VUOTA!

VUOTA! L'ALVEARE D'ORO VUOTA! La melanconica constatazione è toccata in più di un caso alla" morte del cassettista - Ma erano stati i cointestatari a compiere la sottrazione dei valori Sono cocenti le amarezze che toccano calora ai cassettisti, ma non lo sono meno quelle che la sorte riserba, talvolta, al creditori. Quale delle due tradizionali vie procedurali dovrà seguire il credi toro del cassettista per esercitare 11 suo diritto di esecuzione mobiliare sul contenuto della cassetta del debitore? La. questione è stata per lungo tempo controversa ed i dibattiti che sono seguiti non sono valsi-a rimuovere i dubbi. Tutto da rifare! o , . o i e a i , i , o i Recentemente, a Bologna, il rag. Z. era riuscito a scoprire che un suo debitore, il col.ilo C, nascondeva in una cassetta presso quella sede del Banco di'Roma'un gruzzolo sul quale avrebbe potuto rivalersi con abbondanza. Egli diede Inizio alla procedura esecutiva, ma sul traguardo fu privato della vittoria dall'Intervento dei giudici: «Il contratto di abbonamento alle cassette di sicurezza — lo ammoni 11 tribunale — costituisce contratto di locazione. Pertanto, 11 pignoramento degli oggettj che vi siano contenuti, per parte del creditore del locatario, va eseguito con le forme del pignoramento diretto, anziché con quelle del pignoramento presso terzi », Jl rag. Z. si affrettò a cam,blar rotta ma ec co poco appresso, la corte d'appello ricordargli che « l'esecuzione coattiva, da parte del creditore contro il suo debitore, aopra il contenuto di una cassetta di sicurezza che questi detenga presso una banca, deve avvenire mediante pignoramento presso terzi e non col pignoramento diretto ». Tutto da mare, come nella vècchia commedia! Con la corte, accenna ora a schierarsi la' più accreditata dottrina, ma ciò non toglie che il conflitto offra aspetti singolari e bizzarri: la corte, infatti, ha reagito alla tesi del tribunale ed è giunta a conclusioni opposte, senza distruggere' l'assunto dei primi giudici, senza affermare — ih opposizione alla teorica della, locazione — che il rapporto fra la banca ed il cassettista dà luogo ad un contratto di deposito e che, conseguentemente, il depositario ha da essere considerato « terzo » rispetto ai depositante ed al creditori di lui. E- accaduto, per altro, che l'amarezza sia stata di entrambi, del cassettista e del creditore: un'amarezza cupa, infinita, senza riparo.. E questo si è verificato allorchè la cassetta, fra la stupefazione, la costernazione dell'uno e dell'altro, è stata trovata vuota: vuota del valori che l'uno vi aveva racchiuso e l'altro sapeva esservi racchiusi : vuota d'ogni cosa, desolatamente, come per l'avverarsi crudele di un maleficio. Il caso si è ripetuto più volte ma, per la verità, non è stato difficile risalire alla genesi del maleficio, scoprirne l'agente, individuarne l'azione. E' la vecchia storia del cointestatario che precede gli altri nell'apertura' della cassetta, al compiersi di un evento o all'approssimarsi di esso, e fa man bassa, disinvoltamente, su quanto gli capita di trovare : è la vecchia storia dsl « fiduciario », delegato dall'abbonato a sostituirlo nelle operazioni di apertura della cassetta, che va al di là del mandato, bandendo ogni scrupolo, dimentico di ogni conseguenza, Una questione superata Anni sono un istituto di credito milanese, ia Banca Esercenti, fu trascinato In giudizio per una vicenda di questo genere. Ma U tri bunale escluse che la banca potesse essere chiamata in causa per il vuoto operato nella cassetta da uno del colntestatari: «Nel caso di cassetta intestata a due o più persone — hanno affermato 1 giudici — le quali ne possano fare un uso separato, il decesso di uno degli Intestatari non porta di conseguenza che l'apertura delia cassetta medesima non possa successivamente farsi dagli altri, senza il consenso degli eredi dell'intestatario defunto. Pertanto non è fondata l'azione di danno che, aul supposto della sottrazione di titoli o valori da parte degli altri coabbonati, gli eredi anzidetti propongano'nel confronti della banca, per avere la stessa permesso l'apertura della cassetta senza 11 loro consenso». Con l'attuazione del nuovo codice la questione è superata. Il « Libro delle obbligazioni > stabilisce che «in caso di morte dell'intestatario o di uno degli Intestatari, la "canea che ne abbia ricevuto comunicazione non può consentire l'apertura della cassetta se non con l'accordo di tutti gli aventi diritto ». La norma segna una svolta ri' spetto alle elaborazioni della dottrina e all'indirizzo della giuris prudenza, ma codifica, per cosi dire, le aspirazioni dei cassettisti; ctlcgI nepgpllstfiSrdvmcpnulsslpgvridfi~ o e 1 i o . e e l o n o a è a n a ri l e : a i i i e . i i l i a o i o u i r a o ù n a ul li r ro el e> e na ò tli ri' ts ii; conforta e legittima l'atteggiamento delle banche, sempre più cautelate nel consentire l'apertura della cassetta in caso di successione degli intestatari (non di rado si è flI niti in tribunale anche per questo, ed i giudici napoletani, ad esempio, han dovuto dichiarare «lite-: gltttmo 11 rifiuto dei Banco di Napoli di consentire agli Interessati l'apertura della cassetta senza l'intervento di un proprio rappresentante, nonostante fòsse presente all'apertura non solo un agente fiscale, ma anche un regie notalo Ser la redazione dell'inventarlo ») ; ìtroduce fra le particolarità che regolano il. servizio di custodia delle cassette un caposaldo che varrà ad eliminare 11 pericolo di manomissioni non solo nel casi di colntestazlone, ma anche nel casi più disparati. L'amante e la moglie E un caso inconsueto — soprattutto nel suoi riflessi giuridici"— è quello che si è presentato a Genova, alla morte del signor E. M., un facoltoso commerciante che viveva, da anni, separato dalla moglie. Sin dal 1914 egli aveva in affitto, presso la sede di via Banchi della Banca Commerciate,-una cassetta' di sicurezza, ma dopo esserne stato per qualche tempo l'intestatario, egli aveva richiesto una trasformazione del contratto, cointestando, dapprima, ia cassetta all'amante, colla quale aveva preso a ..convivere, e, poscia, intestandola esclusivamente a lei, solo riservando a sè la delega per l'apertura. Tutte, queste manovre non erano state dettate che da una preoccupazione: 11 timore che la moglie, la quale aveva promosso un'azione contro di lui, potesse procedere al sequestro dei valori contenuti nella cassetta. Compiutosi 11 suo decesso ■— e la moglie e la figlia non ne furono avvertite — ramante si affrettò a riaprire la cassetta. Quando la vedova, qualche settimana appresso Instò, nell'Interesse suo e della figlia, per. l'apertura forzata della cassetta che doveva racchiudere 1 valori di proprietà del marito, il forziere fu trovato vuoto. I titoli -T- per un valore di 375 mila lire ~ furono rinvenuti più tardi, inalarne all'orologio ed a libretti di deposito dello somparso, in casa di una sorella dell'amante, abitante a Milano. Presso quest'ultima, Invece, furono trovati, annotati sul rovescio di unaN scatola, i numeri del titoli trafugati. La vicenda, come è facile immaginare, ebbe un seguito giudiziario. Ma fu un seguito- movimentato, per la diversa valutazione che i giudici potevano dare all'episodio, in conseguenza del fatto che la cassetta da cui erano sta ti asportati l valori era intestata all'imputata e questa circostanza costituiva un elemento da cui derivavano conseguenze giuridiche. Furto o appropriazione indebita? Il dilemma si profilò In tribunale, in corte d'appello, in cassazione. Sul riflesso che- si trattasse di violazione di compossesso, il tribunale si- schierò per la prima Ipotesi e condannò la donna per furto semplice; la corte, invece, respinse questa Ipotesi : il M. aveva reso l'amante Intestataria della cassetta per affidare a lei i suoi valori a scopo di custodia, per sottrarli al pericolo di un sequestro da parte della moglie: non, dunque, violazione di possesso,, da parte della donna, ma l'ipotesi più attenuata, quella di appropriazione Indebita. E la donna liquidò con una tariffa alquanto minore — sei mesi di reclusione — il suo conto con la giustizia. Il dilemma ai è ripresentato ancora, in-altre vicende. A Roma, un commerciante aveva racchiuso nella cassetta di un amico 1 propri titoli,- fidando nella provata onestà di lui e nella ferrea funzionalità del servizio. Ma i titoli, do po breve tempo, acomparvero dal- cassetta. É dalla cassetta, collocata nello scomparto, scomparve anche il lucchetto che egli stesso vi aveva apposto, per suggellare il deposito che vi aveva fatto, per affermare i diritti che gli spettavano sopra di essa. lì titolare della cassetta aveva inscenato l'effrazione del lucchetto, aveva asportato i titoli dell'amico si era, in seguito, decisamente, rifiutato di restituirli. Anche in questo caso, sul riflesso che l'accusato era l'intestatario della cassetta, il tribunale escluse l'ipotesi del furto, schierandosi per quella di appropriazione indebita, un'ipotesi siffatta andò esclusa, invece, nel caso dell'amministratore che trafugò dal forziere 1 titoli dell'interdetta. , Il peculio dell'interdetta Il caso si verificò a Torino ed i giudici non ebbero incertezze: furto aggravato, e, per tale reato, il protagonista della vicenda, eorellsIlnrllcdaavns , tale Pietro Lauro, ebbe tre anni e mezzo di reclusione. Disponendo il ricovero In un ospedale psichiatrico della signora Gemimi -Paglleri, il tribunale si era trovato a dover emanare i soliti provvedimenti cautelativi per l'amministrazione delle sue sostanze. L infelice signora aveva In affitto presso 11 Credito Italiano una cassetta di sicurezza, nella quale erano stati inventariati titoli e valori per 208 mila lire, ed il tribunale, accogliendo l'Istanza dell'amministratore — che era. al tempo stesso, 11 tutore del figlio minore dell'interdetta — aveva autorizzato 11 Lauro ad aprire semestralmente la cassetta ed a « prelevare, senza bisogno di volta in volta di autorizzazione, le cedole del titoli che vi erano contenuti ». Tutto ciò doveva avvenire « con esonero di ogni responsabilità da parte della banca»,ma l'istituto aveva registrato egualmente fra le cassette assoggettate a vincolo quella intestata alla Paglleri e, per segnalare al proprio personale la necessità di una particolare vigilanza intorno a tale cassetta, vi aveva fatto'applicare un contrassegno, costituito -da un piombino assicurato da un filo metallico. Questa misura non fece indietreggiare il Lauro nell'attuazione del suo callidissimo piano. Egli aveva preso in affitto, al nome proprio, una cassetta collocata nella stessa camera blindata in cui fra quella della Paglleri, e una mattina si presentò in banca, fingendo di volerla aprire, Era un'ora di affollamento, ed il Lauro, avuto dall'impiegato lo scontrino necessario per l'apertura della propria cassetta e sul quale figurava il numero corrispondente — 1230 — sostò in una cabina, prima di infilarsi nella camera corazzata. Egli aveva preparato in precedenza una striscio-lina di carta gommata sulla quale aveva tracciato il numero della cassetta della Paglleri — 2440 — e con rapida manovra l'applicò sullo scontrino, nascondendo il numero della cassetta propria, si che, porgendo poco dopo, nella camera corazzata, il documento all'impiegato addetto all'apertura delle cassette, questi gli apri quella della Paglleri. Nel pochi Istanti che erano Intercorsi fra la presentazione dello scontrino e l'apertura della cassetta, approfittando del fatto che l'impiegato gli aveva voltato le spalle per rispondere alla richiesta di un altro cliente, il Lauro aveva, intanto, strappato il contrassegno applicato alla cassetta dell'interdetta per segnalare che era assoggettata a vincolo. E fu questa manovra, essenzialmente, che rese possibile la manomissione. Beatamente, come avrebbe fatto se si fosse trattato del proprio, il Lauro rovistò nel forziere, togliendone titoli del debito pubblico per un capitale di 145 mila lire. Ne restavano per altre 58 mila lire ed egli si ripresentò una settimana, più tardi, per- trafugare anche questi. Ma questa volta l'Inganno fu scoperto ed il mariolo smascherato. Di qui la vicenda ohe si traspinò per anni dinanzi ai tribunali ed alile corti, investendo tutti gli aspetti in cui si profila il problema della responsabilità della banca. Un problema che ha un interesse pre- clnctapsttotsininente e vuole una Indagine par- tirnlnro ut.uiv.rc. , ; rrancesco Argenta Due serrature eli sicurezza non sembrano baste voli al cassettisti. Essi applicano ancora un lucchetto: una misura auperflua o elio non hai salvato dalle manomissioni.

Persone citate: Pietro Lauro

Luoghi citati: Bologna, Genova, Milano, Napoli, Roma, Torino