Un decreto del Capo della Provincia sancisce una più rigida disciplina nella distribuzione del pane

Un decreto del Capo della Provincia sancisce una più rigida disciplina nella distribuzione del pane Un decreto del Capo della Provincia sancisce una più rigida disciplina nella distribuzione del pane ^f 11 Capo della Provincia, esaminate le particolari difficolta dei momento, specie per quanto riflette la disponibillto. di cereali per la panificazione; considerata la necessità deìfn piti rigida disciplina nella distribuzione del ! pane, ed allo scopo di evitine qualsiasi dannoso spreco o dispersióne di disponibilità, decreta,: Art. 1. — E' proibita ai panificatori ed alle rivendite In distribuzione di farina di grano in sostituzione di pane. Art. 2. — E' proibito ni panificatori ed alle rivendite di consegnare pane ai consumatori che presentano tagliandi di prelievo con data non corrispondente al giorno in cui ha luoco la distribuzione 1 buoni ritirati giornalmente dorranno essere conteggiati ed immessi in busta chiusa, sulla quale verrà -trascritto il numero dei buoni contenuti. Giornalmente jl numero dei buoni ritirati dovrà essere trascritto su appòsito registro da ritirarsi presso l'Ufficio Annonario Comunale e debitamente vistato dal Podestà Art. 3 — E' proibito 11 prelievo del pnyne con tagliandi di prelevamento sciolti; il panificatore 0 Ir* rivendita dovrà staccare i singoli tagliandi dal troncone deli la carta annonaria ed accertarsi se la medesima porta i! bollo comprovante l'avvenuta revisione da parte dell'Ufficio Annonario, Art. 4. — I panettieri e le rivendite non possono consegnare pane in cambili di tagliandi di prelevamento staccati da carte annonarie rilasciato da altri Comuni. Il prelievo di pane con carte annonarie rilasciate da altrj Comuni dovrà essere effettuato dai consumatori presso spacci appositamente autorizzati ai quali dovranno fare capo anche eli alberghi, i ristoranti e le trattorie. Art 5. — K proibita la. fabbricazione di pane per conto di terzi con farina non abburattata al- 1 88 V Art. 6. — T panificatori che stonano pane per conto terzi devono dare una resa pari a! 120 <?.,. Art. 7. — I contravventori al presente decreto saranno puniti con rimmediato ritiro della licenza d'esercizio salvo le ulteriori pe-j nalità previste dalle leg/gi vigenti. Art. 8. — teli organi di vigilanza sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto j |