Le disposizioni ministeriali sull'esercizio della caccia

Le disposizioni ministeriali sull'esercizio della caccia Le disposizioni ministeriali sull'esercizio della caccia Roma, 27 luglio. Il Ministero dell'Agricoltura e Foreste ha emanato il seguente decreto sull'apertura della, caccia: 1) La caccia e l'uccellagione alla quaglia, alla tortora, al passeraccl, palmipedi e trampolieri sono consentite a partire dal 23 agosto 1942. Nelle province di Verona, Bergamo, Brescia Vicenza, Sondrio, Treviso (Comp. HI), Venezia, Padova, Rovigo e Ferrara (Comp. V) tenuto presente che la caccia alla quaglia e alla tortora è consuetudinaria e che la selvaggina stanziarla protetta vi si trova in proporzioni modeste e in zone ben delimitablli, la caccia è stata consentita anche e solamente nei giorni festivi del mese di agosto ohe precedono l'accennata apertura, e cioè domenica 2 e domenica 9, sabato 15 e domenica 16 agosto 1942. 2) Nell'ambito delle rispettive province i Prefetti del Regno, valendosi dei poteri eccezionali di cui all'art. 19 della legge comunale e provinciale, consentiranno ove lo credano opportuno la caccia alla selvaggina stanziale protetta a decorrere dal 23 agosto 1942. 3) Fermo restando il divieto sancito dall'art. 35 del testo unico per quanto riguarda la cattura della selvaggina stanziale protetta, l'uccellagione e l'appostamento fisso sono consentiti dal 2 agosto 1942. ^ 4) La caccia al camoscio nel tratto che va dalla zona del Monte Rosa, valli Anzasca, Ossola e minori al Lago Maggiore, in provincia di Novara, si chiude il 20 ottobre 1942 e nel compartimento I (province dt Torino, Asti, Cuneo, Aosta, Vercelli, Alessandria, Novara) la caccia a detto selvatico si chiude ti 15 novembre 1942. La caccia al fagiano nelle riserve durante il mese di gennaio 1943 è limitata ai soli maschi. 5) In Sardegna la caccia alla pernice, lepre e alla gallina prataiola si chiude il 4 novembre 1942 e la caccia al cinghiale si apre il 15 dello stesso mese. La pernice sarda uccisa nell'isola non può essere esportata che nei limiti di 15 capi per ciascun cacciatore che si presenti agli uffici addetti con la licenza e col fucile. 6) Per la caccia alla lepre l'uso del cane da seguito è consentito a partire dall'I ottobre 1942, mentre per la caccia al cervo, al daino e al cinghiale l'uso del cane è consentito fino al 31 gennaio 1943. 7) Ferma restando la disposizione di cui all'art. 38 T. U. nonché quelle recate dal X>. M. 27 aprile 1942 relative all'oasi di protezione della fauna costituita In Greggio (Vercelli) per l'annata venatoria 1942-43, rimangono vietate: a) la caccia e la cattura del capriolo, dell'urogallo o gallo cetrone in Valtellina; b) la caccia e la cattura della pernice rossa nelle province di Asti e Cuneo; c) la caccia e la cattura dei màschi del cervo e del daino in terreno libero in Sardegna; d) la caccia e la cattura del francolino di monte. Tale divieto non si applica nelle province di Trento, Bolzano, Trieste, Gorizia, Fiume, Pola. 8) E' vietata la caccia e la cattura delle specie non appartenenti alla fauna locale e introdotte a scopo di acclimatazione, limitatamente al periodo dell'acclimatazione stessa secondo l'elenco che ciascun comitato provinciale della caccia compilerà in sede di manifesto. 9) Eccetto che nelle zone delle Alpi, è consentita la caccia al colombaccio, alla colombella, allo storno, al merlo, al tordo, al tordo sassello, alla cesena, all'allodola, al passeri, al fringuello, al frosone, ai falchi, al corvi, alle cornacchie, alla gazza, alla ghiandaia fino al 28 marzo 1943 e la caccia ai palmipedi e trampolieri (esclusi 11 germano reaje e la folaga, la cui caccia termina il 28 marzo) fino al 21 aprile 1943. L'uccellagione con reti a maglia larga non inferiore ai 3 centimetri di Tato al colombaccio, alla colombella, alla starna, ai palmipedi e trampolieri, escluse le beccacele, è consentita fino al 26 marzo. Sono approvate le restrizioni proposte dai comitati provinciali della caccia in sede di calendario venatorio. 10) Nelle province di Ancona, Macerata, Pesaro, Ascoli Piceno, Teramo, Pescara Chieti (Comp. 8°), Campobasso (Comp. 14»), Foggia, Bari, Brindisi, Lecce, Taranto, Matera (Comp. 9°), Cosenza, Catanzaro, Reggio Calabria, Salerno, Napoli (Comp. 15°), Potenza (Comp. 14°), Littoria, Roma, Viterbo (Comp. 13°), La Spezia, Genova, Savona, Imperia (Comp. 10°), Palermo, Messina, Catania, Siracusa, Ragusa, Caltanisetta, Agrigento, Trapani (Compartimento 16°) la caccia alla qua- ?lia e alla tortora è consentita dal 8 aprile al 30 maggio 1943 entro il limite di m. 1000 dall'orlo Interno dell'arenile escluse le località In stato di cultura ove a giudizio dei comitati provinciali della caccia tale esercizio venatorio rechi danni alla selvaggina stanziale protetta. Il Ministero dell'Interno, dietro Interessamento della Federazione della caccia, con circolare a tutti 1 Prefetti del Regno ha consentito anche per il corrente anno venatorio l'autorizzazione a recare il fucile per uso caccia a coloro che non siano ancora In possesso della licenza rinnovata purché dimostrino con apposita ricevuta di avere eseguito il versamento della tassa-e della sopratassa e del relativi diritti accessori. Con decreti ministeriali le zone di ripopolamento e cattura di Bra (Cuneo) e di Bossolasco (Cuneo) sono prorogate fino alla data di apertura della annata venatoria 1945-46. B3 Le disposizioni ministeriali sull'esercizio della caccia Le disposizioni ministeriali sull'esercizio della caccia Roma, 27 luglio. Il Ministero dell'Agricoltura e Foreste ha emanato il seguente decreto sull'apertura della, caccia: 1) La caccia e l'uccellagione alla quaglia, alla tortora, al passeraccl, palmipedi e trampolieri sono consentite a partire dal 23 agosto 1942. Nelle province di Verona, Bergamo, Brescia Vicenza, Sondrio, Treviso (Comp. HI), Venezia, Padova, Rovigo e Ferrara (Comp. V) tenuto presente che la caccia alla quaglia e alla tortora è consuetudinaria e che la selvaggina stanziarla protetta vi si trova in proporzioni modeste e in zone ben delimitablli, la caccia è stata consentita anche e solamente nei giorni festivi del mese di agosto ohe precedono l'accennata apertura, e cioè domenica 2 e domenica 9, sabato 15 e domenica 16 agosto 1942. 2) Nell'ambito delle rispettive province i Prefetti del Regno, valendosi dei poteri eccezionali di cui all'art. 19 della legge comunale e provinciale, consentiranno ove lo credano opportuno la caccia alla selvaggina stanziale protetta a decorrere dal 23 agosto 1942. 3) Fermo restando il divieto sancito dall'art. 35 del testo unico per quanto riguarda la cattura della selvaggina stanziale protetta, l'uccellagione e l'appostamento fisso sono consentiti dal 2 agosto 1942. ^ 4) La caccia al camoscio nel tratto che va dalla zona del Monte Rosa, valli Anzasca, Ossola e minori al Lago Maggiore, in provincia di Novara, si chiude il 20 ottobre 1942 e nel compartimento I (province dt Torino, Asti, Cuneo, Aosta, Vercelli, Alessandria, Novara) la caccia a detto selvatico si chiude ti 15 novembre 1942. La caccia al fagiano nelle riserve durante il mese di gennaio 1943 è limitata ai soli maschi. 5) In Sardegna la caccia alla pernice, lepre e alla gallina prataiola si chiude il 4 novembre 1942 e la caccia al cinghiale si apre il 15 dello stesso mese. La pernice sarda uccisa nell'isola non può essere esportata che nei limiti di 15 capi per ciascun cacciatore che si presenti agli uffici addetti con la licenza e col fucile. 6) Per la caccia alla lepre l'uso del cane da seguito è consentito a partire dall'I ottobre 1942, mentre per la caccia al cervo, al daino e al cinghiale l'uso del cane è consentito fino al 31 gennaio 1943. 7) Ferma restando la disposizione di cui all'art. 38 T. U. nonché quelle recate dal X>. M. 27 aprile 1942 relative all'oasi di protezione della fauna costituita In Greggio (Vercelli) per l'annata venatoria 1942-43, rimangono vietate: a) la caccia e la cattura del capriolo, dell'urogallo o gallo cetrone in Valtellina; b) la caccia e la cattura della pernice rossa nelle province di Asti e Cuneo; c) la caccia e la cattura dei màschi del cervo e del daino in terreno libero in Sardegna; d) la caccia e la cattura del francolino di monte. Tale divieto non si applica nelle province di Trento, Bolzano, Trieste, Gorizia, Fiume, Pola. 8) E' vietata la caccia e la cattura delle specie non appartenenti alla fauna locale e introdotte a scopo di acclimatazione, limitatamente al periodo dell'acclimatazione stessa secondo l'elenco che ciascun comitato provinciale della caccia compilerà in sede di manifesto. 9) Eccetto che nelle zone delle Alpi, è consentita la caccia al colombaccio, alla colombella, allo storno, al merlo, al tordo, al tordo sassello, alla cesena, all'allodola, al passeri, al fringuello, al frosone, ai falchi, al corvi, alle cornacchie, alla gazza, alla ghiandaia fino al 28 marzo 1943 e la caccia ai palmipedi e trampolieri (esclusi 11 germano reaje e la folaga, la cui caccia termina il 28 marzo) fino al 21 aprile 1943. L'uccellagione con reti a maglia larga non inferiore ai 3 centimetri di Tato al colombaccio, alla colombella, alla starna, ai palmipedi e trampolieri, escluse le beccacele, è consentita fino al 26 marzo. Sono approvate le restrizioni proposte dai comitati provinciali della caccia in sede di calendario venatorio. 10) Nelle province di Ancona, Macerata, Pesaro, Ascoli Piceno, Teramo, Pescara Chieti (Comp. 8°), Campobasso (Comp. 14»), Foggia, Bari, Brindisi, Lecce, Taranto, Matera (Comp. 9°), Cosenza, Catanzaro, Reggio Calabria, Salerno, Napoli (Comp. 15°), Potenza (Comp. 14°), Littoria, Roma, Viterbo (Comp. 13°), La Spezia, Genova, Savona, Imperia (Comp. 10°), Palermo, Messina, Catania, Siracusa, Ragusa, Caltanisetta, Agrigento, Trapani (Compartimento 16°) la caccia alla qua- ?lia e alla tortora è consentita dal 8 aprile al 30 maggio 1943 entro il limite di m. 1000 dall'orlo Interno dell'arenile escluse le località In stato di cultura ove a giudizio dei comitati provinciali della caccia tale esercizio venatorio rechi danni alla selvaggina stanziale protetta. Il Ministero dell'Interno, dietro Interessamento della Federazione della caccia, con circolare a tutti 1 Prefetti del Regno ha consentito anche per il corrente anno venatorio l'autorizzazione a recare il fucile per uso caccia a coloro che non siano ancora In possesso della licenza rinnovata purché dimostrino con apposita ricevuta di avere eseguito il versamento della tassa-e della sopratassa e del relativi diritti accessori. Con decreti ministeriali le zone di ripopolamento e cattura di Bra (Cuneo) e di Bossolasco (Cuneo) sono prorogate fino alla data di apertura della annata venatoria 1945-46. B3 Le disposizioni ministeriali sull'esercizio della caccia Le disposizioni ministeriali sull'esercizio della caccia Roma, 27 luglio. Il Ministero dell'Agricoltura e Foreste ha emanato il seguente decreto sull'apertura della, caccia: 1) La caccia e l'uccellagione alla quaglia, alla tortora, al passeraccl, palmipedi e trampolieri sono consentite a partire dal 23 agosto 1942. Nelle province di Verona, Bergamo, Brescia Vicenza, Sondrio, Treviso (Comp. HI), Venezia, Padova, Rovigo e Ferrara (Comp. V) tenuto presente che la caccia alla quaglia e alla tortora è consuetudinaria e che la selvaggina stanziarla protetta vi si trova in proporzioni modeste e in zone ben delimitablli, la caccia è stata consentita anche e solamente nei giorni festivi del mese di agosto ohe precedono l'accennata apertura, e cioè domenica 2 e domenica 9, sabato 15 e domenica 16 agosto 1942. 2) Nell'ambito delle rispettive province i Prefetti del Regno, valendosi dei poteri eccezionali di cui all'art. 19 della legge comunale e provinciale, consentiranno ove lo credano opportuno la caccia alla selvaggina stanziale protetta a decorrere dal 23 agosto 1942. 3) Fermo restando il divieto sancito dall'art. 35 del testo unico per quanto riguarda la cattura della selvaggina stanziale protetta, l'uccellagione e l'appostamento fisso sono consentiti dal 2 agosto 1942. ^ 4) La caccia al camoscio nel tratto che va dalla zona del Monte Rosa, valli Anzasca, Ossola e minori al Lago Maggiore, in provincia di Novara, si chiude il 20 ottobre 1942 e nel compartimento I (province dt Torino, Asti, Cuneo, Aosta, Vercelli, Alessandria, Novara) la caccia a detto selvatico si chiude ti 15 novembre 1942. La caccia al fagiano nelle riserve durante il mese di gennaio 1943 è limitata ai soli maschi. 5) In Sardegna la caccia alla pernice, lepre e alla gallina prataiola si chiude il 4 novembre 1942 e la caccia al cinghiale si apre il 15 dello stesso mese. La pernice sarda uccisa nell'isola non può essere esportata che nei limiti di 15 capi per ciascun cacciatore che si presenti agli uffici addetti con la licenza e col fucile. 6) Per la caccia alla lepre l'uso del cane da seguito è consentito a partire dall'I ottobre 1942, mentre per la caccia al cervo, al daino e al cinghiale l'uso del cane è consentito fino al 31 gennaio 1943. 7) Ferma restando la disposizione di cui all'art. 38 T. U. nonché quelle recate dal X>. M. 27 aprile 1942 relative all'oasi di protezione della fauna costituita In Greggio (Vercelli) per l'annata venatoria 1942-43, rimangono vietate: a) la caccia e la cattura del capriolo, dell'urogallo o gallo cetrone in Valtellina; b) la caccia e la cattura della pernice rossa nelle province di Asti e Cuneo; c) la caccia e la cattura dei màschi del cervo e del daino in terreno libero in Sardegna; d) la caccia e la cattura del francolino di monte. Tale divieto non si applica nelle province di Trento, Bolzano, Trieste, Gorizia, Fiume, Pola. 8) E' vietata la caccia e la cattura delle specie non appartenenti alla fauna locale e introdotte a scopo di acclimatazione, limitatamente al periodo dell'acclimatazione stessa secondo l'elenco che ciascun comitato provinciale della caccia compilerà in sede di manifesto. 9) Eccetto che nelle zone delle Alpi, è consentita la caccia al colombaccio, alla colombella, allo storno, al merlo, al tordo, al tordo sassello, alla cesena, all'allodola, al passeri, al fringuello, al frosone, ai falchi, al corvi, alle cornacchie, alla gazza, alla ghiandaia fino al 28 marzo 1943 e la caccia ai palmipedi e trampolieri (esclusi 11 germano reaje e la folaga, la cui caccia termina il 28 marzo) fino al 21 aprile 1943. L'uccellagione con reti a maglia larga non inferiore ai 3 centimetri di Tato al colombaccio, alla colombella, alla starna, ai palmipedi e trampolieri, escluse le beccacele, è consentita fino al 26 marzo. Sono approvate le restrizioni proposte dai comitati provinciali della caccia in sede di calendario venatorio. 10) Nelle province di Ancona, Macerata, Pesaro, Ascoli Piceno, Teramo, Pescara Chieti (Comp. 8°), Campobasso (Comp. 14»), Foggia, Bari, Brindisi, Lecce, Taranto, Matera (Comp. 9°), Cosenza, Catanzaro, Reggio Calabria, Salerno, Napoli (Comp. 15°), Potenza (Comp. 14°), Littoria, Roma, Viterbo (Comp. 13°), La Spezia, Genova, Savona, Imperia (Comp. 10°), Palermo, Messina, Catania, Siracusa, Ragusa, Caltanisetta, Agrigento, Trapani (Compartimento 16°) la caccia alla qua- ?lia e alla tortora è consentita dal 8 aprile al 30 maggio 1943 entro il limite di m. 1000 dall'orlo Interno dell'arenile escluse le località In stato di cultura ove a giudizio dei comitati provinciali della caccia tale esercizio venatorio rechi danni alla selvaggina stanziale protetta. Il Ministero dell'Interno, dietro Interessamento della Federazione della caccia, con circolare a tutti 1 Prefetti del Regno ha consentito anche per il corrente anno venatorio l'autorizzazione a recare il fucile per uso caccia a coloro che non siano ancora In possesso della licenza rinnovata purché dimostrino con apposita ricevuta di avere eseguito il versamento della tassa-e della sopratassa e del relativi diritti accessori. Con decreti ministeriali le zone di ripopolamento e cattura di Bra (Cuneo) e di Bossolasco (Cuneo) sono prorogate fino alla data di apertura della annata venatoria 1945-46. B3