160 LIRE E LE SCARPE

160 LIRE E LE SCARPE 160 LIRE E LE SCARPE Nessuno in li alia, da Torino a Trapani, da VenHmiglia a Fiume, dovrebbe pagare un paio di scarpe una- somma superiore a 160 lire. La legge parla chiaro: i commercianti che ancorai dispongono prodotti di più alto valore sono autorizzati a venderli ma solo a quel prezzo, cioè, ripetiamo, per 160 lire. Questa legge viene rispettata* E' difficile, in questo terreno, affermare e documentare, ma, grosso modo, la situazione è la seguente: in un primo tempo gli abusi sono stati innumerevoli. Con o senza punti si. compravano scarpe fatte o su misura pagandole da trecento a settecento lire. Poi, man mano che i controlli sono diventati più severi e le prime condanne hanno punico i colpevoli, il commercio clandestino è diventato più cauto e le violazioni della legge sono diminuite. Oli abusi sono minori ma non ancora stroncati. Il commercio clandestino delle pelli e delle scarpe è ancora attivo. Non difendiamo gli interessi di quegli imbecilli (per galanteria ci rivolgiamo al sesso maschile) che pagano cinquecento o settecento lire un paio di scarpe, anzi costoro meritano una punizione per il loro delitto, ma gh interessi generali. In tempo di guerra, tutti i beni prodotti, agricoli ed industriali, necessari per vivere e combattere, appartengono non ai singoli ma alla collettività e solo lo Stato può disporne Vuso. Chi viola questa regola è un traditore della causa comune e come un traditore va punito.

Luoghi citati: Fiume, Torino, Trapani