La sorte delle adultere di Francesco Argenta

La sorte delle adultere legislatori burloni La sorte delle adultere Era sempre amatissima, sia che fossero punite col taglio del naso o fossero fustigate sulle piazze, sia che fossero costrette a correre nude dietro una gallina o a pestare la neve d'inverno ed a sedere su un nido di formiche d'estate L'aveva proclamato beffardamente Voltaire, osservando che la società è convenzionalmente d'accordo nel non perseguire i reati di cui al è avvezzata a ridere: « L'adultere est un crime en morale, mais il ne pe.ut Ótre un délit punissable par les lois... », ma, con più fermo atteggiamento e fondate ragioni, l'hanno proclamato, nello stesso secolo, Beccaria e Filangieri, seguiti, tosto, da una teoria di filosofi e di giuristi. Ma sono state, quella dell'uno e quelle degli altri, altrettante vox clamantis... 1 legislatori non si sono commossi, tanto, meno hanno accennato a dimostrarsi convinti. Proprio negli anni in cui il monito si levava, in talune codificazioni era accolto trionfalmente il medioevale diritto del marito di uccidere gli adulteri, in altre era estesa alla moglie tradita la scriminante già sancita per il marito che uccideva la moglie Infedele. | E' occorso un altro secolo di | cammino perchè i dubbi espressi dal filosofi e dal giuristi intorno alla valutazione giuridica del reato, fossero avvertiti o divisi dai legislatori. E ne dava un saggio il nostro legislatore dell' '89,~ scrivendo nella relazione che accompagnava la nuova codificazione: «Non poterono (i legislatori) dimenticare i differenti modi di apprezzare la infedeltà coniugale che la storia dei popoli ci presenta: le condizioni sociali, l'influsso dei costumi, per cui il colpevole, anzi che essere segnato da un'impronta disonorante, cingesi di un'aureola di prestanza e di invidiati trionfi; le leggi fatali del cuore umano di fronte alla indissolubilità di Unioni infelici, create spesso da volontà Inconsapevoli; la parola profonda che vieta di scagliare la pietra ove, per universale coscienza sono cosi facili le debolezze e i trascorsi; le colpe di cui, per lo più, non è scevro il coniuge offeso e che fanno a lui risalire le cause della toccata infelicità... » Sfenonchè tutte queste considera- szionl non sono valse ad intaccare il principio della repressione, han- no concorso, soltanto, a mitigarne le conseguenze. Nè la prassi è mu tata sotto l'impero del nuovo co dice. Oggi e ieri L'adulterio, dice la cassazione, è un reato istantaneo. Ma non oc corre indagare soverchiamente sul quid che è avvenuto o ha potuto avvenire fra i due, il che, del resto, è sempre difficile da stabilire. « Basta che la donna abbandoni il suo corpo alle voglie del correo... » perchè sussista il reato. E non oc corre neppure che il correo sia un campione di maschiezza, perchè si abbia, nella sua integrità, il reato. Il principio è stato affermato tanti anni fa, dalla corte suprema, non è stato smentito dopo d'allora. Un reduce d'Africa, che era caduto nelle mani degli abissini, nella battaglia di Adua, ed era tornato dalla prigionia selvaggiamente mutilato della sua maschilità, fu ritenuto colpevole di adulterio continuato (l'attuale reato di concubinato) per il fatto di trascorrere le sue giornate con la moglie di un altro. Nè, secondo una massima ribadita recentemente, è necessario che 11 correo sia noto od identificato, che: « Il reato sussiste nei riguardi della moglie quando è accertato che essa ha avuto rapporti adulterini, anche se il correo rimane sconosciuto...>. E non basta: anche il tentativo è configurabile in tema di adulterio, come ha giudicato la corte di Napoli, secondo cui « gli atti di trattenimento o di nascondimento nelle adiacenze della camera da letto di due coniugi da parte di un estraneo, consenziente la donna maritata, di notte, sono atti univoci di tentativo di adulterio (oltre che elementi costitutivi del delitto di violazione di domicilio) quando, da altre circostanze, risultino fra la. donna e l'estraneo relazioni amorose e nessun altro motivo esista per spiegare l'abusiva introduzione o permanenza nel detto luogo » Le coppie irregolari sulle quali incombe, affliggente torturante perenne, la minaccia della sorpresa o della querela, non hanno tuttavia da lagnarsi per il rigore della prassi in atto, quella che tempi passati era ben più crudele. Gli interpreti del tempo di mezzo, quegli stessi che avevano la malinconia di proporsi il macabro quesito se fosse possibile l'adulterio cum cadavere mulieris andavano molto più in là dell' indirizzo giurisdizionale elaborato dai nostri interpreti d'oggidì, sostenendo che anche il bacio lussurioso integrava l'ipotesi dell'adulterio. Ma — quel che più conta — al di là degli interpreti si spingevano i legislatori, infierendo contro gli adulteri talora con la crudeltà più spietata, talaltra con la beffa più atroce. Occorre risalire al più antico verbo legislativo, il codice babilonese di Hammurabi (2250 circa a. C.) per trovare tracce di buonsenso nella repressione dell'adulterio. Il taglio del vaso Hammurabi, il quale si proclamava il « re saggio che insegnò alla sua patria una giusta legge ed una divota costituzione », puniva gli adulteri con la morte, ma abbandonava la sorte del colpevoli alla discrezione del marito tradito: <s Se alcuno sorprende la molie a giacersi con un altro, egli avrà facoltà di legarli entrambi e di gettarli nell'acqua, e ciò perchè il marito grazia la propria moglie e il re 1 propri scafavi ». Una soluzione semplice e bonaria era data poi al caso in cui l'accusa non fosse appoggiata dalla constatazione della flagranza: « Se una moglie è accusata dal proprio marito e non viene sorpresa a giacersi con altri, dovrà giurare davanti a Dio e quindi potrà ritornare alla sua casa ». Alla prova dell'acqua — l'ordalia — doveva, | infine, ricorrere la moglie contro | la quale era stato « allungato il dito (malignato) a cagione di un e e altro uomo », e non era stata colta a giacersi con altri. E poiché la prova non falliva mal, la calunniata era salva. Spietato, invece, rispetto al codice babilonese, era il diritto mosaico. « Se alcuno commette adulterio con la moglie del suo prossimo, muoiano enis-ambl gli adulteri » dichiarava, implacabile, il Levitico. E il Deuteronomio incalzava: < Se alcuno è trovato a giacere con una donna maritata, l'uno e l'altra morranno, e il male sarà estirpato dal seno di Israele ». Gli Egizi, invece, erano meno implacabili. Si ritenevano paghi di togliere all'adultero, ogni seduzione (il correo andava incontro a mille battiture) punendola col taglio del naso. Cosi sfigurata, la donna non avrebbe più avuto occasione di ricadere nel peccato. Ed alla sanzione degli antichi Egizi si sono rifatti, forse, i legislatori del secoli venturi nell'inaugurare quel sistema di pene, sottili e crudelissime, onde fu represso l'adul dngtrntGcATe terio, sia che prevalesse l'antico - concetto ebraico e romano di que. e è ul o . l » a è o , a a i a è o e a e . è , o n a o o a i e i o s a n ò e sto delitto, che escludeva l'ipotesi delittuosa nel caso del marito che peccasse con donna libera, sia che prevalesse II concetto cristiano, secondo cui il reato sussisteva non solo nei rapporti della moglie con altro uomo fuori del proprio marito, ma altresì nel rapporti del marito con altra donna fuori della propria moglie. E la degenerazione cominciò, si può dire, nel basso impero, allorché — fra il suono delle campane, affinchè il castigo fosse più noto — le donne adul tere venivano date ai passanti. Ma la catena degli obbrobri che toccarono alle adultere nell'evo di mezzo è senza fine. Soffocata, cogli statuti, la tendenza a reprimere il reato attraverso l'estrema sanzione (taluni statuti, per altro, come quelli di Corsica, Genova, Brescia e Pavia mantennero la pena di morte, tanto per il marito che per la moglie, mentre lo statuto di Belluno puniva l'adultera con il rogo ed il correo con una multa di 200 lire) si era diffuso un po' dovunque 11 sistema di colpire entrambi gli adulteri con una pena pecuniaria. Ma la multa non salvava da un'altra sanzione. Ad Aosta, secondo l'editto di Tommaso I, gli adulteri dovevano pagare 50 soldi ed essere condotti nudi per civitatem. A Piacenza l'adultera che non pagava la multa di 200 lire, doveva essere denudata nsq.ue ad cingulum e per civitatem grossis virgis fustìgetur. Le franchigie d'Evlan riserbavano la stessa sorte ad entrambi i colpevoli, e volevano che simul ambo fustìgentnr. Nè il vezzo della passeggiata per la città e della relativa fustigazione, si spense rapidamente. Durava da qualche secolo quando le ordinanze di Filippo di Valois, di Filippo il Bello, di Carlo V e di Carlo VI lo codificano, per cosi dire, estendendolo ai loro territori. Per le ebree Altrove, all'adultera toccava, Insieme alla fustigazione ed alla corsa per la città, un altro castigo: dinanzi alla scalea del palazzo, fra il popolo radunato, doveva subire il taglio dei capelli. Nel cantone del Lionese, invece, lo spettacolo che la coppia doveva elargire al pubblico era diverso: la donna doveva correre nuda dietro una gallina finché l'avesse afferrata; il complice, ugualmente nudo, doveva correre per un piato e raccoglier erba sino a farne, in brevissimo tempo, un cumulo enorme. Peggiore, tuttavia, il supplizio che era riserbato alle ebree adultere. Racconta l'Holland che ir. più parti della Germania le ebre adultere erano condannate, d'inverno, a camminare a piedi nudi nella neve per mezz'ora al giorno e per quaranta giorni di seguito: d'estate, a sedere su un nido di formiche e, inoltre, per un anno a stare senza camicia ed a dormire, la notte, sulla porta di casa. Per i legislatori del Senegal — burloni anch'essi — il problema di raggiungere con adeguate sanzione Te loro donne infedeli è stato risolto più spicciamente: allorché si presentavano gli europei, essi le facevono fuori. Francesco Argenta

Persone citate: Beccaria, Carlo V, Filangieri, Holland, Valois