La disciplima dei cittadini in tempo di guerra

La disciplima dei cittadini in tempo di guerra LE SUPREME ESIGENZE DELL'ORA La disciplima dei cittadini in tempo di guerra ome sarà attuato il servizio dèi lavotà ~- Le norme disposte per la chiamata e le sanzioni previste Roma, 4 maggio. Fra i provvedimenti che II Consiglio del Ministri ha approvato, particolare rilievo acquieta 11 complesso dt norme concernenti la disciplina del cittadini -in tempo di guerra. . La necessità1 di questo, ulteriore' intervento - del Governo fascista. nelSa regolamentazione ella materia non può destar- m'eravdglla; giacché' è a conoscenza di tutti lo sforzo che la guerra moderna totalitaria nella sua'cbnceatone ed esecuzione,(richiede iit tutte le collettività nazionali.^ - - ' Convinto della inderogabile opportunità di adeguare l'organizzazione è i mezzi, a quelle-che potevano essere le supreme esigenze del conflitto e di saldare per tempo, in un unico e indissolubile e operante blocco, combattenti e non combattenti, il Governo Fascista non ha mancato, sin dal primi anni del Regime, di emanare opportune disposizioni legislative e dì creare un'apposita attrezzatura. Lo stato di guerra, come è ovvio, ha portato alla emanazione di altre disposizioni che hanno estesa, approfondita, resa ancor, più aderente alla situazione la disciplina dei cittadini in tempo di guerra. EI' appunto alla luce dell'esperienza maturatasi, e in seguito alla» creazione presso il Ministero delle Corporazioni, di un. Sottosegretariato per il sei-vizio del lavoro in guerra, che si è' appalesata oggi la necessita' di dare una definitiva, sistemazione giuridica a tutta la materia, di riunire Jn un unico testo tutte le norme regolatrici contenute nel diversi-provvedimenti e di perfezionare maggiormente, anche attraverso un aggiornamento della nomenclatura, l'attrezzatura esistente. Una delle innovazioni concerne la denominazione dell'insieme delle prestazioni che il cittadino, uomo o donna, è tenuto a dare alla Nazione. Questo insieme andrà d'ora in poi sotto 11 nome di < servizio del lavoro ». La nuova denominazione è indubbiamente più appropriata, in quanto non solo serve a dare una idea esatta dei doveri che con carattere obbliga- torio incombono sul cittadino, ma anche 'a rapportare i doveri del civile a quelli del militare. All'obbligo del servizio del lavoro sono sottoposti, ciascuno secondo l'età, le proprie condizioni fisiche o famigliari e la propria capacità tecnica o professionale, gli .uomini che non si trovino, s'Intende, alle armi dai 14 ai 70 anni compiuti e le .donne dai 14 ai 60 anni compiuti. Le autorità preposte Questi obblighi consistono nella prestazione della propria opera ntellettuale e manuale, presso le pubbliche amministrazioni, o i pubblici servizi, le aziende, gli enti, le attività comunque necessarie alla vita alla difesa e alla efficienza dalla Nazione in guerra. Non si manca per altro di contemplare la forma di volontariato e si prescrive al riguardo che, nell'assunzione, deve essere data la precedenza tanto a coloro che si offrono volontariamente, quanto agli uomini che non svolgano in forma autonoma o subordinata alcuna attività professionale, e per le do.,ne, alle nubili, alle vedove senza prole e alle maritate senza prole. Come già precisava il R. D. L. 26 febbraio u. s., n. 82, che insieme con gli-altri provvedimenti emanati in materia viene trasfuso nella nuova Legge, le autorità preposte al servizio del lavoro sono: il P.N.F. e il Ministero delie Corporazioni. Il Partito, cui per là sua nato ra spetta anche il compito della preparazione spirituale del paese, provvede al ^censimento e all'addestramento dei cittadini; il Ministero delle Corporazioni, che solo' possiede la valutazione generale e specifica delle esigenze del -vari Settori dell' economia nazionale, Soprattutto in tempo di guerra; e conseguentemente dei bisogni dell'azienda, provvede all'assegnazto ne e alla chiamata dèi cittadini, cioè alla manovra ed all'impiego effettivo dei mobilitati per servizio del lavoro, quando a suo giudizio lo ritenga utile o necessario per la produzione e comunque per le necessità della Nazione. Al pari di quanto si verifica per il servizio militare Si dispone e la -norma costituisce un'opportuna innovazione — che il Partito, attraverso l vari organi, possa in qualsiasi momento effettuare la chiamata di controllo del cittadini che possono essere soggetti al servizio dei lavoro. La regolamentazione generale QfVedt- tsvIgdtrsa'rmSeI|MTbimVAci1)I ti, ca edi eLe og. ra e n a, o, ate o a oa, e di pdi lFri di lo a te he m, a e, di e e e ahe re le za nsine le ll na u E esu d he e e te vo pie o S a', neno ne: al re el il In mnto liheaal. aguliribmKcvindteozpc2delle condizioni di impiego e f ilavoro e del trattamento economi- |raeo delle diverse categorie di mo-i bllitati per il servizio del lavoro e dei militari eventualmente comandati in tale servizio, è affidata al Ministero delle Corporazioni che vi provvede, di intesa col P.N.F. e con gli altri organi ministeriali interessati. Un' complesso di norme di carattere procedurale regola poi la chiamata dei cittadini per 11 servizio del lavoro, che viene fatta per precetto personale o per manifesto, la mobilitazione e la smobilitazione degli enti e del cittadini, lo svolgimento dei corsi di addestramento, ecc. Importante e la parte delle disposizioni penali e disciplinari. Sono raffigurate tutte le forme di inadempienza che possono verificarsi: mancata presentazione alle chiamate di controllo; sottrazione agli obblighi di addestramento; mancata presentazione in servizio; abbandono o mancata riassunzione del servizio; impedimento o ostacolo al funzionamento di enti; abbandono del posto di lavoro in caso di pericolo, ecc. i le ma nre al nalnlniioecsi Disposizioni - disciplinari Per ogni reato sono comminate le opportune sanzioni che sono ad esempio: per-la mancata presentazione alta chiamata' di controllo una ammenda sino a L. 300; una [ammenda.sino a L. 1000 per la 'sottrazione agli obblighi di addestramento; la reclusione fino a un anno per mancata presentazione al scrvìitio; la* reclusione fino a dué^kfinl per abbandono o medicata riassunzione del servizio e l'abbandono del posto di lavoro in caso dl-pericolo e la reclusione fino a cinque anni, e nei casi più gravi da 2 a 7 anni,.per impedimento o ostacolo al funzioiiamento di enti. Un aggravamento di pena, che va da un terzo alla metà), comporta il reato commesso previo.accordo tra due o più persone. All'infuori che per i casi per 1 quali viene prevista l'erogazione di un'ammenda, competenti a giudicare sono i Tribunali Militari. Un regolaménto detta a sua volta le norme di attuazione del vari adempimenti previsti dal precedente provvedimento. Si stabilisce fra l'altro che i cittadini obbligati al.servizio dei lavóro sono censiti a cura degli Uffici anagrafici co. mimali nei luogo di residenza; che tale servizio è di regola effettuato nel luogo di residenza, ma può essere prestatò altrove, e si fissano le modalità con cui i Centri federali (provinciali) e quelli di censimento (comunali) provvedono all'accertamento delle quallfi che e delle attitudini professionali; e le amministrazioni statali e gli altri enti previsti debbono richiedere 11 personale occorrente. Per quanto concerne la prima attuazione delle nuove norme, si prescrive che entro un certo tempo dalla data della loro pubblicazione al Centri federali del servizio del lavoro devono esaere inviati: 1) dai competenti Uffici Srovinciall di leva dei Distretti [ilitarì gli elenchi degli uomini dai 20 al 55 anni che siano riformati; 2) dal. competenti Uffici di collocamento gii elenchi dei pre statori d'opera che risultino disoc cupati, con l'indicazione dell'anno di nascita e della qualifica professionale; 3) dai competenti Distretti o Zone militari gli elenchi degli uomini dal 56 ai 70 anni che siano obbligati al servizio militare. Alla loro volta gli Uffici anagrafici dei Comuni in vie ranno ai Centri di censimento che li trasmetteranno ai Centri federali gli elenchi degli uomini dal 56 ai 70 anni. < • Le pubbliche amministrazioni, gii enti pùbblici, le aziende agricole industriali commerciali bancarie e assicuratrici, nonché i Uberi esercenti un'arte o una professione, trasmetteranno infine al Centri federali gli elenchi del personale dipendente, distinti per classe e per elementi maschili e femminili, con l'indicazione della qualifica professionale di ciascuno,

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