Le pensioni di guerra
Le pensioni di guerra Le pensioni di guerra I termini del provvedimento che sarà presentato in settimana alle Commissioni delle Camere e » , - o e - - » a i - e e e » i - Roma, 6 gennaio, lsIl disegno di legge concernente'vil provvedimento approvato Saba-|bto dal Consiglio dei Ministri a fa-lgvore dei congiunti dei Caduti per la difesa e la grandezza della Patria, è stato, nelle sue linee generali, già concretato c sarà presentato in settimana alla Commissione generale di Bilancio della Camera dei Fasci e delle Corporazioni ed alla Commissione di Finanza del Senato che, senza discussione, approveranno il provvedimento in questione che però ha effetto a cominciare da oggi 6 gennaio XIX dell'Era fascista. Il provvedimento in questione si riferisce al Regio Decreto 12 luglio 1923. pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 luglio di detto 'anno, con cui, fra i primi atti del Governo si stabilizza la « riforma tecnico-giuridica delle norme vigenti sulle pensioni di guerra ». Con il provvedimento approvato sabato dal Consiglio dei Ministri, la pensione viene raddoppiata in data odierna purché si tratti di vedova e orfano di guerra propriamente detti, e cioè che il militare sia morto in guerra o per ferite o per malattia contratta in guerra. Di grande portata è il deliberato per gli orfani di guerra, il cui assegno integratore viene portato alla misura unica per ciascun orfano, di lire seicento annue. Rimane sempre integro l'art. 24 della legge del 1923 che « la vedova non ha diritto alla pensione di guerra se il matrimonio è stato contratto posteriormente alle ferite o aita malattia da cui derivò la morte del militare »; come pure inalterato l'art. 25 che « perde la pensione la vedoia che passi ad altre nozze ». Quando il militare morto per causa di servizio di guerra attinente alla guerra, non ubbia lasciato vedova o figli con diritto alla pensione, è concesso un as-segno alimentare: al padre scssa- genario o incapace al lavoro; alla madre purché vedova; ai fratelli e alle sorelle nubili, minorenni, quando siano orfani di entrambi i genitori, o quando la madre o gli avi non abbiano diritto a assegno, L'aumento, in questo caso, è del n10 per cento; è del 25 per cento pe'' quei genitori che abbiano perduto l'unico figiio maschio o più figli militari. Il provvedimento viene esteso al congiunti dei Caduti della Rivolli-zione e d< e vittime delle incur¬ sioni aeree e degli operai che, nel vari teatri di operazioni, contrlbuiscono' con ,a loro fatica, al raggiungimento dclla vittoria rlnaie d
Luoghi citati: Roma
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