Le locazioni agrarie

Le locazioni agrarie Le locazioni agrarie I giornali di categoria hanno già pubblicato il decreto governativo che unifica e consacra la perequazione economica dei contratti di affittanza agraria. Jl decreto rende quindi giustizia alle legittime aspirazioni dei locatori, a favore delle qwili questo quotidiano, soppesandone più degli altri l'importanza e l'urgenza, s-pezzò la classica lancia. Della qual cosa ora siamo, naturalmente, lieti. E più lo saremmo se il decreto, facendo una volta tanto eccezione alla tradizione, costituisse per gli interessati una facile lettura e non una fatica interpretativa. Che molti trovino difficoltà ad intcrpretailo lo comprovano le molte domande di delucidazione che ci vengono rivolte. Rispondiamo, in una, a tutte. Jl decreto in esame che regola la proroga degli affitti dei fondi rustici, ed elimina le sperequazioni esistenti nalla statura dei canoni, andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione sulla «.Gazzetta Uf.ficiule ». Le domande intese ad ottenerne la revisione dovranno esaere presentate alle Commissioni paritetiche provinciali entro, e non oltre, novanta giorni dalla data dì pubblicazione ufficiale del decreto. I coni tratti di affìtto che prevedono il pagamento di un canone in denaro possono su richiesta delle parti contraenti essere commutati in contratti con canone a riferimento. Viceversa nessuna revisione è ammessa per i canoni già in natuta o a riferimento, a meno che non sia dimostrato che essi sono inferiori o superiori d'oltre un terzo alla media dei canoni correnti al 5 attorte 191C mi mercato de- gli affitti dei fondi consimili e locali. La commutazione dei canoni in denaro in canoni a riferintento è basata sui prodotti fondamentali del fondo affittato. La misura dei quali peto non è identica, ma si ricollega alla proporzione media consuetudinaria in cui le colture inerenti a tali prodotti risultano praticate nei fondi analoghi della zona. Se, ad es., il grano occupa un quarto della superficie, esso interverrà per il 25 per cento nel conteggio. Così comparativamente per gli altri prodotti. Stabilite le proporzioni colturali, le quantità dei prodotti correlativi saranno desunte per divisione, di cui il canone in denaro è il dividendo e il prezzo d'ogni prodotto, al 5 ottobre 19S6 0 all'infima data di stipulazione o revisione, il divisore. Il canone di affitto corrisponderà annualmente alla quantità dei prodotti — così determinata — valutata ai prezzi ufficiali. I quali per l'anno in corso, e fino a nuova eventuale revisione, sono quelli decretati, il SI maggio u. s. e cioè L. 3!i0 per il grano. 270 per il risone, 250 per il mais, ecc., revocati essendo 1 premi, già in vigore negli anni passati, a beneficio esclusivo dei conduttori. Infatti il prezzo del grano è costituito dal valore di attribuzione del prodotto (2H0J e dalla quota integrativa statale (90). Per quanto il decreto non lo dica, tuttavia è concessa al locatore, se costretto, la possibilità di ritirare i prodotti che costituiscono il canone in natura c di consegnarli direttamente all'ammasso, per avere la liquidazione dell'importa a prezzi ufficiali. Se così non fosse, verrebbe creata una grave sperequazione fra i contratti di affitto con canoni a riferimento e quelli con canone in natura. Un provvedimento legislativo ispirato ad un criterio di giustizia non può, evidentemente, lasciare zone d'ombra e ttacce d'assurdità. e. b.