Chiarimenti sull'accantonamento dei fondi per le indennità

Chiarimenti sull'accantonamento dei fondi per le indennità Tutela dei diritti dei lavoratori Chiarimenti sull'accantonamento dei fondi per le indennità Roma, 19 maggio. Vengono forniti alcuni chiarimenti sull'applicazione del R. Decreto legge 8 gennaio 1942-XX che istituisce una gestione speciale dell'accantonamento dei fondi per le indennità dovute dai datori di lavoro ai proprii impiegati in caso di risoluzione del rapporto d'impiego. Si lamenta come alcuni datori di lavoro non abbiano interpellato i proprii impiegati sulla esattezza delle somme versate, come altri abbiano comunicato con lettera ai loro dipendenti la cifra versata a tacitazione di ogni loro indennità fino a quel giorno quasi per creare un precedente di tacita accettazione. Si ritiene anche che, nei casi di aumento di stipendio, l'impiegato venga dan neggiato alla fine del servizio perche la liquidazione d'ora in poi avviene annualmente. In proposito si precisa che il nuovo provvedimento di legge non ha inteso di apportare, come non apporta, alcuna innovazione a quelli che sono i rapporti fra i datori di lavoro e prestatori d'opera in materia d'indennità di licenziamento; rapporti che sono regolati dalla legge sull'impiego privato, dai contratti collettivi di lavoro o dalle norme equiparate; nè la legge preclude la via di ulteriori miglioramenti agli impiegati. Il legislatore impone soltanto al datore di lavoro di versare ogni anno al « fondo per l'indennità agli impiegati » l'accantonamento necessario per corrispondere ai prestatori d'opera l'indennità prevista dal contratto d'impiego in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, e non altro. Infatti l'impiegato per ottenere l'indennità di licenziamento deve sempre rivolgersi al proprio dato re di lavoro, il quale preleverà dal suo conto presso il fondo la somma versata. Quindi l'impiegato non potrà essere leso nei suoi diritti perchè nessuna disposizione di legge vieta di rivolgersi alla propria organizzazione sindacale e, se occorra, alla Magistra tura del lavoro per la tutela dei suoi interessi. Anzi, l'impiegato potrà ottenere il pagamento di tutto quanto ad esso compete direttamente dal fondo a carico del datore di lavoro, qualora questi non vi abbia provveduto o vi abbia provveduto in misura parziale, e non sussista controversia in materia (art. 10). In tale sede essendo ormai avvenuta la cessazione del rapporto d'impiego, il lavoratore non avrà più alcun timore di far valere le sue ragioni. Quindi a nulla valgono gli accorgimenti a cui possono essere ricorsi alcuni datori di lavoro, sia con il denunziare e versare meno di quanto avrebbero dovuto, sia con il darne comunicazione con qualsiasi forma e mezzo ai proprii impiegati, i cui diritti non possono compromettersi come non si compromettono, nemmeno se l'impiegato avesse -dato il suo benestare, poiché tale consenso è di nessuna efficacia essendo vi ziato perchè non dato liberamen te. Anzi, la legge commina fra l'altro l'ammenda fino a L. 10.000 a quei datori di lavoro che non provvedono ai versamenti nella misura e nei termini prescritti (art. 16). Inoltre il conteggio annuale di liquidazione in nessun caso va a danno delll'impiegato, perchè il datore di lavoro deve tener conto degli anni precedenti. Se cioè un impiegato ha un aumento di stipendio, tale aumento si riflette su tutto il periodo di servizio prestato anteriormente, e quindi il datore di lavoro deve provvedere a versare al fondo non soltanto l'indennità maturata in quell'anno, ma quanto occorra per liquidare sulla misura del nuovo stipendio tutto il precedente periodo di servizio, come chiaramente si rivela dal combinato disposto degli articoli 2 e 8 del Rdecreto legge. La nuova legge costituisce un notevole passo in avanti nel cam po sociale perchè anzitutto viena tutelare f lavoratori, sottraendo . alla.libera disponibilità del datore di lavoro delle somme che sonil frutto di tanti anni e che qualche volta per il passato sono" an, date in fumo; in secondo luoggarantisce agli aventi diritto, in . caao di morte dell'Impiegato, lindennità di licenziamento corrit spondente ad un determinato nu mero di anni di servizio che verrstabilito con decreto reale. Questa liquidazione integrativa noviene ed aggravare il datore dlavoro perchè è a carico del fondo

Luoghi citati: Roma