I consumi dei prodotti industriali

I consumi dei prodotti industriali La disciplina economica della Nazione I consumi dei prodotti industriali Norme per il bestiame bovino da macello Roma, 31 dicembre. La Gazzetta Ufficiale pubblica il regio decreto legge, entrato in vigore oggi, che disciplina la distribuzione dei consumi dei prodotti industriali in periodo di guerra. Per regolare ed assicurare i rifornimenti delle Forze Armate e della popolazione civile in periodo di guerra, il Ministero delle Corporazioni provvede a disciplinare la distribuzione ed i consumi dei prodotti industriali non alimentari, sia di produzione nazionale che importati. A tale scopo il Ministero delle Corporazioni può adottare tutti 1 provvedimenti necessari di censimento, di acquisto e di requisizione dei prodotti industriali summenzionati, esistenti nel territorio nazionale. Il Ministero stesso provvede a regolare la ripartizione o l'assegnazione delle materie prime agli stabilimenti industriali e a disciplinare la distribuzione dei prodotti finiti, secondo le esigenze delle Forze Armate e dslla popolazione civile, adottando i provvedimenti opportuni per controllare l'attività delle aziende industriali e commerciali. Distribuzione razionata Il Ministero delle Corporazioni emana altresì norme per disciplinare, mediante razionamento, i consumi da parte della popolazione civile dì quei prodotti industriali non alimentari per i quali si ravvisi necessario provvedere alla distribuzione razionata. Ferme restando le attribuzioni e le funzioni del Sottosegretariato per le Fabbricazioni di guerra, e ferme restando, altresì, per quanto riguarda gli ammassi, le attribuzioni e le funzioni del Ministero 1 dell'Agricoltura e delle Foreste e del Ministero delle Finanze, il Mi- nistero delle Corporazioni adotta i provvedimenti su previsti per la disciplina della distribuzione e dei consumi dei prodotti industriali sopra specificati, di accordo o su proposta dello altre amministrazioni interessate. II Ministero delle Corporazioni assolve tali compiti, oltre che per mezzo della «Direzione generale dei consumi» istituita con legge , 1" settembre 1940-XVIII, n. 1367, che modifica la sua denominazio ne in « Direzione generale dei con1 sumi industriali » e degli altri prò i pri uffici centrali e periferici anch2 mediante i Consigli provinciali delle Corporazioni, le organizzazioni sindacali e cooperative e gli organismi economici costituiti o da costituire a cura delle medesime. Per assicurare l'organizzazione ed il funzionamento del servizi relativi alla distribuzione dei prodot ti industriali può essere assunto personale avventizio nei limiti che saranno stabiliti di accordo con il Ministero delle Finanze e può esser^ comandato presso il Ministero delle Corporazioni, di intesa col Ministero delle Finanze e con gli altri Ministeri interessati, personale di altre amministrazioni e di enti parastatali, intendendosi a tale fino istituita detta posizione per i personali i cui ordinamenti lediprddisuil ziesdmmdtenaspdclaqmvddtpmzcsztipepCncpmzsdeCdclerdspfccsecrsetaddpdogdpzn |non i0 prevedono i T1 personale militare tratto dalUg Regia Guardia di Finanza può essere collocato fuori quadro in , numer0 da stabilirsi con decreto uel Mìnistr-o per le Finanze, di concerto con quello per le Corpo- a e i ziorTe -idella a o o è ; o - razioni. Con decreto dei Ministro per le Finanze sarà provveduto alfiscrinello stato di previsione spesa del Ministero delle Corporazioni, degli stanziamenti dei fendi occorrenti per il funzionamento dei servizi organizzati in esecuzione del presente decreto. Con decreto reale, su proposta del Ministro per le Corporazioni, di concerto col Ministro per le Finanze e con gli altri Ministri interessati, saranno emanate le norme eventualmente occorrenti per la migliore e più adeguata organizzazione dei servizi della distribuz'one dei prodotti industriali, a termini dell'articolo 3. n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100. - Alla repressione dei reati con¬ -1 cernenti la produzione, il commer- : ci0i y censimento, la precettazio- ne ja requisizione e la distribu-'zjone dei prodotti industriali, si a. I pr0vvede a termine del R.D.L. 27 -1 dicembre 1940-XIX, n. 1715, che l-j contiene norme penali riguardarti a i la produzione e la distribuzione di merci di comune consumo. Il bestiame o e r e, di La Gazzetta Ufficiale pubblica i-jla legge 30 ottobre 1940-XIX. che a I disciplina l'offerta del bestiame a-j bovino e suino da macello. a II settore della zootecnia, della te ! Federazione dei consorzi provin- i. | ciali tra i produttori dell'agncol è;tura, cura la raccolta e la fornieri tura del bestiame bovino da man-1 cello nella misura richiesta dalle n- j esigenze del consumo, alle Forze e,. Armate, alle organizzazioni comn- ', merci ali centrali e periferiche inu- caricate della distribuzione della e]carne a'' popolazione civile, ed r- alle organizzazioni industriali che provvedono alla preparazione del- sd i a e i le carni insaccate ed in scatola e di prodotti di carne comunque preparati. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli acquisti di bestiame da macello, bovini e suini e delle carni conservate con il freddo, provenienti da matta zioni eseguite nel Regno, devono essere effettuati, per il tramite del predetto settore, esclusivamente da parte degli Enti economici costituiti dalla Federazione dei commercianti di prodotti zootecnici e alla Federazione nazionale esercenti industrie agricole e alimentari varie per le carni destinate al consumo diretto della popolazione civile, e per i prodotti destinati alla confezione di carni conservate, insaccate ed in scatola, o di prodotti di carni comunque preparati, lardo, strutto e simili. Chiunque detenga bestiame bovino vivo, per qualsiasi titolo o destinazione, è obbligato a farne denuncia alla sezione della zootecnia del capoluogo provinciale produttori agricoltura. Chiunque intenda vendere per il macello o destinare alla macellazione il bestiame bovino non vincolato, deve prenotarlo presso la sezione della zootecnia del Consor zio provinciale produttori agricoltura della provincia in cui risiede, indicando la data in cui intende procedere alla consegna. Il settore della zootecnia, e per esso le sezioni all'uopo delegate, provvede ad organizzare raduni Cer il conferimento volontario del estiame che i detentori intendono destinare alla macellazione e che non abbia formato oggetto di prenotazione. L'acquisto ed il ritiro del bestiame bovino destinato alla macellazione e delle carni macellate conservate dal settore della zootecnia devono essere effettuati dagli Enti economici (« S.A.M.A. » e «CI. CA») costituiti rispettivamente dalla Federazione dei commercianti dei prodotti zootecnici, per le carni destinate al consumo diretto della popolazione civile, e dalla Federazione esercenti industrie agricole e alimentari varie, per il prodotto destinato alla confezione dì carni conservate, insaccate o in scatola, o di prodotti di carne comune preparati, lardo, strutto. I permessi di importazione e di esportazione del bestiame da macello e dello carni congelate sono rilasciati dal Ministero per gli scambi e le valute. La disciplina per il commercio e la macellazione del bestiame in tutto il Regno è applicata anche al commercio ed alla mattazione dei suini da macello. Sono esclusi da tale disciplina le mattazioni per il normale consumo familiare degli allevatori, con un maiale per ogni cinque persone della famiglia e per anno. I contratti di vendita del bestiame da macello, stipulati in difformità delle disposizioni della presente legge, sono nulli. cmstgcgqsctttgcldssazsgqvlbò n o i - e e e i n a i, e nrr aria a n¬ rousi 7 he ti di ca he me la n- liale ze mnla ed he l- E' evidente la necessità di disciplinare in tempo di guerra, mediante apposite norme, il rifornimento delle Forze Armate e della popolazione civile. Per i (leneri di prima necessità o di largo consumo è stato provveduto mediante i regi decreti legge che abbiamo pubblicato nel numero di domenica 29 dicembre. Il provvedimento legislativo attuale, entrato in vigore da ieri, tende ad assicurare anzitutto che i prodotti industriali siano messi a disposizione delle Forze Armate nella misura 7ieeex.sa7'ia. Inoltre il controllo della distribuzione (ncltcaso, anche col sistema del razionamento) farà si che le disponibilità siano rispondenti il più possibile alle esigenze della popolazione, impedetido nello stesso tempo qualsiasi manovra speculativa. Va rilevato del resto cho già da tempo il Ministero delle Corpo'azioni ha imperniato la sua attività su, tali direttive intervenendo in vati settori della produzione industriale mediante opportune misure per regolare la distribuzione rd il consumo, in particolar modo dei pellami è delle calzature, delle materie grasse per saponciie e saponi, della lana e del cotone, dei combustibili, dei prodotti anticrittogamici, eccetera. Per l'affinità della materia, il Ministero delle Corporazioni si valso dei servizi costituiti sia al centro che alla periferia col regio decreto legge 19 dicembre 19.19Ora che a questi ultimi serrisi e stata data una diversa sistemazione, si è reso indispensabile precisare i compiti del Ministero delle Corporazioni in materia di prodotti industriali e di provvedere a regolare la situazione denti ufficche devono occuparsi della disciplina dei consumi di tali prodotti taluni dei qtiali, il pari di-anellalimentari, hanno una, specialissima importanza aia ai fini dell'approvvigiennmento delle Forze Armate che della popolazione civile Perciò l'attuale provvedimento risponde a necessità analoahe a quelle «k/.'a disciplina denli approvvigionamenti e della distribuzione dei prodotti alimentari. td

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