Il sapone da bucato e i tipi prescritti

Il sapone da bucato e i tipi prescritti Ima. MBOÌnIÌM*a del gonggmj Il sapone da bucato e i tipi prescritti sRoma, 4 gennaio. La Gazzetta Ufficiale pubblica stasera il decreto Ministeriale concernente tipi e caratteristiche dei saponi da bucato. Il decreto dispone: Art. 1. — A partire dalla data di pubblicazione del presente decreto, è consentita la produzione di saponi da bucato solo a condizione che rientrino in uno dei tipi sottoelencati ed abbiano le caratteristiche per ciascuno di detti tipi indicate: 1) Sapone da bucato duro al sìmilcocco: a) deve contenere acidi grassi dal 23 al 27 per cento, riferiti al poso del sapone al momento del taglio corrispondente] alla grammatura impressa sul pezzo; b) il 40 per cento del totale degli acidi glassi impiegati, deve essere costituito da olio solfenato (sìmilcocco) avente un grado di solfonazione non inferiore al 25 per cento; c) è tollerato un contenuto di colofonia non superiore al 25 per cento del totale degli acidi grassi impiegati; d) può avere carica di silicato sodico o di silicati idrati di alluminio; e) deve essere tagliato liscio e prodotto in pezzature da grammi 200 e da grammi 400. 2) Sapone da bucato duro alla, tergina: a) deve contenere acidi grassi dal 23 al 27 per cento! del peso del sapone al momento del taglio, corrispondente alla grammatura impressa sul pezzo; b) deve contenere tergina doppia, addensata nella misura del 10 per cento; c) è tollerato un contenuto. di colofonia non superiore al 25 !sstdtnzvdedoIper cento del totale degli acidi grassi impiegati; d) può avere carica di silicato sodico o di silicati idrati di alluminio; e) deve essere tagliato liscio e prodotto in pezzature da grammi 200 c da grammi 400. 3) Sapone da bucato molle deve contenere acidi dal 30 al 35 per cento. E' consentita, inoltre, la fabbricazione di sapone molle contenente dal 23 al 27 per cento di acidi grassi, purché: il 20 per cento degli acidi grassi totali sia costituito da olio solfonato avente un grado di 30lfonazione non inferiore al 25 per cento; oppure contenente tergina doppia addensata in ragione del 5 per cento, riferita al peso del sapone. Art. 2. — I saponi duri da bucato, di cui al presente decreto, devono contenere un massimo di umidità del 40 per cento. Inoltre essi devono portare impresso su idptdmsttgdsmdpttcgoHl'rpcHllllllllinilMllllllliniMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII ogni pezzo, oltre quanto precisato dall'art. 1 del R. D. L. 23 luclio 1937-XV, anche la dicitura: «Tipo unico al slmilcocco > oppure: « Tipo unico alla tergina ». Come disposizione integrativa a quanto precisato dall'art. 3 del sopracitato regio decreto legge tale dicitura deve essere indicata, altresì, sulle casse e sugli involucri di imballaggio.