La cedibilità dei tagliandi annonari in un'interessante sentenza

La cedibilità dei tagliandi annonari in un'interessante sentenza La cedibilità dei tagliandi annonari in un'interessante sentenza a r a a . n i o . i o e a , 5 l l , e o i a a Roma, 10 marzo. Una interessante questione ih tema di cedibilità del tagliandi annonari, è stata sottoposta al giudizio della Prima Sezione penale della Cassazione. Tali Bruno Pagni e Secondo Frusi furono rinviati a giudizio del Tribunale di Milano per avere, nella propria trattoria in via' Lamarmora, somministrato agli avventori Guido Mazzoli e Allea Aguzzoli, piatti di minestra a base di generi razionati, accontentandosi che uno solo dei due clienti staccasse 11 « buoni » dalla propria tessera annonaria. Il Tribunale mandò assolti i due trattori <e i due avventori (che erano stati anch'essi rinviati a giudizio) nella considerazione che nulla vieta che taluno si privi di una propria razione a favore di' altri. Contro tale sentenza ricorreva però il Pubblico Ministero che] aveva chiesto che fosse affermata la colpevolezza del giudicabili. Senonchè la Corte Suprema ha respinto il ricorso, confermando 11 giudicato del Tribunale di Milano. H Supremo Collegio ha ricordato che una circolare del Ministero dell'Agricoltura ebbe a precisare che l'individuo che cede i propri «buoni » di prelevamento di generi da minestra ad altra persona che sieda alla sua tavola in un pubblico esercizio, viene praticamente a comportarsi come la persona che offra ad amici ospitati nella propria abitazione una parte della sua razione mensile di tali generi, e pertanto ha consentito che coloro che desiderano consumare presso un pubblico esercizio, minestre a-base di pasta o riso, possano fruire dei «buoni» di prelevamento della Carta annonaria offerti dalla persona cui si accompagnano. llllllllItllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllWiillllllll

Persone citate: Bruno Pagni, Frusi, Lamarmora

Luoghi citati: Milano, Roma