Disposizioni pei sottoprodotti

Disposizioni pei sottoprodotti Disposizioni pei sottoprodotti destinati al bestiame Roma, 18 febbraio. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha disposto, a partire dal 1» marzo 1943, che tutti i sottoprodotti della macinazione dei cereali e della lavorazione delle fave e dei piselli destinabili all'alimentazione del bestiame, debbono essere venduti In sacchi sigillati ed etichettati a cura dei produttori, i quali sono tenuti a garantire la genuinità della merce e l'assenza di sostanze nocive al bestiame. Le etichette devono indicare la merce, la sua origine e il nome del produttore.

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