La facoltà di revisione dei canoni del subaffitto

La facoltà di revisione dei canoni del subaffitto La facoltà di revisione dei canoni del subaffitto Per stroncare le illecite sperequazioni - Il prezzo per gli ambienti mobiliati non può superare che del settanta per cento quello pagato dal sublocatore Roma, 18 settembre. In relazione agli inconvenienti verificatisi nel mercato del subaffitto degli Immobili urbani, che sono stati ampiamente rilevati anche dalla stampa quotidiana, il Ministero delle Corporazioni comunica che, con provvedimento legislativo in corso, viene previsto che, ferme restando per tutta la durata della guerra le attuali disposizioni sul blocco dei prezzi per il subaffitto degli immobili urbani regolarmente praticati al 30 luglio 1940, è data facoltà al sublocatario di chiedere la revisione di tali canoni tutte le volte che essi risultino spcrequati rispetto alle caratteristiche locative degli immobili stessi e al canone di affitto corrisposto dal sublocatore al locatore. „ La suddetta revisione sarà fatta nei Comuni capoluoghi di provincia dalle Commissioni già costituite ad sensi del R.D.L. 24 marzo 1842, n. 200 e negli altri comuni dai Pretori e, ove questi manchino, dai conciliatori. Le domande, dirette ad ottenere la revisione dei canoni, devono essere notificate al sublocatore con lettera raccomandata e presentate agli organi competenti (Commissioni, Pretori o conciliatori) entro due nìesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento e per i contratti di sublocazione stipulati dopo tale data entro due mesi dalla stipulazione dei contratti stessi. Naturalménte la presentazione delle domande di revisione non libera l'inquilino dall'obbldgo ' di corrispondere il canone convenuto. In caso però di accoglimento della domanda di revisione la riduzione del canone sarà applicabile dalla data della notificazione della domanda stessa e il subloJ catario potrà compensare la differenza dei canoni scaduti e pagati dopo tale notificazione sulle rate successive dei canoni che verranno a scadere dopo la notificazione del provvedimento di revisione. La revisione dei canoni sarà fatta tenendo conto del canone di affitto pagato dal sublocatore al locatore, del valore del mobilio e degli effetti d'uso dei quali è fornito l'appartamento, delle eventuali prestazioni accessorie e della durata del subaffitto. In ogni caso il canone di subaffitto non può essere superiore a quello praticato dal locatore nei confronti del sublocatore, aumentando del 10 per cento nel caso di subaffitto di un appartamento vuoto, del 30 per cento nel caso di subaffitto di una parte di un appartamento vuoto, con facoltà d'uso di tutto o parte degli ambienti comuni, del 70 per cento nel caso di subaffitto di camere di appartamenti mobiliati. Ai fini della determinazione del canone di subaffitto, gli ambienti e i servizi comuni saranno calcolati a carico del sub-inquilino fino ad un massimo di due vani a seconda dei diritti di uso riconosciuti al sub-inquilino o dell'entità degli ambienti comuni. La facoltà di chiedere la revisione dei canoni spetta anche ai locatori di camere o appartamenti mobiliati locati direttamente dai proprietari. In tale caso però la Commissione, i Pretori o 1 conciliatori determineranno prima il. canone applicabile ali apparta-' mento vuoto e applicheranno poi su questo o sulla parte di esso, relativa alle stanze mobiliate che sono state affittate, la maggiorazione spettante entro i' limite massimo del 70 per cento. H provvedimento in questione prevede anche un adeguato sistema di pubblicità nei contratti di subaffitto i quali devono essere denunciati alle Unioni fasciste degli industriali e, nei Comuni non capoluoghi di provincia, al Podestà, entro dieci giorni dalla stipulazione.

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