Disciplina della produzione della legna e del carbone

Disciplina della produzione della legna e del carbone Disciplina della produzione della legna e del carbone L'approvvigionamento e la distribuzione attribuiti totalmente alla Milizia Forestale Roma, 20 agosto. Un R.D.L. pubblicato stasera dalla Gazzella Ufficiale vieta qualsiasi taglio di soprassuoli boschivi se non dietro autorizzazione dei Comandi provinciali della Milizia Nazionale Forestale. I soprassuoli boschivi, nonché i gruppi di piante, alberature e piante sparse (ad eccezione delle piante lungo le strade pubbliche), possono essere requisiti in qualsiasi momento dai Comandi provinciali della M.N.F. con assoluta facoltà, da parte di questi, di ope rare tale requisizione per la pro duzione di legna da ardere e di carbone vegetale, Lj^gJX ^rìspo'Xe a°Ua differenza tra il prezzo ufficiale deila legna o del carbone effetti vamente prodotti e l'importo di tutte le spese occorrenti per l'al lestimento e 11 trasporto di essi, In °Snl cas0 9u.est.a Indennità non g*^-^i^-*^ (quattro) per ogni quintale di legna da ardere o carbone allestito. L'eventuale differenza sarà Integrata a carico dello Stato in misura mai superiore rispettivamente a lire una e ltre quattro. L'utilizzazione dei soprassuoli boschivi, gruppi di piante, alberature e piante sparse può essere assunta dalla M.N.F. in economia, o può anche essere affidata al proprietario o possessore o ad imprese che assumano a proprio esclusivo conto e rischio la lavorazione e il trasporto con l'obbligo di vendere il prodotto esclusivamente agli enti indicati dalla Milizia stessa. Nel caso che le utilizzazioni vengano eseguite da imprese per proprio conto, 11 macchiatico (va- ,, 'ore delle piante .in piedi) o 1 ìn dennit& di requisizione, calcolati |sernpre dalla m.N.F., verranno ; corrisposti dalle imprese al pro ! prletari o possessori di cut sopra, I E' vietata la vendita, della le; Fn,a <ìa ardere e del carbone vege rale da parte di qualsiasi produt- loro, anche occasionale, dietro autorizzazione del Comandi provinciali della M.N.F. e la vendita deve essere fatta esclusiva- njmente agli enti indicati dai Co- 'mandi stessi e per il prezzo uffl-jciale. |Per l'approvvigionamento delia legna da ardere e del carbone vegetale alle Forze Armate, le assegnazioni saranno direttamente disposte dal Comando centrale della M.N.F. d'intesa con i competenti Comandi militari. Disciplina della produzione della legna e del carbone Disciplina della produzione della legna e del carbone L'approvvigionamento e la distribuzione attribuiti totalmente alla Milizia Forestale Roma, 20 agosto. Un R.D.L. pubblicato stasera dalla Gazzella Ufficiale vieta qualsiasi taglio di soprassuoli boschivi se non dietro autorizzazione dei Comandi provinciali della Milizia Nazionale Forestale. I soprassuoli boschivi, nonché i gruppi di piante, alberature e piante sparse (ad eccezione delle piante lungo le strade pubbliche), possono essere requisiti in qualsiasi momento dai Comandi provinciali della M.N.F. con assoluta facoltà, da parte di questi, di ope rare tale requisizione per la pro duzione di legna da ardere e di carbone vegetale, Lj^gJX ^rìspo'Xe a°Ua differenza tra il prezzo ufficiale deila legna o del carbone effetti vamente prodotti e l'importo di tutte le spese occorrenti per l'al lestimento e 11 trasporto di essi, In °Snl cas0 9u.est.a Indennità non g*^-^i^-*^ (quattro) per ogni quintale di legna da ardere o carbone allestito. L'eventuale differenza sarà Integrata a carico dello Stato in misura mai superiore rispettivamente a lire una e ltre quattro. L'utilizzazione dei soprassuoli boschivi, gruppi di piante, alberature e piante sparse può essere assunta dalla M.N.F. in economia, o può anche essere affidata al proprietario o possessore o ad imprese che assumano a proprio esclusivo conto e rischio la lavorazione e il trasporto con l'obbligo di vendere il prodotto esclusivamente agli enti indicati dalla Milizia stessa. Nel caso che le utilizzazioni vengano eseguite da imprese per proprio conto, 11 macchiatico (va- ,, 'ore delle piante .in piedi) o 1 ìn dennit& di requisizione, calcolati |sernpre dalla m.N.F., verranno ; corrisposti dalle imprese al pro ! prletari o possessori di cut sopra, I E' vietata la vendita, della le; Fn,a <ìa ardere e del carbone vege rale da parte di qualsiasi produt- loro, anche occasionale, dietro autorizzazione del Comandi provinciali della M.N.F. e la vendita deve essere fatta esclusiva- njmente agli enti indicati dai Co- 'mandi stessi e per il prezzo uffl-jciale. |Per l'approvvigionamento delia legna da ardere e del carbone vegetale alle Forze Armate, le assegnazioni saranno direttamente disposte dal Comando centrale della M.N.F. d'intesa con i competenti Comandi militari. Disciplina della produzione della legna e del carbone Disciplina della produzione della legna e del carbone L'approvvigionamento e la distribuzione attribuiti totalmente alla Milizia Forestale Roma, 20 agosto. Un R.D.L. pubblicato stasera dalla Gazzella Ufficiale vieta qualsiasi taglio di soprassuoli boschivi se non dietro autorizzazione dei Comandi provinciali della Milizia Nazionale Forestale. I soprassuoli boschivi, nonché i gruppi di piante, alberature e piante sparse (ad eccezione delle piante lungo le strade pubbliche), possono essere requisiti in qualsiasi momento dai Comandi provinciali della M.N.F. con assoluta facoltà, da parte di questi, di ope rare tale requisizione per la pro duzione di legna da ardere e di carbone vegetale, Lj^gJX ^rìspo'Xe a°Ua differenza tra il prezzo ufficiale deila legna o del carbone effetti vamente prodotti e l'importo di tutte le spese occorrenti per l'al lestimento e 11 trasporto di essi, In °Snl cas0 9u.est.a Indennità non g*^-^i^-*^ (quattro) per ogni quintale di legna da ardere o carbone allestito. L'eventuale differenza sarà Integrata a carico dello Stato in misura mai superiore rispettivamente a lire una e ltre quattro. L'utilizzazione dei soprassuoli boschivi, gruppi di piante, alberature e piante sparse può essere assunta dalla M.N.F. in economia, o può anche essere affidata al proprietario o possessore o ad imprese che assumano a proprio esclusivo conto e rischio la lavorazione e il trasporto con l'obbligo di vendere il prodotto esclusivamente agli enti indicati dalla Milizia stessa. Nel caso che le utilizzazioni vengano eseguite da imprese per proprio conto, 11 macchiatico (va- ,, 'ore delle piante .in piedi) o 1 ìn dennit& di requisizione, calcolati |sernpre dalla m.N.F., verranno ; corrisposti dalle imprese al pro ! prletari o possessori di cut sopra, I E' vietata la vendita, della le; Fn,a <ìa ardere e del carbone vege rale da parte di qualsiasi produt- loro, anche occasionale, dietro autorizzazione del Comandi provinciali della M.N.F. e la vendita deve essere fatta esclusiva- njmente agli enti indicati dai Co- 'mandi stessi e per il prezzo uffl-jciale. |Per l'approvvigionamento delia legna da ardere e del carbone vegetale alle Forze Armate, le assegnazioni saranno direttamente disposte dal Comando centrale della M.N.F. d'intesa con i competenti Comandi militari.

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