La revisione degli affitti delle case di recente locazione

La revisione degli affitti delle case di recente locazione La revisione degli affitti delle case di recente locazione Roma, 25»marzo. La Gazzetta Ufficiale pubblica il R.D.L. recante le norme relative agli affitti degli immobili urbani. Il Decreto stabilisce che su richiesta del locatario, potrà essere consentita la revisione del canoni di affitto degli Immobili urbani, dati in locazione per la prima volta dopo l'entrata in vigore del R.D.L. 12 marzo 1941 ed ai quali non siano applicabili le disposizioni di blocco dei prezzi. ■Tale revisione sarà fatta: a) per i Comuni capoluoghi di provincia, da una Commissione costituita presso il Consiglio provinciale delle Corporazioni, presieduta dal Pretore titolare e composta da rappresentanti del Consiglio stesso, del P.N.F., dell'Intendenza di Finanza, dell'Unione fascista degli industriali e dell'Unione professionisti e artisti, dell'Ufficio tecnico erariale, dell'Ufficio del genio civile, dell'Associazione del Pubblico impiego, dal presidente della locale Commissione per il valore locativo e dal l'ingegnere-capo del Comune; , o) per i Comuni non capoluoghi di provincia, dai Pretori e, ove questi manchino, dai conciliatori, sulla base e nel limiti.delle dispo^ sizionl che al riguardo verranno impartite dalle Commissioni di cui alla precedente lettera. Contro le decisioni del Pretori e dei* conciliatori è ammesso ricorso entro venti giorni dalla data della notifica delle decisioni stesse, alle Commissioni di cui al comma A. Le domande di revisione dovranno essere notificate al locatore e presentate entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del Decreto e, per i contratti di affitto che'saranho stipulati dopo tale data, entro tre mesi dalla data di stipulazione del contratto, La presentazione della domanda di revisione non libera l'inquilino dall'obbligo di corrispondere il canone convenuto.

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