Disciplina dei generi di produzione dolciaria

Disciplina dei generi di produzione dolciaria Disciplina dei generi di produzione dolciaria Roma, 13 luglio. Con decreto del Ministero per l'Agricoltura, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, viene regolata in forma unitaria la disciplina della fabbricazione dei prodotti dolciari con riguardo all'impiego delle materie prime e ai tipi dei prodotti stessi, anche nei riflessi della determinazione del prezzo. Con tale disposizione unitaria vengono abrogate e sostituite tutte le precedenti disposizioni sui prodotti dolciari, fatta eccezione di quelle contenute nel comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiate n. 52 del 4 marzo 1942-XX, relativo alla determinazione del tipo unico di biscotti e al divieto dì produzione di tipi diversi che restano in vigore. In particolare il decreto dispone che a partire dal 15 luglio p. v. è consentita la fabbricazione per la vendita solo dei seguenti tipi di prodotti: 1) caramelle dure nude tipo corrente; 2) caramelle dure tipo soffice avviluppate in carta; 3) caramelle tipo fine con ripieni avviluppate in carta o cellofano; 4) pasticche gommose alla liquirizia; 5) pasticche di puro zucchero e confetti di puro zucchero alla mandorla; 6) prodotti autarchici del ramo cioccolato a base di nocciolato mandorle panello delle medesime, grassi idrogenati, zucchero latte pinoli pistacchi ed eventuali altre materie prime succedanee approvate preventivamente dalle competenti autorità sanitarie: a) cioccolato autarchico tipo corrente in tavolette bastoni panelli ecc. confezionato in formati superiori a grammi 25 o in pasta e in formati inferiori a grammi 25 o fantasie; b) cioccolato autarchico tipo fine con aggiunta non inferiore al dieci per cento di cacao, in tavolette bastoni panelli ecc. confezionati in formati superiori a grammi 25 o in pasta e in formati inferiori a grammi 25 o fantasie; 7) miscele alimentari in polvere (senza cacao con o senza zucchero o con cacao in misura non inferiore al venti per cento e con zucchero) in sostituzione del cacao zuccherato in polvere a base di nocciole, mandorle, mele, latte ecc.; 8) generi dolciari escluse le torte confezionate con farina di castagne (limitatamente alla produzione 1941 e quindi non oltre l'I novembre 1942-XX) pinoli armellini pistacchi e uva passa o sultanina; 9) gelati di frutta o di surrogati di frutto regolarmente approvati dalle competenti autorità sanitarie sempre che tali prodotti non siano confezionati con impiego di farine e fecole di cereali e di leguminose, grassi razionati, latte e derivati e uova. La fabbricazione di torroni e panforte è consentita solo nel periodo 15 settembre-15 novembre e la vendita relativa è limitata al sucessivo periodo 1° dicembre31 gennaio. La produzione di frutta candita — dato il particolare ciclo di lavorazione di tale prodotto — è consentita fino al 31 dicembre 1942-XXI e la relativa vendita fino al 31 gennaio 1943-XXI Per le scorte di prodotti dolciari di tipo diverso dai prodotti fabbricati anteriormente al 15 luglio p. v. in conformità alle precedenti disposizioni ne viene consentita la vendita fino al 15 agosto p. v. Le Federazioni di categoria sono incaricate della vigilanza pei- l'applicazione delle disposizioni contenute nel decreto .. . ■ . Disciplina dei generi di produzione dolciaria Disciplina dei generi di produzione dolciaria Roma, 13 luglio. Con decreto del Ministero per l'Agricoltura, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, viene regolata in forma unitaria la disciplina della fabbricazione dei prodotti dolciari con riguardo all'impiego delle materie prime e ai tipi dei prodotti stessi, anche nei riflessi della determinazione del prezzo. Con tale disposizione unitaria vengono abrogate e sostituite tutte le precedenti disposizioni sui prodotti dolciari, fatta eccezione di quelle contenute nel comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiate n. 52 del 4 marzo 1942-XX, relativo alla determinazione del tipo unico di biscotti e al divieto dì produzione di tipi diversi che restano in vigore. In particolare il decreto dispone che a partire dal 15 luglio p. v. è consentita la fabbricazione per la vendita solo dei seguenti tipi di prodotti: 1) caramelle dure nude tipo corrente; 2) caramelle dure tipo soffice avviluppate in carta; 3) caramelle tipo fine con ripieni avviluppate in carta o cellofano; 4) pasticche gommose alla liquirizia; 5) pasticche di puro zucchero e confetti di puro zucchero alla mandorla; 6) prodotti autarchici del ramo cioccolato a base di nocciolato mandorle panello delle medesime, grassi idrogenati, zucchero latte pinoli pistacchi ed eventuali altre materie prime succedanee approvate preventivamente dalle competenti autorità sanitarie: a) cioccolato autarchico tipo corrente in tavolette bastoni panelli ecc. confezionato in formati superiori a grammi 25 o in pasta e in formati inferiori a grammi 25 o fantasie; b) cioccolato autarchico tipo fine con aggiunta non inferiore al dieci per cento di cacao, in tavolette bastoni panelli ecc. confezionati in formati superiori a grammi 25 o in pasta e in formati inferiori a grammi 25 o fantasie; 7) miscele alimentari in polvere (senza cacao con o senza zucchero o con cacao in misura non inferiore al venti per cento e con zucchero) in sostituzione del cacao zuccherato in polvere a base di nocciole, mandorle, mele, latte ecc.; 8) generi dolciari escluse le torte confezionate con farina di castagne (limitatamente alla produzione 1941 e quindi non oltre l'I novembre 1942-XX) pinoli armellini pistacchi e uva passa o sultanina; 9) gelati di frutta o di surrogati di frutto regolarmente approvati dalle competenti autorità sanitarie sempre che tali prodotti non siano confezionati con impiego di farine e fecole di cereali e di leguminose, grassi razionati, latte e derivati e uova. La fabbricazione di torroni e panforte è consentita solo nel periodo 15 settembre-15 novembre e la vendita relativa è limitata al sucessivo periodo 1° dicembre31 gennaio. La produzione di frutta candita — dato il particolare ciclo di lavorazione di tale prodotto — è consentita fino al 31 dicembre 1942-XXI e la relativa vendita fino al 31 gennaio 1943-XXI Per le scorte di prodotti dolciari di tipo diverso dai prodotti fabbricati anteriormente al 15 luglio p. v. in conformità alle precedenti disposizioni ne viene consentita la vendita fino al 15 agosto p. v. Le Federazioni di categoria sono incaricate della vigilanza pei- l'applicazione delle disposizioni contenute nel decreto .. . ■ . Disciplina dei generi di produzione dolciaria Disciplina dei generi di produzione dolciaria Roma, 13 luglio. Con decreto del Ministero per l'Agricoltura, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, viene regolata in forma unitaria la disciplina della fabbricazione dei prodotti dolciari con riguardo all'impiego delle materie prime e ai tipi dei prodotti stessi, anche nei riflessi della determinazione del prezzo. Con tale disposizione unitaria vengono abrogate e sostituite tutte le precedenti disposizioni sui prodotti dolciari, fatta eccezione di quelle contenute nel comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiate n. 52 del 4 marzo 1942-XX, relativo alla determinazione del tipo unico di biscotti e al divieto dì produzione di tipi diversi che restano in vigore. In particolare il decreto dispone che a partire dal 15 luglio p. v. è consentita la fabbricazione per la vendita solo dei seguenti tipi di prodotti: 1) caramelle dure nude tipo corrente; 2) caramelle dure tipo soffice avviluppate in carta; 3) caramelle tipo fine con ripieni avviluppate in carta o cellofano; 4) pasticche gommose alla liquirizia; 5) pasticche di puro zucchero e confetti di puro zucchero alla mandorla; 6) prodotti autarchici del ramo cioccolato a base di nocciolato mandorle panello delle medesime, grassi idrogenati, zucchero latte pinoli pistacchi ed eventuali altre materie prime succedanee approvate preventivamente dalle competenti autorità sanitarie: a) cioccolato autarchico tipo corrente in tavolette bastoni panelli ecc. confezionato in formati superiori a grammi 25 o in pasta e in formati inferiori a grammi 25 o fantasie; b) cioccolato autarchico tipo fine con aggiunta non inferiore al dieci per cento di cacao, in tavolette bastoni panelli ecc. confezionati in formati superiori a grammi 25 o in pasta e in formati inferiori a grammi 25 o fantasie; 7) miscele alimentari in polvere (senza cacao con o senza zucchero o con cacao in misura non inferiore al venti per cento e con zucchero) in sostituzione del cacao zuccherato in polvere a base di nocciole, mandorle, mele, latte ecc.; 8) generi dolciari escluse le torte confezionate con farina di castagne (limitatamente alla produzione 1941 e quindi non oltre l'I novembre 1942-XX) pinoli armellini pistacchi e uva passa o sultanina; 9) gelati di frutta o di surrogati di frutto regolarmente approvati dalle competenti autorità sanitarie sempre che tali prodotti non siano confezionati con impiego di farine e fecole di cereali e di leguminose, grassi razionati, latte e derivati e uova. La fabbricazione di torroni e panforte è consentita solo nel periodo 15 settembre-15 novembre e la vendita relativa è limitata al sucessivo periodo 1° dicembre31 gennaio. La produzione di frutta candita — dato il particolare ciclo di lavorazione di tale prodotto — è consentita fino al 31 dicembre 1942-XXI e la relativa vendita fino al 31 gennaio 1943-XXI Per le scorte di prodotti dolciari di tipo diverso dai prodotti fabbricati anteriormente al 15 luglio p. v. in conformità alle precedenti disposizioni ne viene consentita la vendita fino al 15 agosto p. v. Le Federazioni di categoria sono incaricate della vigilanza pei- l'applicazione delle disposizioni contenute nel decreto .. . ■ .

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