Produzione ed approvvigionamento dei prodotti alimentari conservati

Produzione ed approvvigionamento dei prodotti alimentari conservati Produzione ed approvvigionamento dei prodotti alimentari conservati La disciplina della materia nell'esposizione del Ministro dell'agricoltura Roma, 13 luglio. Al fine di eliminare le incertezze sorte per l'apparizione su alcuni quotidiani di comunicati inesatti sulla disciplina dei prodotti alimentari conservati, il Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste chiarisce: « Con Decreto ministeriale '17 giugno 1942-XX (pubblicato dalla Gazzetta Ufficiale n. 146 del 22 successivo) è stata disposta la disci: ina della | produzione e dell'appi ovvigiona-mento dei prodotti conservati per l'alimentazione umana contenuti o meno in recipienti o involucri di qualsiasi tipo o materia, ottenuti con l'impiego di carni, prodotti ittici, frutta, pomodoro, prodotti orticoli e derivati, dal latte. La disciplina è formata essenzialmente sul vincolo dei predotti, sul divieto di prenarare e immettere al consumo "prodotti di tipi diversi da quelli consentiti, o di variarne la composizione, il confezionamento e la denominazione, senza la preventiva autorizzazione del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste, nonché sulla completa regolamentazione delle lavorazioni che possono essere effettuate dalle ditte interessate regolarmente autorizzate dal Ministero stesso. Inoltre, a tutte le ditte produttrici, importatrici e commerciali grosslste, viene fatto obbligo di tenere apposito registro di carico e scarico da cui risulti il movimento giornaliero di entrata e uscita delle merci e di denunciare, entro 11 20 e il 5 di ogni mese, i dati relativi al movimento riferito alla prima e alla seconda quindicina del mese, alla Confederazione fascista degli industriali, alla società anonima importazione e esportazione bestiame (S.A.I.B.) e alla competente Se zione dell'alimentazione. Per gli importatori in particolare, la denuncia deve essere presentata di volta in volta che si effettuano importazioni, oltreché al Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste, anche alla Confindustrlai e alla S.A.I.B. Fatta salva l'applicazione delle vigenti disposizioni penali, per le ditte che non presentino le denunce prescritte o presentino denunce irregolari o infedeli, il Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste ha facoltà di sospendere temporaneamente o definitivamente dalle assegnazioni di prodotti le ditte stesse. Per assicurare l'osservanza del prezzo e consentire i necessari controlli anche nei riflessi delle produzione, è fatto poi obbligo di apporre sopra i recipienti o involucri contenenti prodotti conservati, oltre alle indicazioni prescritte dalle vigenti disposizioni, anche quelle della ditta produttrice, dello stabilimento di produzione e del prezzo di vendita al pubblico. Tale ultima indicazione dovrà essere impressa direttamente sui recipienti e apposta a mezzo di etichetta da parte dei produttori o dei rivenditori al minuto, secondo le disposizioni che saranno impartite a cura del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste. Stabilito quindi che 11 Ministero, ogni qualvolta ne ravvisi la necessità, potrà determinare preventivamente il rapporto tra la materia prima destinata a immediato consumo e quella da destinare alla preparazione dei prodotti conseivati, il Decreto disci- Flina la materia in relazione al unzionamento degli organi incaricati dell'esecuzione. L'accertamento delle attrezza¬ ture, il controllo tecnico delle lavorazioni e la verifica del registro di carico e scarico, nonché delle denunce, vengono affidati all'Ufficio controllo tecnico dei prodotti conservati, istituito presso la S.A.I.B. H controllo della elaborazione dei dati contenuti nelle denunce, è affidato all'Ufficio centrale di statistica per l'alimentazione e i consumi industriali. Per la concessione delle autorizzazioni alle ditte che intendono continuare la lavorazione dei prodotti conservati o che intendano comunque variare 1 tipi di cui è consentita la fabbricazione, il Ministero istituisce apposite Commissioni tecniche consultive. La Confederazione fascista degli industriali è incaricata dell'approvvigionamento e della destinazione delle carni in scatola, dei prodotti ittici e delle conserve e marmellate conservate, mentre per 1 salumi resta incaricata l'Associazione nazionale dei Consorzi provinciali tra macellai per le carni, che alla periferia opera a mezzo dei dipendenti Consorzi (C.O.P. R.O.M.A.) cui è demandato il compito di predisporre i piani di distribuzione provinciale da sottoporre all'approvazione della competente Sezione dell'alimentazione. Per U pomodoro, i prodotti orticoli e i derivati dal latte, non è per ora prevista la disciplina del l'approvvigionamento e della distribuzione regolata al consumo a mezzo della Confederazione fascista degli industriali e degli uffici provinciali di distribuzione, mentre sono applicabili tutte le altre norme del Decreto, relative al divieto di immettere al consumo tipi diversi, alle denunce, alle autorizzazioni per la produzione, ai registri di carico e scarico ecc La sospensione della vendita dei detti ultimi alimenti conservati ha avuto efficacia dal 22 giugno u. s. .(data di pubblicazione del Decreto Ministeriale) al successivo 2 luglio per tutte le fasi di scambio, esclusa quella relativa al passaggio della merce dal dettagliante al consumatore (vedi avvisofS tt«£i PubDll(=ato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 23 giugno A partire dal 2 luglio, gli interessati, produttori, importatori, commercianti, grossisti, depositari, hanno avuto facoltà di riprendere senz'altro le vendite, purché avessero ottemperato all'obbligo di presentare la denuncia di cui allart. 17 del Decreto. Per quanto In particolare concerne le lavorazioni per il consumo famigliare, il Decreto dispone che, coloro che (produttori o consumatori) legittimamente deten gono per usi di famiglia, quanti tativi delle merci oggetto della disciplina, possono comunque cu rame la lavorazione per la conservazione, indipendentemente dai divieti stabiliti agli articoli da 10 a 16 del Decreto. Con successivo Decreto poi, 4 luglio 1942-XX (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 158 del 7 luglio successivo) è stato fatto divieto ai produttori, e ai commercianti importatori di alimenti conservati, ottenuti con l'impiego di materie prime diverse da carni prodotti ìttici, frutta, pomodoro! prodotti orticoli e derivati dal latte, di immettere al consumo mio vi prodotti o di variarne la com posizione, il confezionamento e la denominazione se già in commercio, senza la preventiva autorizzazione del Ministero dell'Atri! coltura. Produzione ed approvvigionamento dei prodotti alimentari conservati Produzione ed approvvigionamento dei prodotti alimentari conservati La disciplina della materia nell'esposizione del Ministro dell'agricoltura Roma, 13 luglio. Al fine di eliminare le incertezze sorte per l'apparizione su alcuni quotidiani di comunicati inesatti sulla disciplina dei prodotti alimentari conservati, il Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste chiarisce: « Con Decreto ministeriale '17 giugno 1942-XX (pubblicato dalla Gazzetta Ufficiale n. 146 del 22 successivo) è stata disposta la disci: ina della | produzione e dell'appi ovvigiona-mento dei prodotti conservati per l'alimentazione umana contenuti o meno in recipienti o involucri di qualsiasi tipo o materia, ottenuti con l'impiego di carni, prodotti ittici, frutta, pomodoro, prodotti orticoli e derivati, dal latte. La disciplina è formata essenzialmente sul vincolo dei predotti, sul divieto di prenarare e immettere al consumo "prodotti di tipi diversi da quelli consentiti, o di variarne la composizione, il confezionamento e la denominazione, senza la preventiva autorizzazione del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste, nonché sulla completa regolamentazione delle lavorazioni che possono essere effettuate dalle ditte interessate regolarmente autorizzate dal Ministero stesso. Inoltre, a tutte le ditte produttrici, importatrici e commerciali grosslste, viene fatto obbligo di tenere apposito registro di carico e scarico da cui risulti il movimento giornaliero di entrata e uscita delle merci e di denunciare, entro 11 20 e il 5 di ogni mese, i dati relativi al movimento riferito alla prima e alla seconda quindicina del mese, alla Confederazione fascista degli industriali, alla società anonima importazione e esportazione bestiame (S.A.I.B.) e alla competente Se zione dell'alimentazione. Per gli importatori in particolare, la denuncia deve essere presentata di volta in volta che si effettuano importazioni, oltreché al Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste, anche alla Confindustrlai e alla S.A.I.B. Fatta salva l'applicazione delle vigenti disposizioni penali, per le ditte che non presentino le denunce prescritte o presentino denunce irregolari o infedeli, il Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste ha facoltà di sospendere temporaneamente o definitivamente dalle assegnazioni di prodotti le ditte stesse. Per assicurare l'osservanza del prezzo e consentire i necessari controlli anche nei riflessi delle produzione, è fatto poi obbligo di apporre sopra i recipienti o involucri contenenti prodotti conservati, oltre alle indicazioni prescritte dalle vigenti disposizioni, anche quelle della ditta produttrice, dello stabilimento di produzione e del prezzo di vendita al pubblico. Tale ultima indicazione dovrà essere impressa direttamente sui recipienti e apposta a mezzo di etichetta da parte dei produttori o dei rivenditori al minuto, secondo le disposizioni che saranno impartite a cura del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste. Stabilito quindi che 11 Ministero, ogni qualvolta ne ravvisi la necessità, potrà determinare preventivamente il rapporto tra la materia prima destinata a immediato consumo e quella da destinare alla preparazione dei prodotti conseivati, il Decreto disci- Flina la materia in relazione al unzionamento degli organi incaricati dell'esecuzione. L'accertamento delle attrezza¬ ture, il controllo tecnico delle lavorazioni e la verifica del registro di carico e scarico, nonché delle denunce, vengono affidati all'Ufficio controllo tecnico dei prodotti conservati, istituito presso la S.A.I.B. H controllo della elaborazione dei dati contenuti nelle denunce, è affidato all'Ufficio centrale di statistica per l'alimentazione e i consumi industriali. Per la concessione delle autorizzazioni alle ditte che intendono continuare la lavorazione dei prodotti conservati o che intendano comunque variare 1 tipi di cui è consentita la fabbricazione, il Ministero istituisce apposite Commissioni tecniche consultive. La Confederazione fascista degli industriali è incaricata dell'approvvigionamento e della destinazione delle carni in scatola, dei prodotti ittici e delle conserve e marmellate conservate, mentre per 1 salumi resta incaricata l'Associazione nazionale dei Consorzi provinciali tra macellai per le carni, che alla periferia opera a mezzo dei dipendenti Consorzi (C.O.P. R.O.M.A.) cui è demandato il compito di predisporre i piani di distribuzione provinciale da sottoporre all'approvazione della competente Sezione dell'alimentazione. Per U pomodoro, i prodotti orticoli e i derivati dal latte, non è per ora prevista la disciplina del l'approvvigionamento e della distribuzione regolata al consumo a mezzo della Confederazione fascista degli industriali e degli uffici provinciali di distribuzione, mentre sono applicabili tutte le altre norme del Decreto, relative al divieto di immettere al consumo tipi diversi, alle denunce, alle autorizzazioni per la produzione, ai registri di carico e scarico ecc La sospensione della vendita dei detti ultimi alimenti conservati ha avuto efficacia dal 22 giugno u. s. .(data di pubblicazione del Decreto Ministeriale) al successivo 2 luglio per tutte le fasi di scambio, esclusa quella relativa al passaggio della merce dal dettagliante al consumatore (vedi avvisofS tt«£i PubDll(=ato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 23 giugno A partire dal 2 luglio, gli interessati, produttori, importatori, commercianti, grossisti, depositari, hanno avuto facoltà di riprendere senz'altro le vendite, purché avessero ottemperato all'obbligo di presentare la denuncia di cui allart. 17 del Decreto. Per quanto In particolare concerne le lavorazioni per il consumo famigliare, il Decreto dispone che, coloro che (produttori o consumatori) legittimamente deten gono per usi di famiglia, quanti tativi delle merci oggetto della disciplina, possono comunque cu rame la lavorazione per la conservazione, indipendentemente dai divieti stabiliti agli articoli da 10 a 16 del Decreto. Con successivo Decreto poi, 4 luglio 1942-XX (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 158 del 7 luglio successivo) è stato fatto divieto ai produttori, e ai commercianti importatori di alimenti conservati, ottenuti con l'impiego di materie prime diverse da carni prodotti ìttici, frutta, pomodoro! prodotti orticoli e derivati dal latte, di immettere al consumo mio vi prodotti o di variarne la com posizione, il confezionamento e la denominazione se già in commercio, senza la preventiva autorizzazione del Ministero dell'Atri! coltura. Produzione ed approvvigionamento dei prodotti alimentari conservati Produzione ed approvvigionamento dei prodotti alimentari conservati La disciplina della materia nell'esposizione del Ministro dell'agricoltura Roma, 13 luglio. Al fine di eliminare le incertezze sorte per l'apparizione su alcuni quotidiani di comunicati inesatti sulla disciplina dei prodotti alimentari conservati, il Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste chiarisce: « Con Decreto ministeriale '17 giugno 1942-XX (pubblicato dalla Gazzetta Ufficiale n. 146 del 22 successivo) è stata disposta la disci: ina della | produzione e dell'appi ovvigiona-mento dei prodotti conservati per l'alimentazione umana contenuti o meno in recipienti o involucri di qualsiasi tipo o materia, ottenuti con l'impiego di carni, prodotti ittici, frutta, pomodoro, prodotti orticoli e derivati, dal latte. La disciplina è formata essenzialmente sul vincolo dei predotti, sul divieto di prenarare e immettere al consumo "prodotti di tipi diversi da quelli consentiti, o di variarne la composizione, il confezionamento e la denominazione, senza la preventiva autorizzazione del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste, nonché sulla completa regolamentazione delle lavorazioni che possono essere effettuate dalle ditte interessate regolarmente autorizzate dal Ministero stesso. Inoltre, a tutte le ditte produttrici, importatrici e commerciali grosslste, viene fatto obbligo di tenere apposito registro di carico e scarico da cui risulti il movimento giornaliero di entrata e uscita delle merci e di denunciare, entro 11 20 e il 5 di ogni mese, i dati relativi al movimento riferito alla prima e alla seconda quindicina del mese, alla Confederazione fascista degli industriali, alla società anonima importazione e esportazione bestiame (S.A.I.B.) e alla competente Se zione dell'alimentazione. Per gli importatori in particolare, la denuncia deve essere presentata di volta in volta che si effettuano importazioni, oltreché al Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste, anche alla Confindustrlai e alla S.A.I.B. Fatta salva l'applicazione delle vigenti disposizioni penali, per le ditte che non presentino le denunce prescritte o presentino denunce irregolari o infedeli, il Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste ha facoltà di sospendere temporaneamente o definitivamente dalle assegnazioni di prodotti le ditte stesse. Per assicurare l'osservanza del prezzo e consentire i necessari controlli anche nei riflessi delle produzione, è fatto poi obbligo di apporre sopra i recipienti o involucri contenenti prodotti conservati, oltre alle indicazioni prescritte dalle vigenti disposizioni, anche quelle della ditta produttrice, dello stabilimento di produzione e del prezzo di vendita al pubblico. Tale ultima indicazione dovrà essere impressa direttamente sui recipienti e apposta a mezzo di etichetta da parte dei produttori o dei rivenditori al minuto, secondo le disposizioni che saranno impartite a cura del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste. Stabilito quindi che 11 Ministero, ogni qualvolta ne ravvisi la necessità, potrà determinare preventivamente il rapporto tra la materia prima destinata a immediato consumo e quella da destinare alla preparazione dei prodotti conseivati, il Decreto disci- Flina la materia in relazione al unzionamento degli organi incaricati dell'esecuzione. L'accertamento delle attrezza¬ ture, il controllo tecnico delle lavorazioni e la verifica del registro di carico e scarico, nonché delle denunce, vengono affidati all'Ufficio controllo tecnico dei prodotti conservati, istituito presso la S.A.I.B. H controllo della elaborazione dei dati contenuti nelle denunce, è affidato all'Ufficio centrale di statistica per l'alimentazione e i consumi industriali. Per la concessione delle autorizzazioni alle ditte che intendono continuare la lavorazione dei prodotti conservati o che intendano comunque variare 1 tipi di cui è consentita la fabbricazione, il Ministero istituisce apposite Commissioni tecniche consultive. La Confederazione fascista degli industriali è incaricata dell'approvvigionamento e della destinazione delle carni in scatola, dei prodotti ittici e delle conserve e marmellate conservate, mentre per 1 salumi resta incaricata l'Associazione nazionale dei Consorzi provinciali tra macellai per le carni, che alla periferia opera a mezzo dei dipendenti Consorzi (C.O.P. R.O.M.A.) cui è demandato il compito di predisporre i piani di distribuzione provinciale da sottoporre all'approvazione della competente Sezione dell'alimentazione. Per U pomodoro, i prodotti orticoli e i derivati dal latte, non è per ora prevista la disciplina del l'approvvigionamento e della distribuzione regolata al consumo a mezzo della Confederazione fascista degli industriali e degli uffici provinciali di distribuzione, mentre sono applicabili tutte le altre norme del Decreto, relative al divieto di immettere al consumo tipi diversi, alle denunce, alle autorizzazioni per la produzione, ai registri di carico e scarico ecc La sospensione della vendita dei detti ultimi alimenti conservati ha avuto efficacia dal 22 giugno u. s. .(data di pubblicazione del Decreto Ministeriale) al successivo 2 luglio per tutte le fasi di scambio, esclusa quella relativa al passaggio della merce dal dettagliante al consumatore (vedi avvisofS tt«£i PubDll(=ato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 23 giugno A partire dal 2 luglio, gli interessati, produttori, importatori, commercianti, grossisti, depositari, hanno avuto facoltà di riprendere senz'altro le vendite, purché avessero ottemperato all'obbligo di presentare la denuncia di cui allart. 17 del Decreto. Per quanto In particolare concerne le lavorazioni per il consumo famigliare, il Decreto dispone che, coloro che (produttori o consumatori) legittimamente deten gono per usi di famiglia, quanti tativi delle merci oggetto della disciplina, possono comunque cu rame la lavorazione per la conservazione, indipendentemente dai divieti stabiliti agli articoli da 10 a 16 del Decreto. Con successivo Decreto poi, 4 luglio 1942-XX (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 158 del 7 luglio successivo) è stato fatto divieto ai produttori, e ai commercianti importatori di alimenti conservati, ottenuti con l'impiego di materie prime diverse da carni prodotti ìttici, frutta, pomodoro! prodotti orticoli e derivati dal latte, di immettere al consumo mio vi prodotti o di variarne la com posizione, il confezionamento e la denominazione se già in commercio, senza la preventiva autorizzazione del Ministero dell'Atri! coltura.

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