Nuove disposizioni emanate pel commercio delle castagne

Nuove disposizioni emanate pel commercio delle castagne Nuove disposizioni emanate pel commercio delle castagne Roma, 14 dicembre. Con decreto del Ministro per la Agricoltura e per le Foreste in corso di pubblicazione nella « Gazzetta Ufficiale » del .Regno, la disciplina del decreto dei prodotti ortofrutticoli di cui al decreto ministeriale 16 giugno 1942, è stabilita per le castagne fresche, nonché per le castagne secche, castagne infornate e comunque conservate, nelle seguenti province di esporta zione: Aosta, Cuneo, Torino, Ver celli,. Novara, Genova, Imperia, Savona, Brescia, Sondrio, Udine, Bologna, Modena, Parma, Àpuania, Arezzo, Firenze, Grosseto, Lucca, Pistoia, Siena,. Asco.ii Piceno, Rieti, Viterbo-, L'Aquila, Avallino, Napoli, Salerno, Potenza, Catanzaro e Cosenza. Tale elenco di province sostituisce quello stabilito per le castagne fresche dalla tabella annessa al citato decreto ministeriale 16 giugno 1942 e in conseguenza di tali disposizioni il decreto abroga quelle relative alle castagne secche e alle farine di castagne di cui al decreto ministeriale 17 giugno. 1942 relativo alla disciplina della produzione degli approvvigionamenti, della destinazione, distribuzione e immissione al consumo dei prodotti conservati.