I quantitativi di cereali e fave consentiti per il fabbisogno del produttori

I quantitativi di cereali e fave consentiti per il fabbisogno del produttori I quantitativi di cereali e fave consentiti per il fabbisogno del produttori ia i oa io fe aò na oa di o o a i e e -, - , ! a o q o e 1 l o t a o i e , a e o i e o Roma, 9 maggio. La Gazzetta Ufficiale pubblica l decreti ministeriali Ieri annunciati da un comunicato ufficiale che concernono rispettivamente la disciplina totalitaria del raccolto e della destinazione dei cereali e delle-favo e la determinazione delle quantità che possono essere trattenute per 11 fabbisogno familiare e aziendale'. Quest'ultimo -decreto stabilisce che le quantità di grano che sul raccolto possono essere trattenute per il consumo familiare in esenzione dal vincolo e dall'obbligo del conferimento all'ammasso sono stabilite nella seguente misura massima per. ciascuna delle cate gorie appresso indicate: -, '."/rfNivn*™^ mafuia'e 'di ala di cui siano proprietaria enfiteutl o usufruttuari o affittuari (coltivatori diretti) : q. 2 di grano per coltivatore e per ciascuna delle parsone di famiglia e dipendenti che con lui convivono a' carico. B) .Conduttori dirigenti ài azienda cerealicola di cui siano proprietari o enflteuti o usufruttuari (conduttore In economia o a mezzadria o a colonia parziaria o a compartecipazione): q. 1,50 per conduttore e per ciascuna delle persone di famiglia e dipendenti che con lui convivono a carico. C) Mezzadri, coloni parziali, ■ compartecipanti delle aziende cerealicole: q. 2 per il lavoratore e per ciascuna delle persone di famiglia e dipendenti che con lui convivono a carico. D) Salariati fissi e obbligati, addetti alle 'aziende cerealicole quando per patto di lavoro siano com- fiensati in natura: q. 2 per ciascun avoratore e per ciascuna delle persone di famiglia che con. lui convivono a carico. E) Conduttori per i mezzadri, i coloni parziari, i compai tecipanti, i salariati fissi e i braccianti stabilmente occupati in aziende agricole ai quali per patto di lavoro debbano fare somministrazioni di cereali o. integrare il fabbisogno di questo prodotto: fino a q. 1,50 a persona. F) 8pigolatori, sindacalmente autorizzati: fino a q. 1,50 per ciascun spie-datore. G) Dirigenti e impiegati di aziende cerealicole che vi esplichino stabilmente là loro attività cori funzioni tecniche e di concetto 0 di ordine: - q. 1,50. per ciascun dirigente o impiegato e per:ciascuna delle persone di famiglia che con lui convivano a carico. H)flene/tc/nri parrocchiali e convivenze che conducano direttamente aziende cerealicole in proprietà o in enfiteusi o in usufrutto 0 in affitto: q. 2 a testa per i conviventi che attendano annualmente alla coltivazione del terreni: q. 1,50 per quelli che vi attendano con opera direttiva; e q. 1 per ciascuno degli altri conviventi. I) Parroci e ordini religiosi per diritto di decima o per questua: fino a Q. 1 per ciascun convivente. In sostituzione totale o parziale di grano possono essere trattenuti 1 seguenti quantitativi di altri cereali che vengano prodotti nella stessa azienda agricola: granoturco in ragione di q. 1,60 per ogni quintale di grano; risone In ragione di q. 1,50 per ogni q, di grano; orzo in ragione di q. 1,30 per ogni quintale di grano; segale in ragione di q. 1,10 per ogni -quintale ai grano. Oltre al grano 1 produttori possono trattenere per ciascuna delle persone sopraindicate q. 0,50 di fave in granella. Non sono consentite trattenute di cereali per il consumo proprio e familiare ai proprietari di fondi dati In affitto o in enfiteusi anche se i relativi contratti prevedono il pagamento del canone in natura. I quantitativi di cereali e di fave che possono essere trattenuti dal produttori per le esigenze delle semine In esenzione dal vincolo e dall'obbligo del conferimento all'ammasso sono stabiliti per ogni ettaro da coltivare nelle seguenti misure massime: grano di varietà precoce q. 2; grano di varietà tardiva q. 1,80; risone q. 1,80; granoturco per produzione di granella q. 0,60; per erbario q. 1,30; orzo _per produzione di granella q. 1,60; per erbario q. 1,80; segale per produzione di granella q. 1,60; per erbario q. 1,80; avena per produzione di granella q. 1,50; per erbario q. 1,80; fave per produzione di granella q. 1,20; per erbario q. 1,50. I quantitativi di cereali e di fave che 1 produttori hanno facoltà di trattenere per- la alimentazione zootecnica, In esenzione dal vincolo e dall'obbligo del conferimento GRANOTURCO: 1) Per ogni suino adulto destinato all'ingrasso In allevamento stallino quintali 3; 2) Id. in allevamento brado e semibrado q.li 2; 3) per ogni scrofa in allevamento stallino, compreso il fabbisogno del lattonzoli q.li 5; 4) Id. In allevamento brado e se mlbrado, compreso il fabbisogno dei lattonzoli q.li 3; 5) per ogni capo di animale da bassa corte kg. 5. AVENA: 1) per ogni cavallo stallone q.li 10; 2) per ogni cavallo da corsa riconosciuto tale dall'UNIRE q.li 12; 3) per ogni cavallo o mulo da lavoro: Piemonte, Liguria, Lombardia, Tre Venezie, Emilia q.li 2,5; 4) per ogni equino da allevamento nelle provinole di Grosseto e Livorno, nel Lazio, nelle Puglie, in Campania, Lucania, Sicilia, Sardegna q.U 2. FAVE e ORZO: 1) per l'alimentazione dei bovini per ogni capo adulto da latte e da lavoro o da ingrasso: Sicilia e Sardegna fave q.U 5; Marche e Lucania fave q.li i; Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzi, Campania, Puglie, Calabria fave q.U 2,5; 2) per ogni capo bovino, In sostituzione delle fave, un uguale quantitativo di orzo SurchI di- produzione aziendale; ) per l'alimentazione degli equini Ih sostituzione dell'avena, per ogni 100 kg. di questo prodotto: fave kg. 85, orzo kg. 90; 4) pei l'alimentazione del suini in sostituzione di pari quantità di granoturco: per ogni scrofa, orzo prodotto nell'azienda, fino a q.li 1,50; Der ogni verro, orzo prodotto nell'azienda, fino a q.U 0,50; per ogni magrone In allevamento, orzo prodotto nell'azienda fino a quintali 0,50. uvvDaqdenaddp

Persone citate: Mezzadri