La denuncia e la requisizione dei pneumatici per auto e moto
La denuncia e la requisizione dei pneumatici per auto e moto La denuncia e la requisizione dei pneumatici per auto e moto Severe pene ai trasgressori Roma, 20 gennaio. Con il R. D. L. 23 dicembre 1940-XDC, testé pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, è stato stabilito che dalla data di entrata in vigore del decreto stesso non possono essere alienati ì pneumatici comunque costituenti dotazioni o scorta di autovetture, dì motocarrozzette e di motocicli, sia di proprietà di privati, sia di proprietà dello Stato e di altre pubbliche amministrazioni nonché i pneumatici nuovi od usati per i detti autoveicoli esistenti presso i commercianti. Con il citato decreto-legge è stata prescrìtta inoltre la denuncia da parte dei proprietari degli automezzi suindicati e dei commercianti dei pneumatici di cui sopra (esclusi quelli inerenti ad automezzi immatricolati con targhe R. E., R. M. e R. A.) entro otto giorni dalla pubblicazione del provvedimento. La denuncia deve essere fatta: a) agli uffici provinciali del Pubblico Registro Automobilistico per i pneumatici costituenti dotazioni o scorta degli autoveicoli immatricolati presso le Prefetture del Regno; b) al Consigli Provinciali delle Corporazioni per l pneumatici inerenti alle autovetture, alle motocarrozzette ed ai motocicli targati con targhe speciali e per quelli esistenti presso i commercianti. Con il provvedimento di cui trattasi è stata data altresì facoltà alle autorità militari territoriali ed ai Prefetti, presidenti dei Consigli provinciali delle Corporazioni, di requisire i pneumatici soggetti al vincolo di inalienabilità ed all'obbligo della denuncia rispettivamente per esigenze militari e civili. Sono esclusi dal divieto di alienazione e dall'obbligo di denuncia — e conseguentemente dalla requisizione — gli autoveicoli appartenenti al Corpo diplomatico e muniti della targa di cui all'articolo 99 delle norme per la tutela delle strade e per la circolazione approvate con R. D. 8 dicembre 1933-XIT, N. 1740. nonché gli autoveicoli immatricolati presso Stati esteri e regolarmente ammessi in temporanea circolazione nel Regno ai sensi dell'art. 101 Ideile norme anziddette. La denuncia e la requisizione dei pneumatici per auto e moto La denuncia e la requisizione dei pneumatici per auto e moto Severe pene ai trasgressori Roma, 20 gennaio. Con il R. D. L. 23 dicembre 1940-XDC, testé pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, è stato stabilito che dalla data di entrata in vigore del decreto stesso non possono essere alienati ì pneumatici comunque costituenti dotazioni o scorta di autovetture, dì motocarrozzette e di motocicli, sia di proprietà di privati, sia di proprietà dello Stato e di altre pubbliche amministrazioni nonché i pneumatici nuovi od usati per i detti autoveicoli esistenti presso i commercianti. Con il citato decreto-legge è stata prescrìtta inoltre la denuncia da parte dei proprietari degli automezzi suindicati e dei commercianti dei pneumatici di cui sopra (esclusi quelli inerenti ad automezzi immatricolati con targhe R. E., R. M. e R. A.) entro otto giorni dalla pubblicazione del provvedimento. La denuncia deve essere fatta: a) agli uffici provinciali del Pubblico Registro Automobilistico per i pneumatici costituenti dotazioni o scorta degli autoveicoli immatricolati presso le Prefetture del Regno; b) al Consigli Provinciali delle Corporazioni per l pneumatici inerenti alle autovetture, alle motocarrozzette ed ai motocicli targati con targhe speciali e per quelli esistenti presso i commercianti. Con il provvedimento di cui trattasi è stata data altresì facoltà alle autorità militari territoriali ed ai Prefetti, presidenti dei Consigli provinciali delle Corporazioni, di requisire i pneumatici soggetti al vincolo di inalienabilità ed all'obbligo della denuncia rispettivamente per esigenze militari e civili. Sono esclusi dal divieto di alienazione e dall'obbligo di denuncia — e conseguentemente dalla requisizione — gli autoveicoli appartenenti al Corpo diplomatico e muniti della targa di cui all'articolo 99 delle norme per la tutela delle strade e per la circolazione approvate con R. D. 8 dicembre 1933-XIT, N. 1740. nonché gli autoveicoli immatricolati presso Stati esteri e regolarmente ammessi in temporanea circolazione nel Regno ai sensi dell'art. 101 Ideile norme anziddette.
A causa delle condizioni e della qualità di conservazione delle pagine originali, il testo di questo articolo processato con OCR automatico può contenere degli errori.
© La Stampa - Tutti i diritti riservati
- Alla ricerca di una piste par scoprire il naseondif lia
- Il giovane uxoricida e nascosto nei boschi che circondano Druent?
- Dieci giorni fa, appena uscito dal carcere, era venuto per uccidere
- TRIONFO E DECLINO DELLA SCALA MOBILE
- La giovane strangolata Ú una cameriera sarda Si sospetta che sia stata uccisa dal marito
- La parola «pace» in 100 lingue
- La Tv va verso il «full digitai»
- dizionari
- la sortilo t dui cugini hanno dite l'ulama Mito alla ptttra Maria Anedda
- Le vittime delle incursioni
- 24 novembre 1986
- I'industriale insidiava i ragazzini: arrestato
- La Juventus decide stamane la formazione per Padova
- TV
- Bologna ed Anderlecht di fronte a Barcellona
- Forse un maniaco che si aggira nella brughiera ha uccisa e bruciata la studentessa di Trecate
- Arrestato al ''neurodeliri,, di Genova
- Alla ricerca di una piste par scoprire il naseondif lia
- Studenti a lezione in una villa barocca
- La Argerich, Beroff e un travolgente Liszt
- Giovani missini sparano 3 colpi in testa a un padre di otto figli
- S'uccide con l'auto contro un rimorchio l'industriale del tessile Zegna Baruffa
- "Varsavia deve arrendersi"
- Ad un favoloso Pulici risponde una volta sola Chinaglia
- Uccisa con ventidue coltellate
- L'orrenda visione nella sala della Banca
- Grace Kelly ha pagalo
- Tragica morte di Belinda Lee in un incidente d'auto in California
- Il suo spettacolo sospeso nel più noto locale della Versilia
- La parola d'orline di Hitler ai giovani: lotta senza quartiere al bolscevismo
In collaborazione con Accessibilità | Note legali e privacy | Cookie policy