I provvedimenti finanziari contro i tentativi di speculazione

I provvedimenti finanziari contro i tentativi di speculazione I provvedimenti finanziari contro i tentativi di speculazione a e Roma, 31 dicembre. II Giorno/e d'Italia, occupandosi dei due recenti Decreti-legge — dei quali l'uno, come è noto, eleva dal 10 al 20 per cento l'imposta sui titoli al portatore non statali, a reddito variabile, ossia sulle azioni, e l'altro vieta a tutte le società commerciali di distribuite Utili superiori al 7 per cento del capitale versato — rileva il significato di queste nuove norme definendole <■; un provvido e illuminato intervento del Ministro delle Finanze contro ogni tenta-1 tivo di indebite speculazioni di Aziende e di Borse j. Ricordato quanto fu già fatto in questo campo al tempo della guerra per l'Impero, per la limitazione dei dividendi, il giornale osserva che « si deve approfittare delle favorevoli congiunture pei rafforzare la compagine industriale italiana; gli utili delle aziende non distribuiti, devono costituire delle provvide riserve utili per lo autofinanziamento dei nuovi compiti per l'espansione dell'economia italiana, per i progressi dell'autarchia, per la resistenza e i più facili adattamenti nel giorno dello smobilizzo e della inversione della congiuntura ». Il giornale aggiunge: «Deroghe a questo principio furono ammesse con gli articoli 30 e 31 del D. L. 19 ottobre 1937, relativi al trattamento del capitale delle società per azione e con l'art. 22 della legge 1" luglio 1940 sugli utili di congiuntura. Questo articolo consentiva la distribuzione di azioni gratuite, pur mantenendo fissi gli utili distribuiti. Esso aveva un prevalente scopo di tecnica fiscale: indurre le società a porre in evidenza le loro riserve occulte, portandole a capitale distribuito. Ma della facoltà concessa alle società si è qua e là profittato in senso squisitamente speculativo. Si è voluto dare agli azionisti la lustra di un superdividendo distribuito in azioni invece che in liquide lire. Si è creato in tal modo, negli ultimi mesi, un movimento che si può senz'altro definire malsano, controperante e in contrasto con la generale norma di raccoglimento che deve governare il tempo della guerra. In buon punto venne dunque la nuova disciplina della distribuzione dei dividendi delle società commerciali, la quale istituisce una tassa pari all'ammontare delle azioni distribuite, per tutte le operazioni da compiersi o già compiute in base alla facoltà concessa con l'art. 22 della legge l.o luglio 1940. Appare evidente, dall'aspetto generale di queste disposizioni, che lo scopo della tassa non è fiscale ma tende soltanto a ridurre la distribuzione delle aztoni gratuite che sarà ormai liservata a casi eccezionali. Si aggiunge a questo provvedimento, quello che porta l'imposta sui dividendi dal 10 al 20 per cento: limitata ai titoli di reddito variabile, .ossia alle azioni. Questi titoli sono favoriti dall'attuale congiuntura. Sono però colpiti da una particolare aliquota la quale non ha però correlazione diretta e pari al massimo dell'aliquota applicata dall'Imposta complementare con l'addizionale di guerra ». Il giornale conclude dicendosi sicuro che con tale complesso di misure, ogni speculazione su titoli e valori reali sarà stroncata alle origini. | 'dl

Luoghi citati: Italia, Roma