Vincolo di prodotti ortofrutticoli

Vincolo di prodotti ortofrutticoli Vincolo di prodotti ortofrutticoli e di semi di leguminose Roma, 23 marzo. Con decreti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in cor-, so di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno viene perfezionata la disciplina della raccolta, dell'approvvigionamento e della distribuzione del seguenti prodotti agricoli per qualsiasi uso coltivati o tenuti nel Regno o importati dall'estero: 1) semi secchi di fagiolo, dolico, pisello, cece, lenticchia, cicerchia, lupino, veccia, astragalo, fieno greco e trigonella, farro, grano saraceno, miglio, (panico, scagliola, saggina o sorgo rosso, sorgo zuccherino, nonché tutte le altre specie, sottospecie e varietà di tali prodotti, quali i semi secchi di fagiolini mangiatutto, della vigna sinensis, del pisello da campo, 'del moco, del veccione ecc.; 2) pere e mele autunno-invernali, castagne (fresche, essiccate, Infornate o comunque conservate e farina di castagne), cipolla e aglio secchi, nonché fichi, uva, prugne e albicocche comunque essiccate. La disciplina é basata essenzialmente sul vincolo di tali prodotti e sull'obbligo per d produttori di effettuarne il conferimento nei quantitativi eccedenti 1 fabbisogni familiari e aziendali esclusivamente alle ditte fiduciarie, ivi compresi 1 consorzi agrari, debitamente autorizzate dalla Federazione nazionale fascista commercianti cereali e prodotti per l'agricoltura per i semi secchi di leguminose e cereali minori, e dalla Federazione nazionale fascista commercianti in prodotti ortofrutticoli, limitatamente alle Provincie che saranno dichiarate di esportazione dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste per i prodotti ortofrutticoli. Nelle provinole che per i prodotti ortofrutticoli sopraindicati saranno dichiarate autoapprowigionate o non sufficientemente approwigio nate sulla produzione locale, le ditte fiduciarie incaricate della raccolta vengono autorizzate dalle Sezioni provinciali dell'alimentazione competenti per territorio. Con decreto del Ministro per l'Agricoltura e per le foreste in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno, viene perfezionata la disciplina della raccolta dell'approvvigionamento e della distribuzione del prodotti ortofrutticoli freschi di pronto consumo diversi dalle patate, batate pere e mele autunno-invernali, castagne, cipolle e aglio secchi, nonché dal fichi, dall'uva, prugne e albicocche comunque essiccate. La disciplina é basata eaaeneamente sull'obbligo da parte dei produttori di cedere i prodotti ortofrutticoli eccedenti il proprio fabbisogno esclusivamente alle ditte fiduciarie, Ivi compresi 1 consorzi agrari, autorizzate alla raccolta per le province di esportazione dall'Ufficio centrale approvvigionamento prodotti ortofruttico¬ li e per le Provincie autoapprowigionate o non sufficientemente approvvigionate, dalle Sezioni provinciali dell'alimentazione. La scelta e l'attività delle ditte fiduciarie sono sottoposte a particolari norme che prevedono, non solo il possesso di una adeguata attrezzatura, ma anche il versamento di cauzione vincolata a disposizione del Ministero dell'Agricoltura e delle foreste proporzionata all'impegno di provvedere In una determinata provincia o zona alla raccolta, selezione, immagazzinamento e spedizione di determinati quantitativi minimi di prodotti. Sono inoltre disciplinati gli acquisti dei prodotti ortofrutticoli per la manipolazione, trasformazione e conservazione industriale. Tali acquisti non ipossono essere effettuati se non dagli enti e ditte che sono state autorizzate alle predette operazioni industriali e riconosciute dall'Ufficio centrale approvvigionamenti prodotti ortofrutticoli. Norme particolari sono stabilite per la produzione di polpe la quale, salvo casi eccezionali, è consentita soltanto con i prodotti frutticoli non idonei al consumo diretto, ma prestantisi a tale produzione da parte delle ditte previste dal decreto e dai frutticoitori che per l'entità della propria produzione e per le (possibilità delle, propria attrezzatura sonp stati autorizzati dall'ufficio predetto. I prodotti, comprese le polpe, ricavati dalle manipolazioni, trasformazioni e lavorazioni industriali non possono formare oggetto di libero commercio, ma' sono vincolati a disposizione del Ministero dell'Agricoltura e delle foreste ai sensi del decreto miniate riale 17 giugno 1942-XX. II decreto, infine, prevede speciali cautele per la legittimazione dei trasporti dei prodotti disciplinati. 15.542 massaie rurali hanno partecipato al concorso bacologico Roma, 23 marzo. Si e riunita la Commissione giudicatrice della gara nazionale del 6° Concorso per la migliore tenuta di piccoli allevamenti di bachi da parte delle massaie rurali iscritte all'Organizzazione. IV «Agenzia di Roma» annuncia ohe alle gare provinciali del Concorso, bandito dall'Ente Nazionale Serico, con l'approvazione del Segretario del Partito, lia.nno partecipato 15.542 massaie rurali di 70 Provincie. I risultati sono stati, nonostante le condizioni climatiche poco favorevoli della decorsa primavera, buonissimi e nelle gare provinciali sono state premiate 3.615 massaie rurali per il complessivo importo di L. 221.394. In molte Provincie è stato distribuito anche materiale bacologico e seme-bachi. Infine la Commissione ha redatto lo schema di bando per il 7° Concorsa per gli allevamenti della prossima primave. ra. schema che è stato approvato dal Segretario del Partito,

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