Blocco dei materiali per le costruzioni edilizie

Blocco dei materiali per le costruzioni edilizie Blocco dei materiali per le costruzioni edilizie Tutte le giacenze esistenti presso i cantieri privati devono essere denunciate nel termine di dieci giorni e tenute a disposizione del Fabbriguerra Roma, 22 aprile. Un Decreto del Sottosegretario di Stato per le fabbricazioni di guerra, blocca, a disposizione del Sottosegretariato stesso, i seguenti materiali esistenti presso cantieri privati di costruzioni edilizie, terminate o in corso, o comun- aue detenuti per costruzioni edizle private già autorizzate: 1) calce, leganti idraulici e gessi; *) laterizi di qualunque specie; 3) legnami di qualunque'spessore e qualità (tavole, tavolette per pavimenti, murali, travicelli, travi e simili) ; 4) materiale ferroso (tondino per cemento armato; sagomato per solai; tubi, lamiere, filo, chioderia; ferro zincato in tubi, lamiere; serbatoi; acciaio in lamiere, tubi, ecc.; ghisa in tubi, colonne e simili) ; 5) materiale metallico non ferroso (tubi, lastre, manufatti); 6) cemento amianto in lastre piane e ondulate, tubi, serbatoi e simili; V vetri; 8) serramenti; 9) materiali per opere' diverse e di finimento (scalini, soglie, davanzali, piastrelle di qualunque specie per impiantiti, vernici, colori, asfalti,'bitumi, catrami, latrine, vasche, lavabi, cucine di qualsiasi tipo, termosifoni e caldaie relative, rubinetteria, materiali per impianti elettrici, telefonici e simili). Sono esclusi dal blocco i materiali che si trovino a pie d'opera per la costruzione o per il proseguimento di: a) edifici rurali; b) edifipi degli Istituti fascisti autonomi per le case popolari e dell'Istituto nazionale fascista per le case degli impiegati dello Stato; c) case popolari per alloggi di operai da parte di privati, purché debitamente autorizzate dal Ministero dei Lavori Pubblici; d) nuovi stabilimenti industriali, irradiamento e ampliamento di stabilimenti esistenti per l quali sia intervenuta autorizzazione, secondo i casi, del Ministero delle Corporazioni, della Commissione suprema di difesa e del Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra e deroga — quanto all'impiego del cemento armato — del Ministero dei Lavori Pubblici. Entro dieci giorni da oggi i proprietari dei materiali indicati devono farne denuncia alle Delegazioni interprovinciali del Sottose gretariato di Stato per le fabbri cazioni di guerra. La denuncia, redatta in carta semplice, possibilmente intestata e in doppio esemplare, deve contenere: a) per ogni qualità di materiale l'indicazione in peso e, occorrendo, in numero, in volume, in superficie e in sezione; b) il no me e il domicilio del denunciante. La denuncia deve essere presentata personalmente ovvero inviata per posta raccomandata. Non deve essere fatta la denuncia per i materiali a pie d'opera per la costruzione o per il proseguimento dei fabbricati esclusi dal bloccò. I materiali da denunciare devono essere tenuti a disposizione del Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra, restandone l detentori depositari con tutti gli obblighi e a tutti gli effetti di legge da oggi. Il Decreto entra in vigore oggi stesso.

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