I lavoratori italiani in Germania

I lavoratori italiani in Germania I lavoratori italiani in Germania Le provvidenze sociali e demografiche mantenute in pieno vigore Roma, 24 febbraio. L'invio dei lavoratori italiani in Germania e la loro permanenza nelle terre, nei cantieri e nelle miniere del Paese amico ed alleato, hanno fatto sorgere taluni problemi di natura assistenziale e sociale, che le associazioni professionali hanno posto su! tappeto per avviarli mano a mano a soluzione. E' possibile attualmente precisare che due questioni di evidente rilievo sono state definite pres■ so l'Istituto della Previdenza Sociale. Come è ovvio, il fatto che nostri lavoratori temporaneamente si allontanino dall'Italia per svolgere la loro attività nei territori del Reich, non poteva significare che le provvidenze di natura sociale e demografica attua-, te dal Regime, e delle quali, col i restante mondo del lavoro, anche .essi erano beneficiari, dovessero cessare di operare nei loro confronti. Si trattava soltanto di risolvere, con provvedimenti di natura amministrativa, la procedura necessaria a mantenere attive e operanti tali provvidenze tanto nel caso che il lavoratore permanga all'estero quanto nel caso che rientri per risoluzione di contratto in Patria. E' stato perciò stabilito che i periodi di tempo trascorsi in Germania siano considerati contributivi, sia agli effetti delle prestazioni di nuzialità e di natalità, sia agli effetti delle prestazioni antitubercolari. Quale è ora la procedura che il lavoratore avente- diritto alle anziddette prestazioni, deve seguire per ottenere il riconoscimento? Occorre tener conto che i nostri lavoratori in Germania si dividono in due categorie: quelli trasferiti attraverso contingenti confederali (la più parte), e quelli ingaggiati con contratti individuali. I primi, per documentare il periodo di lavoro trascorso in Germania, devono allegare alla domanda di assegno di nuzialità o di natalità, ovvero di prestazione antitubercolare, una dichiarazione dell'Unione che ne curò a suo tempo l'arruolamento, attestante le date di inizio e di termine del lavoro; gli altri, quelli cioè partiti con contratti individuali, dovranno presentare, in uno con le domande predette, dichiarazione rilasciata dal datore di lavoro tedesco o dalla Reale Ambasciata di Berlino o dai Regi Consolati. I lavoratori rimpatriati e già ingaggiati sia collettivamente che individualmente, dovranno invece presentare all'Unione competente il loro passaporto nel momento in cui richiedono la dichiarazione di cui sopra. E' necessario chiarire subito che il riconoscimento alle prestazioni antitubercolari costituisce diritto sempre che il lavoratore sia considerato iscritto all'assicurazione contro la tubercolosi e, per essere considerato tale, è indispensabile che l'operaio abbia effettivamente versato almeno un contributo di assicurazione contro la tubercolosi durante i cinque anni precedenti alla presentazione della domanda di prestazioni. coscrizione della provincia dalla quale venne concesso il prestito, i coniugi sono obbligati ad effettuare il versamento delle rate di ammortamento presso la sede provinciale dell'Istituto che ha amministrato il prestito. I lavoratori italiani in Germania I lavoratori italiani in Germania Le provvidenze sociali e demografiche mantenute in pieno vigore Roma, 24 febbraio. L'invio dei lavoratori italiani in Germania e la loro permanenza nelle terre, nei cantieri e nelle miniere del Paese amico ed alleato, hanno fatto sorgere taluni problemi di natura assistenziale e sociale, che le associazioni professionali hanno posto su! tappeto per avviarli mano a mano a soluzione. E' possibile attualmente precisare che due questioni di evidente rilievo sono state definite pres■ so l'Istituto della Previdenza Sociale. Come è ovvio, il fatto che nostri lavoratori temporaneamente si allontanino dall'Italia per svolgere la loro attività nei territori del Reich, non poteva significare che le provvidenze di natura sociale e demografica attua-, te dal Regime, e delle quali, col i restante mondo del lavoro, anche .essi erano beneficiari, dovessero cessare di operare nei loro confronti. Si trattava soltanto di risolvere, con provvedimenti di natura amministrativa, la procedura necessaria a mantenere attive e operanti tali provvidenze tanto nel caso che il lavoratore permanga all'estero quanto nel caso che rientri per risoluzione di contratto in Patria. E' stato perciò stabilito che i periodi di tempo trascorsi in Germania siano considerati contributivi, sia agli effetti delle prestazioni di nuzialità e di natalità, sia agli effetti delle prestazioni antitubercolari. Quale è ora la procedura che il lavoratore avente- diritto alle anziddette prestazioni, deve seguire per ottenere il riconoscimento? Occorre tener conto che i nostri lavoratori in Germania si dividono in due categorie: quelli trasferiti attraverso contingenti confederali (la più parte), e quelli ingaggiati con contratti individuali. I primi, per documentare il periodo di lavoro trascorso in Germania, devono allegare alla domanda di assegno di nuzialità o di natalità, ovvero di prestazione antitubercolare, una dichiarazione dell'Unione che ne curò a suo tempo l'arruolamento, attestante le date di inizio e di termine del lavoro; gli altri, quelli cioè partiti con contratti individuali, dovranno presentare, in uno con le domande predette, dichiarazione rilasciata dal datore di lavoro tedesco o dalla Reale Ambasciata di Berlino o dai Regi Consolati. I lavoratori rimpatriati e già ingaggiati sia collettivamente che individualmente, dovranno invece presentare all'Unione competente il loro passaporto nel momento in cui richiedono la dichiarazione di cui sopra. E' necessario chiarire subito che il riconoscimento alle prestazioni antitubercolari costituisce diritto sempre che il lavoratore sia considerato iscritto all'assicurazione contro la tubercolosi e, per essere considerato tale, è indispensabile che l'operaio abbia effettivamente versato almeno un contributo di assicurazione contro la tubercolosi durante i cinque anni precedenti alla presentazione della domanda di prestazioni. coscrizione della provincia dalla quale venne concesso il prestito, i coniugi sono obbligati ad effettuare il versamento delle rate di ammortamento presso la sede provinciale dell'Istituto che ha amministrato il prestito.

Luoghi citati: Berlino, Germania, Italia, Roma