La nuova imposta sulle successioni

La nuova imposta sulle successioni La nuova imposta sulle successioni o d Come viene applicata Roma, 9 maggio.' E' imminente l'emanazione del provvedimento relativo alla istituzione di una imposta speciale sul valore netto globale delle successioni, deliberato dal Consiglio del Ministri nel corso della sua ultima sessione. Come è stato già chiarito,, il nuovo tributo ha Carattere reale e viene ad affiancarsi alla normale imposta successoria di natura , prevalentemente personale. In altre parole, mentre per J'aocertamento e la esazione della, vigente, imposta successoria si tiene cónto degli elementi soggettivi é oggettivi della persona che viene a beneficiare del trasferimento, grado di parentela e valore della quota patrimoniale spettanteglì, per il nuovo speciale tributo si farà unicamente riferimento al valore netto globale del patrimonio che, o per.successione ereditarla o per donazione (per prassi consuetudinaria entrambe sono considerate sullo stesso plano dal provvedimento) formerà comunque oggetto di trasferimento gratuito. La nuova imposta sarà corrisposta secondo un'aliquota progressiva dall'I al 10 per cento. SI può aggiungere che la progressione di applicazione dell'aliquota è stata considerata con una certa ampiezza, tanto è vero che alla misura massima del 10 per cento sono assoggettati i patrimoni aventl un valore netto globale da cinque, milioni di lire in poi. Allo' scopo di far si che la esazione del tributo non- venga né ad incidere sui patrimoni di modesta entità, nè ostacoli il conseguimento delle finalità demografiche costantemente perseguite dal Regime, il provvedimento contempla una duplice esenzione. Sono considerati anzitutto esenti dall'Imposta speciale 1 patrimoni di valore inferiore a lire 50 mila, qualunque sia là sua deatinaziore e qualunque possa essere il beneficiario. Sono parimenti dichiarati esenti i patrimoni quando il numero del figli sia, di tre o più Di una analoga, totale esenzione, beneficia il nucleo familiare, indipendentemente dal numero del figli, quando l'asse ereditario non supera le 250 mila lire. Anche all'lnfuori dei citati casi, e sempre in omaggio alla politica demografica del Regime, il provvedimento, puie per 1 patrimoni eccedenti gli anzidetti limiti,-non manca di rapportarsi al numero dei figli per commisurare la incidenza dell'Imposta. Pertanto, fermo restando 11 principio che l'esistenza di un numero di figli di tre o superiore a tre, dà diritto alla esenzione totale, si stabilisce che per i patrimoni di valore netto globale eccedente le 250 mila lire, l'imposta sarà ridotta ad un quarto; cioè a dire verrà applicata nella limitata misura del 25 per cento quando il numero del figli è di due e sarà ridotta alla metà e conseguentemente applicata nella misura del 50 per cen to, quando il numero dei figli è di uno. Nessuna riduzione viene prevista per il coniuge superstite. E' da aggiungere — e la precisazione serve meglio a chiarire l'assenza di ogni contenuto eccessi' vamente oneroso nel provvedi mento — che dalla nuova imposta si detraggono le quote già corrisposte allo stesso titolo per i trasferimenti precedenti, e ciò alle scopo di. evitare una doppia, tripla ecc. Imposizione fiscale sul patrimonio. In altre parole, se una persona ha ricevuto in eredità una quota-parte patrimoniale che è stata già gravata dell'lm rista speciale, avrà diritto lui o suol eredi, di farla ammettere in detrazione dal tributo per il suo' complessivo ammontare in occasione, dei successivi trasferimenti a titolo gratuito. Da quanto è stato rilevato, risulta dunque chiaramente che, pur essendo stata predisposta allo scopo di assicurare all'erario nuovi fondi di entrata, la nuova Imposta successoria, tanto per la modesta entità delle aliquote, quanto soprattutto per l'ampia sfera di esenzioni totali o parziali considerate, non verrà a gravare se'non in sopportabili proporzioni sul patrimoni. Il lago di IImen è Ubaro dal ghiacci. Lo scialuppe sostituìscono le slitto nell'attività espiorativa. (Foto WuM-Tirams.)

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