Gli orari ridotti

Gli orari ridotti Gli orari ridotti e le integrazioni dei salari per gli operai dell'industria Roma, 5 febbraio. Il Comitato amministratore del la Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria, lavoranti a orarlo ridotto, ha con recente decisione stabilito che, fermo restando il disposto del contratto collettivo, per quanto concerne l'obbligo Incombente al datore di lavoro di denunciare subito le ulteriori riduzioni, è ammissibile che nell'ambito dell'orario previsto, in rapporto al quale era stata rilasciata l'autorizzazione al pagamento delle integrazioni, possano di fatto avvenire osculazioni di orario in più o in meno a seconda delle necessità insorte durante il periodo di lavoro. Quando' slmili variazioni siano contenute hi brevi limiti di tempo e comunque non siano tali da costituire in concreto un nuovo tipo di orario diverso dal precedente e in funzione di esigenze o di caratteristiche di una modificata attività produttiva dell'azienda, non è necessario, per il pagamento delle integrazioni, che sia richiesta una nuova autorizzazione. Conseguentemente, quando l'orario effettivo nel periodo di paga risulta maggiore dell'orario formale, oggetto dell'autorizzazione, l'integrazione dovrà essere corrisposta per le ore comprese tra li limite del maggior orarlo e le quaranta o.-e (ovvero l'orario normale dell'azienda quando esso sia contrattualmente diverso 'dalle quaranta ore, come ad esemplo nel caso di orari particolari per i lavori di attesa e custodia, 1 minori orari stagionali nell'edilizia, eccetera). Quando invece le variazioni siano tali da costituire in concreto un nuovo tipo di orario, e quello effettuato a causa di fatti con* nessi con le attuali contingenze risulti inferiore all'orario predeterminato, le Commissioni provinciali — fermo restando l'obbligo della ditta alla immediata denuncia — esaminate le cause che hanno dato luogo alla ulteriore riduzione, potranno concedere sanatorie per 1 nuovi orari effettua ti e ammettere quindi le aziende al rimborso delle integrazioni corrisposte, con efficacia anche retroattiva. Presa in esame la questione della integrazione durante 11 periodo di preavviso dato ai fini del Ucenziamento, 11 Comitato ha stabilito che la integrazione è sempre dovuta per tutte le giornate di effettiva occupazione. Il Comitato suddetto ha fatto riserva di ulteriore esame per quanto riguarda il caso del datore di lavoro che si sia avvalso della facoltà di sostituire al periodo di preavviso, la relativa indennità. E' da ritenere tuttavia che anche in. tal caso, sia dovuta la Integrazione. -Infine è stato stabilito: a) eh» le norme del contratto collettivo 13 giugno 1941, hanno efficacia non soltanto nei confronti dei lavoratori non soci, ma altresì dei soci delle cooperative, che prestano, lavoro retribuito per conto delle cooperative stesse; b) che sono tenuti all'osservanza delle medesime norme anche 1 privati o le aziende industriali che pur non esercitando professionalmente attività nell'ambito dell'industria "di costruzioni edili, provvedono alla esecuzione di opere in economia. Tali opere ai Intendono riferite a nuove costruzioni o a lavori di manutenzione straordinaria.

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