Divieto di vendita dal 1° gennaio degli articoli confezionati con pelli

Divieto di vendita dal 1° gennaio degli articoli confezionati con pelli Divieto di vendita dal 1° gennaio degli articoli confezionati con pelli Roma, 24 ottobre. Un recente Decreto Ministeriale ha disposto che la vendita ai consumatori degli articoli di valigeria, borsetteria e tappezzeria, confezionati in tutto o in parte con pellami, sia consentita soltanto fino al 31 dicembre p. v. Pertanto, fermo restando il divieto di utilizzazione di pellami nella fabbricazione di articoli di valigeria, borsetteria e pelletterie in genere, a partire dal l.o gennaio 1943 è vietata la vendita al consumo dei seguenti articoli confezionati in pelle: bauli, valigie, cappelliere, cartelle, astucci da viaggio, borse e borsette da signora, borse porta-carte, poltrone, sedie, cuscini e articoli di arredamento.

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