Speciali licenze concesse ai militari agricoltori

Speciali licenze concesse ai militari agricoltori Per i lavori «fi «emina Speciali licenze concesse ai militari agricoltori Roma, 5 ottobre. In relazione alla necessità di assicurare 1 maggiori possibili contingenti di mano d'opera alla prossima stagione delle semine e nell'Intento di contribuire, nei limiti imposti dalle imprescindibili esigenze militari, al buon andamento dei lavori inerenti a tale importante attività, a cura dei competenti organi sono stati adottati, in analogia a quanto praticato Io scorso anno, 1 seguenti provvedimenti a favore, di alcune categorie di militari alle armi. LICENZA AI MILITARI AGRICOLTORI (esclusi gli specializzati per la lavorazione meccanica dei terreni). Nel periodo 20 settembre-15 ottobre p. v. i militari agricoltori (sottufficiali e militari di truppa) potranno fruire di una LICENZA speciale, di giorni 15, più 11 viaggio, per gli appartenenti a reparti mobilitati; di una LICENZA straordinaria di giorni 15 più 11 viaggio, per gli appartenenti a reparti non mobilitati per attendere al lavori delle semine autunnali. Sono state indicate le seguenti date di inizio del lavori anzidetti in relazione alle diverse esigenze delle varie regioni d'Italia (riferite ad andamento stagionale normale) : 20-25 settembre per la Venezia Tridentina; 1-5 ottobre per la Liguria e le Marche; 10-15 ottobre per il Piemonte, Lombardia, Venezia Euganea, Venezia Giulia, Dalmazia, Emilia, Toscana, Umbria, Abruzzo, e Molise, Campania., Puglie, Calabria e Sardegna; 20-25 ottobre per il Lazio, Basilicata e Sicilia (ad eccezione delle province di Caltanissetta, Messina e Trapani per le quali le lavorazioni hanno inizio a partire dal primo novembre. La licenza può essere concessa al soli militari appartenenti a unltà dislocate entro i vecchi confini nazionali (esclusa la provincia di Zara) e nei territori occupati della Francia. Viene precisato che chi dal 10 giugno c. e. ha già fruito di 30 o più giorni di licenza non potrà beneficiare della nuova concessione (sono escluse dal computo le licenze precedentemente ottenute per motivo di salute, matrimonio, gravi malattie o decesso di congiunti). La concessione della licenza dovrà avere luogo a giudizio esclusivo del comandanti di Corpo su I proposta dei comandanti del mi|nori reparti per 1 quali la cono¬ scenza personale dei proprll dipendenti, anche Ili relazione alle licenze già concesse per la decorsa campagna agraria, deve fornire sufficienti elementi di giudizio. Non dovrà quindi -assolutamente essere richiesta la presentazione di documenti che — oltre a originare un superfluo lavoro burocratico, un dannoso consumo di carta e un aggravio al servizio postale — può ritardare la concessione della licenza cosi da renderla Intempestiva. Sarà provveduto all'Immediato rientro al Corpo di quei militari che durante la licenza non dedichino tutta la loro attività ai lavori delle semine. Sono esclusi dalla concessione della licenza: gli arruolati con la classe 1923; i sottufficiali di carriera e i militari di truppa raffermati, i militari che frequentano corsi di addestramento o specializzazione; gli appartenenti a reparti approntati o in approntamento per determinate esigenze operative. Non dovranno essere effettuati movimenti da e per la Sicilia e Sardegna. I comandi dislocati in tali zone concederanno la licenza ai soli appartenenti ai distretti dell'isola stessa. La licenza non dovrà Invece essere concessa ai militari siciliani e sardi, appartenenti a reparti dislocati fuori della rispettiva ìsola ed ai militari delle restanti regioni d'Italia apartenenti a reparti dislocati in licilia e Sardegna. Durante la licenza saranno corrisposti gli essegni di cui 1 militari godono presso il rispettivo reparto (compresa la razione viveri In contanti per.tutti coloro che ne sono provvisti) Il soccorso giornaliero durante la licenza viene conservato alla famiglia. E' fatto divieto al militari che si recano in licenza di usare gli indumenti militari durante i lavori agricoll. LICENZE AI MILITARI SPECIALIZZATI PER LA LAVORAZIONE MECCANICA DEI TERRENI. Al militari specializzati (meccanici e trattoristi) nella lavorazione meccanica per l'approntamento dei terreni per semina autunnale può essere concessa la licenza straordinaria di 45 giorni (escluso il viaggio) per la motoaratura. Tale licenza può essere concessa — in via eccezionale — anche ai militari che abbiano già frultp della licenza per la trebbiatura. e