Vincolo e denuncia degli olii di semi e di germe di granturco

Vincolo e denuncia degli olii di semi e di germe di granturco Vincolo e denuncia degli olii di semi e di germe di granturco Roma, 30 maggi». Con Decreto del Ministro per l'Agricoltura e per le Foreste, di concerto con i Ministri per le Corporazioni e per le Finanze, in corso di pubblicazione nella < Gazzetta Ufficiale» del Regno, viene disposto che i semi e gli altri prodotti oleaginosi già destinati, a termini dell'articolo 1 del Decreto Ministeriale IO marzo 1941-XIX, esclusivtimente alln spremitura per la produzione di olii di semi, non possono avere diversa destinazione, salvo espressa disposizione del Ministero del l'Agricoltura e delle Foreste per i se mi di arachide, girasole. seBumo, colza, ravizzone, cotone, soia, nonché per i semi di zucca di importazione e il germe di granturco, e del Ministero delle Corporazioni per i semi di pomodoro, lino, ricino, canapa (scarto), tabacco, senape, lcntisco, c pel i vioaccloli. (ili stabilimenti industriali che lavorano i semi e il germe di granoturco predetti hanno l'obbligo di denunziare mensilmente i movimenti della merce riferita a ciascun mese. E' Tatto pure obbligo a chiunque produca o detenga a qualsiasi titolo olii di semi grezzi sia di produzione nazionale che di importazione provenienti dalle lavorazioni dei prodotti suindicata di de. nunzlare i quantitativi degli olii ricavati in ogni mese e la loro giacenza alla line dello stesso mese. Le denunce devono essere presentate in conformità ai modelli annessi al Decreto entro il giorno 5 del mese successivo a quello cui si riferiscono al Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste o delle Cor porazioni secondo la competenza. Gli olii cosi denunziati restano via colati a disposizione del competente Ministero.

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