La denuncia e la requisizione dei pneumatici per auto e moto

La denuncia e la requisizione dei pneumatici per auto e moto La denuncia e la requisizione dei pneumatici per auto e moto Severe pene ai trasgressori Roma, 20 gennaio. Con il R. D. L. 23 dicembre 1940-XDC, testé pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, è stato stabilito che dalla data di entrata in vigore del decreto stesso non possono essere alienati ì pneumatici comunque costituenti dotazioni o scorta di autovetture, dì motocarrozzette e di motocicli, sia di proprietà di privati, sia di proprietà dello Stato e di altre pubbliche amministrazioni nonché i pneumatici nuovi od usati per i detti autoveicoli esistenti presso i commercianti. Con il citato decreto-legge è stata prescrìtta inoltre la denuncia da parte dei proprietari degli automezzi suindicati e dei commercianti dei pneumatici di cui sopra (esclusi quelli inerenti ad automezzi immatricolati con targhe R. E., R. M. e R. A.) entro otto giorni dalla pubblicazione del provvedimento. La denuncia deve essere fatta: a) agli uffici provinciali del Pubblico Registro Automobilistico per i pneumatici costituenti dotazioni o scorta degli autoveicoli immatricolati presso le Prefetture del Regno; b) al Consigli Provinciali delle Corporazioni per l pneumatici inerenti alle autovetture, alle motocarrozzette ed ai motocicli targati con targhe speciali e per quelli esistenti presso i commercianti. Con il provvedimento di cui trattasi è stata data altresì facoltà alle autorità militari territoriali ed ai Prefetti, presidenti dei Consigli provinciali delle Corporazioni, di requisire i pneumatici soggetti al vincolo di inalienabilità ed all'obbligo della denuncia rispettivamente per esigenze militari e civili. Sono esclusi dal divieto di alienazione e dall'obbligo di denuncia — e conseguentemente dalla requisizione — gli autoveicoli appartenenti al Corpo diplomatico e muniti della targa di cui all'articolo 99 delle norme per la tutela delle strade e per la circolazione approvate con R. D. 8 dicembre 1933-XIT, N. 1740. nonché gli autoveicoli immatricolati presso Stati esteri e regolarmente ammessi in temporanea circolazione nel Regno ai sensi dell'art. 101 Ideile norme anziddette. La denuncia e la requisizione dei pneumatici per auto e moto La denuncia e la requisizione dei pneumatici per auto e moto Severe pene ai trasgressori Roma, 20 gennaio. Con il R. D. L. 23 dicembre 1940-XDC, testé pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, è stato stabilito che dalla data di entrata in vigore del decreto stesso non possono essere alienati ì pneumatici comunque costituenti dotazioni o scorta di autovetture, dì motocarrozzette e di motocicli, sia di proprietà di privati, sia di proprietà dello Stato e di altre pubbliche amministrazioni nonché i pneumatici nuovi od usati per i detti autoveicoli esistenti presso i commercianti. Con il citato decreto-legge è stata prescrìtta inoltre la denuncia da parte dei proprietari degli automezzi suindicati e dei commercianti dei pneumatici di cui sopra (esclusi quelli inerenti ad automezzi immatricolati con targhe R. E., R. M. e R. A.) entro otto giorni dalla pubblicazione del provvedimento. La denuncia deve essere fatta: a) agli uffici provinciali del Pubblico Registro Automobilistico per i pneumatici costituenti dotazioni o scorta degli autoveicoli immatricolati presso le Prefetture del Regno; b) al Consigli Provinciali delle Corporazioni per l pneumatici inerenti alle autovetture, alle motocarrozzette ed ai motocicli targati con targhe speciali e per quelli esistenti presso i commercianti. Con il provvedimento di cui trattasi è stata data altresì facoltà alle autorità militari territoriali ed ai Prefetti, presidenti dei Consigli provinciali delle Corporazioni, di requisire i pneumatici soggetti al vincolo di inalienabilità ed all'obbligo della denuncia rispettivamente per esigenze militari e civili. Sono esclusi dal divieto di alienazione e dall'obbligo di denuncia — e conseguentemente dalla requisizione — gli autoveicoli appartenenti al Corpo diplomatico e muniti della targa di cui all'articolo 99 delle norme per la tutela delle strade e per la circolazione approvate con R. D. 8 dicembre 1933-XIT, N. 1740. nonché gli autoveicoli immatricolati presso Stati esteri e regolarmente ammessi in temporanea circolazione nel Regno ai sensi dell'art. 101 Ideile norme anziddette.

Persone citate: R. D.

Luoghi citati: Roma