Sei milioni di persone mobilitate nelle industrie

Sei milioni di persone mobilitate nelle industrie il, servizio nxsn ImJlvorO Sei milioni di persone mobilitate nelle industrie Regolamentazione organica e completa della vasta materia nelle norme del Testo unico - Il Partito per la preparazione spirituale dei cittadini Roma, 9 dicembre, n Decreto del Duce che, al sensi e agli effetti della Legge 24 maggio 1940-XVIII n. 461 sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra, ha mobilitato civilmente tutte le imprese Industriali, ha avuto vasta e profonda risonanza tra le categorie interessate. Datori di lavoro e maestranze operaie hanno pienamente compreso che, mediante l'applicazione di questo provvedimento e l'osservanza dei doveri che ne derivano, oltre ad assicurare la continuità di lavoro in tutte le aziende grandi o modeste che siano, si garantisce la sempre più perfetta e Ìntima sutura di uno dei più importanti e fondamentali settori della vita produttiva nazionale quale è appunto l'industriale, alle esigenze della guerra e della vittoria. Si realizza, in altre parole, iu profondità e in estensione quell'assoluta identità di 'doveri che deve esistere fra il combattente e il produttore. Per «ffetto del nuovo decreto, notevolmente ampliato viene ad essere il, fronte lavora tivo soggetto alla" particolare disciplina della mobilitazione per il servizio del lavoro. Pochi dati sono sufficienti a docum~ntarlo. Al 30 settembre scorso tra i dipendenti di enti mobilitati e i lavoratori precettati individualmente, risultavano mobilitati per il servizio del lavoro, 2.014.157 lavoratori e 463.049 lavoratrici per un totale di- 2.477.206 prestatori d'opera cosi distribuiti nelle varie attività: 965.536 unità nelle amministrazioni pubbliche; 128.069 nell'agricoltura; 1.352.199 nell'industria; 10 581 nel commercio; 8.025 ralle branche del credito e dell'assicurazione; 12.796 in altre attività. In applicazione dell'ultimo provvedimento il numero dei mobilitati sale a circa 6 milioni di lavoratori. Una precisazione si rende intanto necessaria allo scopo di evitare ogni, erronea interpretazione. La mobilitazione delle a e e n il Illlllllinillllllllllllllllliiiliiiiiiiiiiiiiiiinii, a a l e a m l a e 1 aziende industriali e i doveri che ne derivano alle maestranze — tra i quali doveri figura come è noto quello di non poter abbandonare per nessun motivo il servizio senza apposita dichiarazione scritta delia competente autorità — non suonano in alcun modo in contrasto con l'altro precetto sul quale, a proposito del servizio del lavoro,- si è sempre particolarmente insistito: sulla possibilità, cioè di poter manovrare la mano d'opera fra un'industria 'e l'altra, tra un settore produttivo e l'altro secondo 1 bisogni prospettati dal conflitto bellico. Ne consegue che un operaio mobilitato per;il servizio del lavoro in una azienda, può benissimo essere trasferito, sempre assoggettato agli stessi doveri, in un'altra azienda Soggetti e oggetto del servizio Un diverso concetto porterebbe ad una cristallizzazione della mano d'opera supremamente esiziale in questo momento in cui invece si appalesa suprema la necessità di manovrare l'impiego dei lavoratori unicamente in base alla legg3 della convenienza bellica. La quale allinea sullo stesso piano le industrie minerarie, le fabbricazioni di guerra e le attività produttive agricole per il loro spiccato carattere di indispensabilità e non manca di considerare altresì le industrie idroelettriche. 1 servizi di trasporto, le aziende incaricate della ricostruzione e della riparazione delle zone colpite dall'offesa bellica nemica, se condo una graduatoria che oggi la mobilitazione di tutte le aziende industriali consente di effettuare. E' da notare in proposito che la ormai imminente promulgazione ufficiale del testo unico delle leggi sulla disciplina del cittadini in tempo di guerra e del relativo regolamento di esecuzione non solo porterà all'unificazione e al coordinamento dei precetti legis lativi contenuti ned provvedimenti finora emanati, ma metterà anche nelle mani degli organi responsabili e precisamente del Partito e dei Ministero delle Corporazioni le leve per manovrare agevolmente e convenientemente tutta la materia dell'adeguamento dell'impiego della mano d'opera alle necessità della guerra. Coordinando e integrando tutte le norme preesistenti il T. U. attua una regolamentazione veramente, unitaria organica e completa. Delimitata la sfera di applicazione al loro "territorio del Regno esso determina i soggetti e l'oggetto del servizio del lavoro e statuisce il sistema mediante il quale il cittadino acquista la condizione di mobilitato ovvero cessa dalia medesima. Si stabiliscono inoltre: le autorità preposte, le rispettive sfere di competenza e gli organi di cui si valgono. Provvedono a tale servizio il P,N,P, e il Ministero delle Corporazioni. Il P.N.F., cui per funzione istituzionale spetta anche il compito della preparazione spirituale dei cittadini all'adempimento di questo obbligo, è apparso per la sua organizzazione l'organo più Idoneo a compiere le operazioni di censimento e a istituire i corsi di addestramento professionali, li Partito realizza 1 compiti affidatigli per mezzo del centro nazionale per 11 servizio del lavoro e dei centri federali e di censimento. L'assegnazione e la chiamata per il servizio del lavoro dei cittadini soggetti a tale obbligo poiché non implica la valutazione delle esigenze del vari settori dell'economia nazionale e la Valutazione del bisogni delle aziende a cui saranno assegnati i mobilitati ad altri enti è riservata esclusivamente al Ministero delle Corporazioni che esercita tale potestà a mezzo del prefetti presidente del C.P.G. Le sanzioni Peraltro, fermo 11 principio dell'unità di direzione e del generale obbligo dei cittadini di prestare ti servizio cui sono chiamati sono previste anche particolari intese tra gli uffici interessati per i provvedimenti riguardanti i dipendenti dalle publlche amministrazioni, I cittadini in servizio scolastico e i dipendenti dagli stabilimenti ausiliari. Fissati gli obblighi relativi al servizio del lavoro 11 T. V. commina nei casi di violazione sanzioni penali che a seconda della gravità dei reati consistono nell'ammenda, nell'arresto o nella reclusione. Vengono del pari contemplate le sandnnzvrspIspactp e a e, e o o e ù i r n l l e i sanzioni da infliggere in seguito a Infrazioni di carattere disciplinare. I mobilitati vengono pertanto distinti, secondo la loro appartenenza a pubbliche amministrazioni, a stabilimenti per le produzioni di guerra e ad imprese private. Per gli uomini di età superiore al 16 anni dipendenti da stabilimenti statali o privati di produzione bellica viene prevista, Infine, l'applicazione delle pene stabilite nei regolamenti di disciplina militare. II regolamento di esecuzione si articola in 9 capi. Di questi particolarmente importante è il terzo che disciplina il censimento dei cittadini il cui relativo servizio • è, come si è detto, affidato al Partito il quale per le operazioni di censimento si avvarrà principalmente della collaborazione degli uffici anagrafici comunali che predisporranno ed aggiorneranno apposite liste di censimento mentre, per quanto riguarda gli accertamenti di qualifiche e di attitudini professionali, i dati necessari saranno tratti dagli elenchi del personale occupato che tutte le pubbliche amministrazioni e le imprese private saranno obbligate a trasmettere periodicamente. Il trattamento economico Nè la regolamentazidne giuridica della materia si è esaurita nella promulgazione dei due anzidetti provvedimenti. A complemento di disposizioni già sancite e allo scopo di disciplinare in ogni dettaglio . la posizione dei lavoratori mobilitati per il servizio del lavoro è stato predisposto uno schema di deci-co legge, già approvato dal Consiglio del Ministri, col quale, in analogia ai principi" stabiliti dalla legge 10 giugno 1940 n. 564, si aispone la conservazione del posto agli impiegati e si dettano norme per Il regolamento di rapporti di lavoro del personale assunto in sostituzione di quello mobilitato per il servizio del lavoro. Relativamente agli operai il decreto, in linea di principio, sancisce l'obbligo della corresponsione delle fiidenità di licenziamento. In ordine alla stessa materia poi sono stati predisposti altri provvedimenti legislativi, dei quali due relativi al trattamento economico dei mobilitati per il servizio del lavoro assunti dalle am-r mlnistrazloni dello Stato per.dlslmpegnare rispettivamente mansioni impiegatizie o subalterne, e mansioni proprie per i salariati di mestiere. Il terzo provvedimento, che per la sua sfera di applicazione è il più importante, stabilisce la regolamentazione del trattamento economico per i mobilitati per il servizio del lavoro dipendenti da datori di lavoro sindacalmente inquadrati. Possiamo Insieme anundare che, in conformità di quanto f,U prospettato in occasione dell'emanazione del Regio decreto legge 26 febbraio 1942 n. 82 tra 11 Partito e 11 Ministero delle Corporazioni sono stati avviati studi, prossimi ormai a concludersi, per un più esteso impiego della mano d'opera femminile e per una più vasta mobilitazione al servizio del, lavoro di intere classi di personale femminile.-. Per questa più vasta utilizzazione della mano d'opera femminile non si mancherà, sempre ben inteso flettendo in primissima linea le esigenze ■ belliche, di tener conto delle particolari tradizioni morali e religiose della donna italiana. La. realizzazione dell'Integrale disciplina di guerra di tutto il popolo italiano sarà dunque tra non molto un fatto compiuto. Si darà cioè la più perfetta e completa attuazione alle direttive del Duce che proprio di recente nel grande discorso pronunciato alla Camera dei Fasci e delle Corporazioni, ha con parole memorabili sottolineato il carattere totalitario dell'attuale conflitto.

Persone citate: Duce

Luoghi citati: Roma