Il nuovo ordinamento del sindaco

Il nuovo ordinamento del sindaco Il nuovo ordinamento del sindaco Dall'organizzazione comunale a quella provinciale e nazionale - I compiti della Confederazione Unica Quartiere Gen., 30 dicembre. E' "prossima la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale d'Italia del decreto legislativo del Duce, relativo all'ordinamento sindacale, che inquadra in associazioni sindacali costituite, per ogni categoria di imprese e per la libera professione, tutti i lavoratori della Repubblica. Di tale ordinamento fu già pubblicato nei giornali il progetto per consentirne l'esaline e la discussione da parte della stampa e delle assemblee di categoria. Nella stesura del testo definitivo gli organi competenti hanno tenuto conto di tutte le proposte e osservazioni che sono apparse meritevoli di considerazione. H decreto Inizia affermando che: « Il lavoro, in ogni sua ma¬ nifestazione, costituisce la base della Repubblica Sociale Italiana. L'ordinamento sindacale realizza la partecipazione attiva dei lavoratori alla vita politica, economica e sociale dello Stato. Attraverso l'ordinamerto sindacale i lavoratori designano, le icro rappre sentanze negli organi dello Stato e negli istituti in -cui ta-li rappresentanze siano previste Per la costituzione delle associazioni sindacali viene stabilito: « L'ordinamento sindacale inquadra in associazioni sindacali, costituite per ogni categoria di imprese e per le libere professioni, tutti i lavoratori della Repubblica. Alla associazione sindacale appartengono di diritto tutti coloro che esplicano comunque la loro attività organizzativa, tecnica o esecutiva nella cate- goria per cui l'associazione stessa è costituita ». Dopo un articolo esplicativo dell' inquadramento sindacale dei dipendenti da pubbliche amministrazioni, vengono delineati gli scopi delle associazioni sindacali: « Le associazioni sindacali provvedono al la tutela degli interessi della 1 categoria per cui sono costi¬ tuite, in armonia con quelli delle altre categorie e con quelli superiori della Nazione; assicurano 1' eguaglianza giuridica tra i vari elementi della produzione e la loro intima collaborazione nell' impresa; collaborano con gli organi, dello Stato per l'aumento ed 11 perfezionamento della produzione e per la riduzione del costi; disciplinano collettivamente i rapporti di lavoro; curano l'elevazione morale e materiale, l'assistenza e l'istruzione dei lavoratori; svol- fono, in genere, tutte le altre unzioni utili al perseguimento del fini sociali della Repubblica « I lavoratori di ciascuna categoria si organizzano in sindacati comunali. I sindacati comunali si raggruppano in sindacati provinciali di categoria. I sindacati provinciali si raggruppano in sindacati nazionali di categoria. Per gli esercenti determinate attività professionali, ed in ogni caso quando il numero dei lavoratori di una stessa categoria residenti in un Comune non consente la costituzione di un ; sindacato comunale, possono costituirsi sindacati a circoscrizione diversa da quella comunale o, eventualmente, provinciali. Tali sindacati si raggruppano in sindacati provincia ., o, se a circoscrizione diversa da quella provinciale, in sindacati nazionali. « I sindacati nazionali sono costituiti con decreto del Capo dello Stato, su proposta de! Ministro per l'Economia Corporativa. Il decreto costitutivo conferisce ai sindacati nazionali la personalità giuridica e la rappresentanza legale degli interessi della categoria per cui sono costituiti. « I sindacati comunali di i categoria costituiscono l'Unio ne comunale del lavoro, della tecnica e delle arti, per la tu- |tela.unitaria degl'interessi g'eInerall del lavoro nell'ambito 1 del Comune e per la partecl1 pazione attiva dei lavoratori alla vita di questo. « Analogamente i sindacati provinciali di categoria costituiscono l'Unione provinciale del lavoro, della tecnica e delle arti. « I sindacati nazionali di ca¬ tegoria -costituiscono la Confederazione generale del lavoro, della tecnica e delle arti. « La Confederazione, anche a mezzo delle Unioni provinciali e comunali, coordina la attività delle associazioni sindacali di categoria, determinandone le direttive generali, nel quadro unitario dell* economia nazionale, conciliando gli interessi delle diverse categorie, esprimendo gli interessi generali del lavoro e quelli comuni a più categorie produttive ». . . Passando a stabilire gli organi delle associazioni sindacali di ogni grado, il decreto statuisce: « l'assemblea, il direttorio, i vice-presidenti, il presidente. « Gli statuti stabiliscono il modo di formazione degii organi collegiali. Il numero dei vice-presidenti, il modo di elezione di questi e del presidente, nonché la competenza dei vari organi. « I sindacati di categoria sono ordinati in distinte sezioni di lavoratori esplicanti attività tecnica ed esecutiva. Ogni sezione ha una propria assemblea e un proprio direttorio. I direttori delle singole sezioni riuniti formano il direttorio del sindacato. In ogni unità aziendale con almeno 20 lavoratori possono essere costituite commissioni interne di lavoratori. « Le commissioni sono formate di sei lavoratori se 1 dipendenti dell' impresa, che prestano la loro opera nell'unità aziendale non sono più di 500; di 9 lavoratori se sono più di 500. I componenti delle commissioni, che durano in carica un anno e sono rieleggibili, vengono eletti con votazione diretta e segreta da tutti i lavoratori dell'unità aziendale che abbiano almeno 18 anni di età ». Con decreto del Capo dello Stato, da emanarsi su proposta del Ministro per l'Economia Corporativa, di concerto con i Ministri interessati, saranno stabilite le disposizioni per il coordinamento di quanto previsto dal presente decreto con tutte le norme che regolano la materia del lavoro, che saranno sottoposte alla necessità di revisione, e con ogni altra legge dello Stato. Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale d'Italia e, munito del sigillo dello Stato, inserito nella Raccolta Ufficiala d*lle Leggi e dei Decreti.

Persone citate: Duce