Neppure con un fiore...

Neppure con un fiore... Neppure con un fiore... ... si deve percuotere una donna, dicono i poeti. Ma la giurisprudenza è meno idilliaca della poesia! (iiiillllfiliiii inumili ni lini lillllllllillllll in iiiiiiiitiiiillilllliililiiim: Sull'esempio di Tagore, tutti 1 poeti ed 1 poetucoll della terra insegnano che non si ha da percuotere una donna neppure con un flore. Ma la giurisprudenza è meno' idilliaca della poesia ed insegna che si può impunemente percuotere la propria donna <: anche con un bastoncino », la si può vituperare, inseguire, malmenare e minacciare anche di morte, purché le minacce restino senza effetto e l'episodio appaia « isolato e non ripetuto >. Questo singolare e, certo, per molti stupefacente indirizzo della giurisprudenza non è una conseguenza del dinamismo o della confusione che contrassegna la vita del nostro tempo, è un retaggio o un insegnamento che ci vienei da tempi remoti, una concezione tramandataci dal giuristi del secolo scorso, 1 quali non erano solo fieri assertori del diritto, ma anche impavidi custodi della morale. ve verso la moglie addebitabili all'impeto dell'ira », nè le « espressioni ingiuriose lanciate in un eccesso di rabbia dal marito contro la moglie, in una loro corrispondenza privata », nè, ancora, come ha giudicato la Corte dl Torino. « g'.i atti di collera o di dispetto cui il marito si lasci trasportare in seguito a qualche diverbio con la moglie » e neppure, secondo il parere della Corte di Roma, «quegli sfoghi propri dell'umana natura che non sono che un giusto risentimento per l'atrocità di torti ricevuti dall'altro coniuge, la mala condotta del quale fu la causa prima dei dissapori coniugali.»; tanto meno, infine, secondo la Corte di Firenze, gli atti compiuti « in istato di perturbamento di mente ». •parole senza senso e senza senno dal marito pronunciate ed i fatti diretti essenzialmente ad Intimidire la moglie ». e la Corte di Bologna, a sua volta, si afferma arcisicura .della propria opinione allorché — sul semplice rif.'esso che il fatto risulta « isolato e non ripetuto » — esclude che possa costituire ingiuria « l'avere il marito detto alla moglie che era una v... e che la madre di lei faceva la r... ». Ma c'è da intendersi sul significato aperto e riflesso, letterale e riposto, dell'espressione «eccessi, sevizie, minacce e ingiurie gravi » contenuta nella formula che la legge pone come confine alla convivenza fra 1 coniugi. Secondo i giudicati del tardo ottocento, « la parola ingiurie equivale ad offese con fatti o con parole di vituperio, di strapazzo, di affronto, ed è grave quando ferisce fisicamente o moralmente una giusta suscettibilità personale od espone all'altrui sprezzo o dileggio ». H concetto rimane anche oggidì sostanzialmente Inalterato, ma la Cassazione avverte che « per essere imputabile al coniuge, a titolo di colpa, l'ingiuria deve essere determinata da una volontà di recare offesa, poiché se manca Vanimus infuriti n<ìi esula il fondamento della colpa, che consiste nella consapevolezza di agire ingiuriosamente- verso l'altro coniuge ». L'avvertimento del Supremo collegio vale anche per gli eccessi, le sevizie e le minacce, intomo alla cui portata genesi e natura le magistrature di ogni grado si sono, a gara, affaticate, nel tentativo di offrire una definizione lapidaria ed acquietante. A scopo correttivo E" intuitivo, per altro, che l'Insegnamento ha un'applicabilità che non si estende all'universalità del diritto, ma si restringe al campo del diritto familiare o matrimoniale, all'ambito, insomma, dei rapporti coniugali, là dove incombe come sanzione per gli strappi grossi o piccini che si fanno alla legge scrltt a o alla legge morale, non già una scala vertiginosa di pene pecuniarie o un'Infilata astronomica di mesi di reclusione, ma la risoluzione di un vincolo, di una convivenza, — la separazione —, e, con lo scioglimento figurativo del vincolo, la frattura reale di un'intesa, la distruzione) di un focolare, il rovinio di un sogno o di un destino: un rosario1 eterno di recriminazioni è contrasti, un tormento, forse, incancellabile per tutta la vita! La Corte di Casale sentenziava nell'81 che « non può farsi carico al marito, come di eccessi e sevizie, di percosse inferte alla moglie in conseguenza del suo malcostume », ma la Cassazione, sin dalle prime applicazioni del vecchio codice, aveva largamente precorso questa giustificazione deUe percosse inflitte a scopo correttivo, escludendo non solo che lo « schiaffo dato dal marito alla moglie » costituisca uno di quegli eccessi che autorizzano la moglie a chiedere la separazione, ma sancendo che « semplici contusioni recate dal marito al braccio ed alla mano della moglie non sono eccessi », cosi come non può considerarsi eccesso o sevizia r. una percossa con un bastoncino che non produsse che lieve contusione e causata in momento di Irritazione, pel contegno poco convenienti della moglie ». A distanza di tanti anni la prassi non è mutata. E se la Corte di Milano informa in tono quasi sommesso che il « fatto di avere inseguito la moglie in modo minaccioso non ha importanza quando non abbia avuto conseguenze ed il marito non l'abbia percossa a sangue e non le abbia recato offesa >, la Corte di Cagliari proclama apertamente che « non sono minacce di morte le Stupida sì, infedele no ! barriera al trionfo della verità. Ma e preferibile, nell'economia dei Non si può negare, dopo questa infilata di Ipotesi discriminanti, che l'atteggiamento- della giurisprudenza sia aperto e benevolo, conciliante ed umano. Ma talune voci discordi si levano anche su questo punto. E sono quello delle signore che celiano bonariamente ed accettano senza proteste 11 vecchio canone giurisprudenziale secondo cui «il fatto di avere qualificato la moglie stupida non può costituire grave offesa, per quanto sia una qualifica sconveniente », e si indispettiscono si adontano, invece, gridando allo scandalo ed al sopruso, per il mio. vissimo mònito della Cassazione, secondo cui « è da ritenersi ingiurioso per 11 marito 11 comportamento della moglie, la quale, se anche non materialmente infedele, tuttavia dia luogo, non senza qualche ragione, a saspetti ed a dicerie lesivi del decoro e della dignità di entrambi 1 coniugi ». Per le signore in questione, il verbo del Supremo collegio, che rettifica, in senso restrittivo, 1 tradizionali canoni giurisprudenziali in tema di infedeltà coniugale, è una riprova, ancora, che l'orientamento della-prassi è volto a profitto dei mariti ed a disdoro o a mortificazione della moglie. Ma è una pura ubbia, un'opinione grossolana ed errata. La legge non fa distinzioni nè graduatorie fra le cause che porgono fondamento all'azione della separazione, ma non è colpa dei giudici se per la coscienza sociale l'infedeltà della moglie trascende, in gravità, le altre offese che possono toccare al marito e le offese, anche, che possono toccare a lei stessa, fra quante — e sono infinite hanno idoneità a legittimare la separazione. Non sono gli uomini da cui emana il giudicato chfe tiranneggiano in tal guisa la donna, ma è la coscienza etica di tutti. I giudici, anche inquesto campo, sono di un'imparzialità assoluta, e se non si abbandonano verso la donna alle sdolcinature dei poeti, sono egualmente, per essa, dei difensori solleciti e devoti. Essi insegnano, del resto, che tanto più grave è l'offesa quanto più elevato è il grado di cultura dl chi la proferisce; convengono che il valore e l'entità dell'ingiuria diversificano secondo i luoghi, le persone,ie circostanze; ammettono che anche l'ingiuria lieve, se frequente e ripetuta, assume una gravità che può provocare la separazione, e sulla base di questi ed altri insegnamenti, traggono deduzioni e conseguenze che sono fulminanti per i mariti che offendono le con so -ti. Guai a coloro che « manifestano, anche con terzi, sospetti .sulla onestà della moglie»! L'Ingiuria è gravissima e in questo le Corti sono tutte d'accordo. Ma qualche Corte è andata più in là: e se quella idi Tranl ha sentenziato che «una querela calunniosa di adulterio contro la moglie costituisce ingiuria grave», quella di Brescia ha ritenuto ingiuria grave anche «il fatto di avere il marito domandato In corso di causa di essere ammesso a provare con testi l'adulterio della moglie ». Qualche ipercritico potrà ridire all'estremismo di questa decisione, obiettando che la pronuncia idei giudici può costituire una so prafiazlone o rappresentare una ti i Collera e dispetto Secondo qualche Corte, « eccessi » han da ritenersi le manifestazioni che ingenerano nel coniuge una continua trepidazione d'animo, ma, secondo qualche altra Corte, tali manifestazioni, perchè abbiano a costituire eccessi, han da essere di tale gravità da rendere impossibile la pace domestica e il conseguimento dei fini del matrimonio. Sevizie — insegna la Corte di Bologna !— sono « quegli atti di crudeltà verso il coniuge che, se non ne mettono in pericolo la vita, nondimeno quasi quotidianamente la tormentano », ma la Corte di Venezia inserisce fra le sevizie tutte le « violenze materiali e morali, capaci di togliere la quiete e far temere impossibile 11 maritale convivio » e la Corte di Treni, infine, con una latitudine espressa dall'indeterminatezza della locuzione, anche « ogni ingiusto maltrattamento ». La gamma, come si vede, è vastissima, ma sulla molteplicità senza fine delle Ipotesi domina la regola generale secondo cui non possono farsi rientrare fra gli eccessi le sevizie e le ingiurie, nè « gli atti e le espressioni offensi- ir Mitraglieri mimetizzati in combattimento nel la steppa, (Foto Zingarcdli). steppa, (Foto Zingarcdli). iiiiniHiiiniiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiniitiiiHiiiiMiiMiiiiiiiiiiiMiiiiniiiiiiiiMiiiiHiiiiiiiiiiMiiiiMMHiii ! barriera al trionfo della verità. Ma e preferibile nell'economia deipfiazlone o rappresentare una Dopo il quale risultato non rimarrà da venire che la fine del mondo. Una pioggia di sale p,iUna pioggia di sale rapporti coniugali, che abbia a re | stare soffocata la verità piuttosto in una località della Moravia 1 che a trionfare una obliqua mac- :hiri azione :hiri azione. Berlino, 6 febbraio. (G. T.). Si segnala da Praga che in una località della Moravia due uomini sono stati trovati morti in campagna durante una bufera di neve. L'autopsia ha stabilito che la morte non era tlo'vuta a congelamento come si era I creduto in un primo temjio, ma ! bensì al fatto che i due disgra'ziati avevano le vie respiratorie ! ostruite da contrazioni salmastre. jE' stato cosi stabilito che cmran! te questa tempesta di neve si è verificata in questa regione una pioggia di sale verosimilmente > trasportata dal vento dell'Asia, In data 13 aprile 1787, Goethe stando Lattuga Quando donna vuole. , Nella difesa dell'onore mulle- bre, 1 atteggiamento della giuria-] prudenza è improntato ad unaiestrema rigidità anche sotto altri!rleiiarrìl Se l trliirllr-i ammettono lVv,o il J;v,iffF„ ~ V«-iJSLo» «.^ che lo schiaffo e le percosse, sen-.za conseguenze, ir.*"tte da1 marl-| to alla moglie sono -ìua' *he voltaisalutari e non hanno da fornire 1 pretesto al determinarsi di una rottura fra i rnntiip-i' su. ronventro- S^riV^«fiMJÌ^i^.^J- 3T no che la qualifica di stupida, da-ita sporadicamente alla consorte, a Palermo mangia un'insalata di lattuga che « ha la delicatezza e il sapore del latte», e la sera stessa nota nel suo diario: « Ora capisco porche gli antichi la chiamavano Uietuca ». E' una delle rare volte In cui Goetheconsente a se stesso di essere spiritoso. Ma forse anche questa notazione Goethe la fece sul serio: da naturalista: da scrutatore della natura — anz' delia Natura. Alberto Savinio •vv H ' fife- «<«•»« ; •: - non è, in sé, un'offesa che conclami la colpa del marito; d'una portata atrocemente offensiva, e pari in ogni coso ai sospetti «sternati sull'onestà della consorte, sono considerati univocamente dalla giurisprudenza « il dileggio pubblico e l'avvilimento della moglie cn espressioni ledenti il suo amor proprio » ed anche, secondo la Corte dl Venezia, « 1 motti denigranti e le espressioni di disprezzo.» e, ancora, secondo la Corte di Torino, il « fatto dl rinfacciare alla moglie difetti fisici che il marito non poteva ignorare prima del matrimonio », o, secondo la Corte di Genova, « il dileggio e la proibizione del marito dl osservare i precetti della religione in cui la moglie nacque e fu educata ». E non basta. Una vecchia sentenza della Corte di Milano bolla senza pietà .un marito che « era andato dicendo agli amici di aver raggiunto il sogno della sua vita sposando una vecchia ricca» ed una più recente sentenza della Corte dl Torino un marito che part,ecipavai al conoscenti di « essersi' finalmente separato dì fatto dalla consorte ». La Corte di Casale, cui spetta anche l'iniziativa di avere dichiarato ingiuria grave per la moglie « l'Abitudine scandalosa contratta dal marito dl praticare donne di malaffare », ha risolto, ai suoi tempi, anche la delicata questione della colpa In cui incorre 11 marito che inveisce contro la moglie alla presenza' del figli. E l'ha risoci positivamente, dichiarando la colpa del marito che aveva gridato alla consorte, presente la figliolanza, « mostro e donna infame ». Ce n'è d'avanzo per convincersi che nell'atteggiamento passato ed attuale della giurisprudenza le.mogli trovano un ferreo presidio e una rigida tutela. Che, se si vuole elevare a canone giurisprudenziale una decisione della Corte di Venezia secondo cui « la sventatezza, le reazioni violente, le ingiurie banali, la civetteria pericolosa possono elevarsi al grado di colpa della moglie e dar ragione alla separazione », e da questo inferire che l'individuazione della colpa, nel caso della moglie, è affidata giudizialmente a elementi più vaporosi ed incerti che nel caso del marito, una casistica senza fine prova in effetto il contrario e legittima le deduzioni opposte. Del resto, la giurisprudenza non sbarra mal il passo all'azione delle mogli tur-turate e infelici. Se è stato deciso che le « ingiuria tra coniugi non possono influire sulla domanda dl separazione quando sono reciproche e abituali », è stato ritenuto altresì che « il fatto che la moglie abbia reagito contro le ingiurie ed 1 maltrattamenti del marito non le impedisce di chiedere la separazione per colpa di questi ». E ognuno sa che quando donna vuole... Francesco Argenta La salma di Nedo Nadi tumulata neiia tomba definitiva Chiavari, 6 febbraio. Questa mattina, alle 11, in stretta Intimità, la salma di Nedo Nodi, l'indimenticabile cameràta<prematuramente rapito allo sport, al giornalismo, alla Patria, alla fedele consorte, è stata tumulata nella tomba definitiva costruita a cura della vedova, signora Roma Nadl, e dal « Coni », nel cimitero dl Portofino Mare. La tomba, che è in granito nero di Anzola, a sarcofago dalla linea classica, degnissimo nella sua semplicità, intonatala quel rupestre asilo di pace eterna, reca la seguente epigrafe dettata dal consigliere naz. Landò Ferretti: « Qui riposa — cullato dal ritmo alterno del mare — rapito si cieli da una Fede che mai declinò — Nedo Nadi — (9 Giugno 1893 — 29 Gennaio 1940) — a diciotto anni baciato dal trionfo olimpionico — che sei volte iterò -r unico atleta al mondo — sicché per Lui la scherma — fu vigilia d'ormi opra d'arte viatico di gloria — non solo negli .stadi e sulla pedane — rinnovante le gesta dei paladini — giacché Dio Gli concesse — d'entrare vittorioso a cavallo — in Trento redenta — e di far della penna una spada ». Oggi alla Radio programma «A» (Onde- metri 203,2 283.3 - 3IW.8 - i-jo.s otW.4). Ore 12,25: OKheMra (lolla «auzouo 13,40: Musica operistica - 1^55: Cronaca (li una uar t|la del cauiinonnto di calcio - I7,;r 18,35: Musiche operettistiche - 19,35: Notlzlc sportive - 2o,30: « coloni» so"0™" ;,21 : Concerto sinfonico'dtret'" ,lal Mo Simonetta . su 45. . Vienna romantica . - «,15: Canzoni in -oga oj. orchestra trouramma '. b - (Onde mciri 221.1 • «30.2 215,5 - 491,8 - 559,7): ore pj.?5: orchestra della canzone - u.io: Rauio 'B'a - 10: Concerto sintonico diretto dal M-° A- Terroni - 20,30: «Tra v« stltl rhe ballano» 3 atti rll Rosso di * secondo - 21,50- Orchestra - 22 15: concerto • 23: Canzoni e melodie.