I nuovi compiti del Tribunale Speciale

I nuovi compiti del Tribunale Speciale I nuovi compiti del Tribunale Speciale Roma, 6 gennaio. La competenza del supremo organo df giustizia della Rivoluzione, il Tribunale speciale per la difesa dello Stato, è estesa ormai a tutti i più delicati settori della difesa dello Stato. Il Tribunale Speciale, infatti, in virtù del regio decreto legge 27 dicembre 1940-XIX pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dei 28 dicembre, applicherà anche le « norme penali riguardanti la produzione e la distribuzione di merci di comune e di largo consumo ». Sorto nel novembre 1926-V allo scopo di combattere l'antifascismo e il sovversivismo — che allora nen erano ancora rassegnati ad assistere al trionfo del Fascismo in Italia e che erano protetti dalla compiacente e interessata ospitalità loro concessa in terre straniere — il Tribunale Speciale ebbe, inizialmente, anche il compito di fare pesare duramente la spada della giustizia fascista sul capo di coloro i quali, con attentati alle personalità più rappresentative dello Stato, con l'organizzazione di bande armate, di stragi o di atti di sabotaggio, con opere di spionaggio politico e militare, o con la diffusione all'estero di notizie non conformi alla realtà, avessero inteso di intaccare la saldezza del Regime e dello Stato. . Questa giurisdizione per materia, sancita con legge speciale, venne integralmente mantenuta, ampliata e perfezionata con l'entrata in vigore del Codice Penale fascista 1" luglio 1931-IX. Le particolari condizioni, collegate con la nuova economia fascista e con la conseguente necessita di difendere la valuta e I interesse economico dello Stato da ogni speculazione, portarono alla legge 28 luglio 1939-XVII recante « Disposizioni penali in materia di scambi, di valute e di commercio dell'oro» che definiva delitti contro la personalità dello Stato, devolvendoli alla competenza del Tribunale Speciale, i reati in esso preveduti. E per ì più gravi sanciva la pena di morte. Si viene alla guerra, e quindi alle complesse necessità che impongono nel fronte interno ferrea disciplina da parte di tutti i cittadini e che esigono la repressione esemplare di ogni forma di specifica contingente delinquenza. E' ancora il Tribunale Speciale che viene chiamato a esercitare il diritto e i'. dovere dello Stato di colpire con le più severe sanzioni coloro i quali credano di poter turbare la vita della Nazione in guerra col perpetrare delitti, profittando, nella esecuzione di essi, di circostanze dipendenti dallo stato di guerra. La legge 16 giugno 1940-XVIII, recante « norme per l'aggravamento delle pene riguardo ai delitti commessi profittando delle circostanze dipendenti dallo stato Idi guerra», è intesa appunto a questo scopo. Essa attribuisce al Tribunale Speciale la cognizione dei delitti di violenza carnale, di omicidio, di rapina, di estorsione, di sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, e di tutti i delitti punibili — secondo la normale legislazione — con la pena dell'ergastolo. Per tutti questi reati è comminata la pena di morte. Le stesse necessità di difesa della Nazione in guerra e la conseguente necessaria repressione di tutte le forme delinquenziali che possono turbare l'operoso normale svolgimento della vita, hanno indotto infine alla necessità di emanare il R.D.L. cui si è accennato in principio, che anch'esso prevede come sanzione massima la pena di morte. Il cerchio è ferreo e compatto; ma non è escluso, naturalmente, che esso possa ulteriormente dilatarsi per comprendere altri settori che, con il progredire degli eventi, dovessero rivelarsi particolarmente sensibili per la difesa dello Stato. La rapina commessa in tempo di oscuramento disposto per ragioni di guerra; la violazione esercitata sulla sposa di un combattente o facilitata da circostanze dipendenti dallo stato di guerra; l'incetta di generi di prima necessità o il traffico illecito di valuta (e questa vuole essere una elencazione esemplificativa e tutt'altro che completa), non sono oggi reati diretti contro il patrimonio o contro la personalità del singolo, ma costituiscono forme gravissime di delinquenza dirette contro la personalità dello Stato, che viene gravemente lesa dalla loro perpetrazione: la tranquillità pubblica ne è minacciata; la serenità dei combattenti ne risulta scossa; l'economia di guerra ne viene minata. Come logica conseguenza, per tali delitti, le sanzioni sono speciali e gravi; si procede senza che vi sia la querela di parte per quelli fra essi che normalmente richiedono questo atto come condizione di punibilità; non sì fa luogo alla concessione di attenuanti o di facilitazioni previste dalla legge ordinaria. Non vi devono essere indulgenze contro chi, direttamente o indirettamente, mina la resistenza della Nazione, ne intacca la compattezza, ne allarma lo spirito: la legge deve essere applicata implacabilmente. E gli uomini cui tale compito è assegnato ne danno pieno affidamento. I nuovi compiti del Tribunale Speciale I nuovi compiti del Tribunale Speciale Roma, 6 gennaio. La competenza del supremo organo df giustizia della Rivoluzione, il Tribunale speciale per la difesa dello Stato, è estesa ormai a tutti i più delicati settori della difesa dello Stato. Il Tribunale Speciale, infatti, in virtù del regio decreto legge 27 dicembre 1940-XIX pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dei 28 dicembre, applicherà anche le « norme penali riguardanti la produzione e la distribuzione di merci di comune e di largo consumo ». Sorto nel novembre 1926-V allo scopo di combattere l'antifascismo e il sovversivismo — che allora nen erano ancora rassegnati ad assistere al trionfo del Fascismo in Italia e che erano protetti dalla compiacente e interessata ospitalità loro concessa in terre straniere — il Tribunale Speciale ebbe, inizialmente, anche il compito di fare pesare duramente la spada della giustizia fascista sul capo di coloro i quali, con attentati alle personalità più rappresentative dello Stato, con l'organizzazione di bande armate, di stragi o di atti di sabotaggio, con opere di spionaggio politico e militare, o con la diffusione all'estero di notizie non conformi alla realtà, avessero inteso di intaccare la saldezza del Regime e dello Stato. . Questa giurisdizione per materia, sancita con legge speciale, venne integralmente mantenuta, ampliata e perfezionata con l'entrata in vigore del Codice Penale fascista 1" luglio 1931-IX. Le particolari condizioni, collegate con la nuova economia fascista e con la conseguente necessita di difendere la valuta e I interesse economico dello Stato da ogni speculazione, portarono alla legge 28 luglio 1939-XVII recante « Disposizioni penali in materia di scambi, di valute e di commercio dell'oro» che definiva delitti contro la personalità dello Stato, devolvendoli alla competenza del Tribunale Speciale, i reati in esso preveduti. E per ì più gravi sanciva la pena di morte. Si viene alla guerra, e quindi alle complesse necessità che impongono nel fronte interno ferrea disciplina da parte di tutti i cittadini e che esigono la repressione esemplare di ogni forma di specifica contingente delinquenza. E' ancora il Tribunale Speciale che viene chiamato a esercitare il diritto e i'. dovere dello Stato di colpire con le più severe sanzioni coloro i quali credano di poter turbare la vita della Nazione in guerra col perpetrare delitti, profittando, nella esecuzione di essi, di circostanze dipendenti dallo stato di guerra. La legge 16 giugno 1940-XVIII, recante « norme per l'aggravamento delle pene riguardo ai delitti commessi profittando delle circostanze dipendenti dallo stato Idi guerra», è intesa appunto a questo scopo. Essa attribuisce al Tribunale Speciale la cognizione dei delitti di violenza carnale, di omicidio, di rapina, di estorsione, di sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, e di tutti i delitti punibili — secondo la normale legislazione — con la pena dell'ergastolo. Per tutti questi reati è comminata la pena di morte. Le stesse necessità di difesa della Nazione in guerra e la conseguente necessaria repressione di tutte le forme delinquenziali che possono turbare l'operoso normale svolgimento della vita, hanno indotto infine alla necessità di emanare il R.D.L. cui si è accennato in principio, che anch'esso prevede come sanzione massima la pena di morte. Il cerchio è ferreo e compatto; ma non è escluso, naturalmente, che esso possa ulteriormente dilatarsi per comprendere altri settori che, con il progredire degli eventi, dovessero rivelarsi particolarmente sensibili per la difesa dello Stato. La rapina commessa in tempo di oscuramento disposto per ragioni di guerra; la violazione esercitata sulla sposa di un combattente o facilitata da circostanze dipendenti dallo stato di guerra; l'incetta di generi di prima necessità o il traffico illecito di valuta (e questa vuole essere una elencazione esemplificativa e tutt'altro che completa), non sono oggi reati diretti contro il patrimonio o contro la personalità del singolo, ma costituiscono forme gravissime di delinquenza dirette contro la personalità dello Stato, che viene gravemente lesa dalla loro perpetrazione: la tranquillità pubblica ne è minacciata; la serenità dei combattenti ne risulta scossa; l'economia di guerra ne viene minata. Come logica conseguenza, per tali delitti, le sanzioni sono speciali e gravi; si procede senza che vi sia la querela di parte per quelli fra essi che normalmente richiedono questo atto come condizione di punibilità; non sì fa luogo alla concessione di attenuanti o di facilitazioni previste dalla legge ordinaria. Non vi devono essere indulgenze contro chi, direttamente o indirettamente, mina la resistenza della Nazione, ne intacca la compattezza, ne allarma lo spirito: la legge deve essere applicata implacabilmente. E gli uomini cui tale compito è assegnato ne danno pieno affidamento.

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