Licenze straordinarie ai militari

Licenze straordinarie ai militari Licenze straordinarie ai militari per lavori agricoli e industriali Modalità per otte Roma, 24 maggio. Come è già stato annunciato, anche que-t'anno nell'intento di contribuire nei limiti imposti dalle imprescindibili esigenze militari, al buon andamento dei principali lavori stagionali agricoli, sono stati disposti alcun; provvedimenti a favore di talune categorie di militari alle armi. Tali provvedimenti prevedono la concessione di una licenza per-1 lavori di mietitura dei cereali, licenza che potrà essere accordata nel periodo 20 maggio-31 agosto p. v. ai militrri provenienti dall'agricoltura (sottufficiali e militari di truppa). Essa sarà: speciale, di giorni 13 più il viaggio per gli appartenenti a reparti mobilitati; straordinaria, di giorni 16, più il viaggio per gli appartenenti a reparti non mobilitati. Per la scelta del periodo di licenza nell'ambito delle date suindicate si terrà conto delle diverse esigenze che le varie regioni presentano ai fini delle operazioni di mietitura. La concessione della licenza avrà luogo a giudizio esclusivo dei comandanti di Corpo, su proposta dei comandanti dei minori reparti per i quali la conoscenza personale dei propri dipendenti deve fornire sufficienti elementi di giudizio. Non sarà quindi richiesta la presentazione di documenti. Le specializzazioni E' del pari concessa una licenza straordinaria ai militari (ufficiali, sottufficiali e militari di truppa) specializzati in talune attività agricolo-indu striali e precisamente: trebbiatura del grano (macchinisti, motoristi e im boccatorl per trebbia) : 30 giorni per il personale rappre sentato dalle Unioni provin cìali degli agricoltori e 45 giorni per il personale rappresentato dalle Unioni provin ciali degli industriali; organizzazione tecnica, ac celeramento trebbiatura (meccanici specializzati richiesti dai Consorzi agrari provinciali): 45 giorni; raccolta trebbiatura e es sicazione del riso (personale di macchina specializzato) : 40 giorni; motoaratura (meccanici e trattoristi): 45 giorni; fienagione: 15 giorni; raccolta e sgranatura del granoturco (personale di macchina specializzato) : 40 gior ni; industria saccarifera e di stillatoria (maestranze degli i zuccherifici e personale delle distillerie di alcole di seconda categoria) : 60 giorni e per il personale impiegatizio 90 giorni; raccolta del sale marino: 60 giorni; frangitura delle olive ed na: in una breve missione mine. (Foto Weltbild). Il Duce riceve il Direttorio dell'Urbe ;dei Partito, il Direttorio del Il Duce ha ricevuto, presente il Ministro Segretario la Federazione dei Fasci di Combattimento dell'Urbe e il Direttorio del Fascio romano. Dopo il giuramento del Segretario Federale il Duce ha dato le direttive per l'azione da svolgere. * nere la concessione estrazione dell'olio dalle sanse con solventi (personale di macchina specializzato) : 90 giorni; cura del tabacco : 90 giorni; funzionamento impianti idrovori (personale di macchina specializzato) : 90 giorni; funzionamento impianti di irrigazione (capi acquarol; e acquaroli): 90 giorni; tosatura ovini (specializzati): 30 giorni; allevamento bachi da seta (capi bigattini): 60 giorni; macerazione della canapa: 60 giorni; maciullazione della canapa: 90 giorni. I cumuli di licenze E' evidente che anche per le anzidette attività agrlcolo-industriali per la scelta del periodo nell'ambito del limiti fissati si terrà conto delle esigenze che le lavorazioni o le varie province o regioni presentano. Per fronteggiare le esigenze dell'argicoltura e tenuto conto che spesso il personale è specializzato in più di una lavorazione, è consentito, in taluni casi il cumulo delle licenze purché il periodo massimo di licenza di cui ciascun militare fruisce, nell'anno non superi i novanta giorni. In merito valgono i seguenti criteri: il personale adibito contemporaneamente alle operazioni di mietitura e dì trebbiatura (mietitrebbie) può fruire della prevista licenza di 40 giorni anche se in precedenza ha già fruito della licenza di 30 o 45 giorni per la trebbiatura del grano; la prevista licenza di 45 giorni per la motoaratura può essere concessa ai militari che, in precedenza, hanno già fruito della licenza di 30 o 45 giorni per la trebbiatura del grano; il personale da adibire alla raccolta del sale marino, che già abbia in precedenza fruito di 15 giorni di licenza per mietitura, potrà fruire di altra licenza di 45 giorni pari cioè alla differenza fra i 60 giorni previsti per la raccolta dei-sale e quelli fruiti per la mietitura; il personale che già abbia fruito delle licenze per la mietitura e le semine, qualora sia richiesto per la frangitura delle olive e l'estrazione dell'olio dalle sanse con solventi, potrà fruire di una licenza della durata pari alla differenza tra i 90 giorni previsti per la predetta attività agricolo-industriale e quel!: già fruiti per la mietitura e la semina. Chi ha fruito di licenza straordinaria per attività agricolo-industriale, della durata superiore ai 30 giorni, non potrà ottenere nell'anno altra licenza ad eccezione di quelle: per matrimonio per grave malattia o decesso di congiunti, per motivi di salute La licenza straordinaria per le varie attività agricolo-in dustriali sarà concessa dai co mandanti di Corpo in base a domanda che sarà redatta trasmessa dalle Unioni provinciali degli agricoltori e de gli industriali. Per le semine autunnali Per la redazione di tali do mande le Unioni sì varranno dell'istanza — vistata dal competenti Comandi dell'Arma dei Carabinieri Reali — che i datori di lavoro inoltreranno loro, corredata da un certificato rilasciato dagli uffici di collocamento, nel quale si attesti che il personale alle armi è effettivamente specializzato nella lavorazione per la quale viene chiesta la licenza e regolarmente in possesso della qualifica relativa. E' prevista altresì per il periodo 10 settembre-15 dicembre p. v. la possibilità della concessione di una licenza per le semine autunnali ai militari agricoltori (sottufficiali e militari di truppa). La licenza per attendere ai lavori delle semine, potrà essere: speciale, di giorni 15 più il viaggio per gli appartenenti a reparti non mobilitati. E' stato precisato che sono esclusi tra l'altro dalla concessione delle anzidette licenze: gli arruolati con le classi 1923 e 1924; gli ufficiali in S. P. E.; i sottufficiali di carriera e i militari di truppa raffermati; 1 militari che frequentano corsi di addestramento e di specializzazione; i militari richiamati, non istruiti, che non abbiano ancora compiuto tre mesi di servizio alle armi; gli appartenenti a reparti approntati o in approntamento per determinate esigenze operative. Sempre nei limiti consentiti dalle esigenze di servizio e tenendo presente la necessità che l'esame delle relative domande deve essere subordinato alla pratica possibilità di impiegare reparti organici agli ordini dei rispettivi comandanti, sono fissati analogamente, a quanto è stato stabilito lo scorso anno, i criteri da valere per l'impiego su larga scala della mano d'opera militare. E' stato infine tassativamente disposto perchè i Comandi dell'Arma dei Carabinieri Reali dislocati nelle rispettive circoscrizioni, provvedano all'immediato rientro al Corpo di quei militari che durante la licenza non dedichino tutta la loro attività ai lavori agricoli per i quali la licenza stessa è stata concessa.

Persone citate: Duce

Luoghi citati: Roma, Urbe