Il decreto sulla riduzione dell'uso dell'energia elettrica

Il decreto sulla riduzione dell'uso dell'energia elettrica Il decreto sulla riduzione dell'uso dell'energia elettrica I casi di esenzione - I massimi consentiti - Per i contravventori per due mesi i Prefetti potranno disporre la sospensione della fornitura per 5 giorni Ufficiale pubblica ante norme' per la Roma, 2 marzo. La Gazzetta il R. D. L. recan.. disciplina del consumo dell'energia elettrica per illuminazione e usi domestici. Secondo dette norme, gli utenti d'energia elettrica Ìier uso di illuminazione, devono imitare 11 consumo mensile di energia nel mesi di febbraio, marzo e aprile 1942, all'ottanta per cento del quantitativo consumato nel mese di dicembre 1941 quale risulta dalla bolletta di pagamento emessa dalle aziende fornitrici per detto mese. Per consumo nei mesi di febbraio, marzo e aprile si intende quello risultante dalle toilette che saranno emesse dalle aziende fornitrici per ciascuno di detti mesh Dove il consumo1 è rilevato a periodi maggiori di un mese, il consumo di dicembre 1941-è determinato dividendo il consumo risultante dalla bolletta comprendente tale mese, per il numero del mesi cui la bolletta stessa si riferisce. Nei casi In- cui il consumo del mese di febbraio è abbinato nella bolletta a quello di gennaio, il quantitativo di energia riportato nella bolletta stessa, sarà per due quinti attribuito al mese di febbraio. Per lo stesso periodo di tempo Indicato, devono essere pure ridotti, nella stessa misura e con le stesse modalità, i consumi d'energia elettrica per gli usi domasti ci (cucina, scaldabagno, scaldaacqua, riscaldamento, ecc.). Le disposizioni di cui sopra non si applicano: a) alle utenze a cottimo; b) alle utenze per l'Illuminazione di scale e androni; c) al consumi per l'illuminazione delle aree pubbliche o per l'illuminazione comunque non soggetta' al pagamento dell'Imposta erariale; d) al consumi per l'illuminazione, effettuati dagli Enti militari, dal servizi postali, dai servizi di vigilanza e di sicurezza per la incolumità delle persone e delle cose, dagli ospedali, dalle case di cura e posti di pronto soccorso, nonché alla Illumuiazione inerente ai servizi e alle attività di cui al Decreto relativo alla disciplina del consumo di energia elettrica; e) ai consumi di energia e~ lettrica per cucina, scaldabagno, scalda-acqua e riscaldamento de- fli ospedali, case di cura e posti i pronto soccorso. I nuovi utenti per Illuminazione, allacciati successivamente alia pubblicazione del presente Decreto, possono effettuare nei mesi di febbraio, marzo e aprile 1942, un consumo mensile non superiore a 18 Kw-ora. Per i nuovi utenti allacciati come sopra in seguito ad autorizzazione ministeriale concessa dal Decreto Ministeriale 8 novembre 1941-iXX, 11 consumo massimo viene fissato dal Ministero delle Corporazioni. Il consumo mensile di energia elettrica per gli usi contemplati dal presente decreto, eccedente, per ogni singolo utente, 1 limiti consentiti dal decreto stesso, è colpito per la parte relativa a tale eccedenza, da un diritto erariale a titolo di penale, di lire due per Kw-ora in aumento del prezzo e delle imposte normalmente dovuti. Per,l'applicazione, la liquidazione e 11 pagamento del diritto erariale, saranno osservate le norme stabilite per l'applicazione dell'Imposta erariale dì consumo sul gas e sull'energia elettrica. Non sono soggetti al pagamento di tale diritto erariale: a) i consumi di illuminazione che non eccedano il quantitativo di 18 Kw-ora mensili nel mesi di febbraio, marzo e aprile 1942; b) i consumi per usi elettrodomestici che non eccedano nei mesi di febbraio, marzo e aprile 1942, i cento Kw-ora mensili per le utenze che abbiano installato apparecchi -elettrici senza la cucina; 1 trecento Kw-ora mensili per le utenze di sola cucina e quattrocento Kw-ora mensili per le utenze che abbiano1 installato altri apparecchi elettrici oltre la cucina. Qualora il consumo mensile di energia elettrica per gli tisi contemplati dal presente decreto, ecceda' in due mesi consecutivi il consumo-base del mese di dicembre l9Jfl-XX, le impreso elettriche fornitrici, denunceranno i casi ai Prefetti i quali, eseguiti gli opportuni accertamenti, potranno disporre per la sospensione, a carico dell'utente, della fornitura di energia per un periodo non superiore a cinque giorni. Per la durata di validità del presente decreto, i minimi di consumo di energia elettrica, stabiliti nel contratti in vigore tra le imprese elettriche e gli utenti contemplati dal presente decreto, sono ridotti in quanto superiori ai quantitativi di cui alle lettere A e B. nella medesima percentuale di riduzione del consumo di energia conseguente alle limitazioni stabilite. Il decreto non si applica alle Provincie della Sicilia < della Sardegna e alle altre isole I del Regno. c1

Luoghi citati: Sardegna, Sicilia