IL VINO

IL VINO IL VINO // le prezzo delle uve « // movimento fra Provincie -- / diritti dei produttori •li Ministero deH Agncoltu-|Quartier Gen., 31 agosto. 1ra, di intesa con il Commissariato nazionale dei prezzi, ha diramato alle sezioni provin cialì dell' alimentazione le norme fondamentali sulle quali imposterà la disciplina del mercato delle uve e del vino di prossimo raccolto. Secondo eiueste norme è prevista la méssa a disposizione del Mi nistero degli stabilimenti vlni coli aventi una capacità di la vorazione e di incantinamento non inferiore a mille ettolitri di vino. Tali stabilimenti sa ranno considerati some princi- Pai! agli effetti dell'ammasso ! W? vino e dove sarà r.ece.ssa- j fio assicurarne la lavorazione\ m pieno sarà fatto obbligo di ^"^«g ■ uw da par- [\'"e piodutton deiU sona cornei mine. Il muo jirodotto presso altre. cantine, di minore capacità,| considerate come sussidiane 1 'lel P»' vicino stabilimento pnncipale cui sai anno ^bbi- nate, vena sottoposto all ani-j giuridico. Il prezzo elei- ; Meuve destinate ala vinifica- £°«e. d. .ciuaLs'as| qualità e, ™adl° 'n «W 9* a.' B^'ìo 2ue-i che ino per quintale, bara con-: sentita soltanto la produzionei»e\ vmo "j normale consumo, ; ,i , , ■ t àel \euvut, del moscato spu- mante, dei \ini linunrnai arn-'mante, dei vini liquorosi aro malici (moscato, aleatico e malvasia aromatica) e dei vi- ^fcelti destinati aJl'invecchia-imento ma se si eccettua il vi- fSS '™ i« l,rotlluzlo,ne de" |Ui altri quattro Uni di vino contir.-entala nei limiti fis-,satì dal Ministero. Rimane vietata la. produzio- jn rìdi fiili-.Hi Hnlnl Hi nini-li ne dei filtrati dolci, di mosti muti e concentrali, di semi dolci, di aperitivi a base di vino. di spumanti e vini spu manti con aromatici. La nuova produzione di vino e di \nnac- ce, nonché le vecchie giacen-ze, devono essere reg'*nmen- te denunciate. Ai produttori è riconoscili- to il diritto di trattenere il vi- no pt u|tsumo familiare I ettolitro a persona; ma è vie-{ato rac*uj'sto di uve,e mosti nella misura massima di un per la preparazione di vini de stanati al consumo familiare. Tutto il vino prodotto e denunciato, ad esclusione di quello spettante al produttore per il consumo familiare, deve rite- nersi vincolato a favore del Ministero dell'Agricoltura e deve essere ceduto alle ditte autorizzate ad acquistarlo. Il vino non denunciato verrà confiscato senza pregiudizio di altre sanzioni penali. Il movimento del vino fra le singole province sarà rego- j„(o.:S"tinse a "tifard nrestàbi 80 Ministero d™l?À^co- ' dal mediante il ritoW di ™£, «,mdS^Kva « tSSmèX ™im. gaLTdSeM,. ^ deficitarie sarà affidata un Consorz\0 provinciale importatore costituito fra le c]ille autorizzate dalla sezione dell'alimentazione Ad ogni p,-0Vincia s-irà assegnato un intingente di vino per il consuni0 j0Rale e ne sarà regolata la distribuzione dando assoluta precedenza al lavoratori. L'ini „lis?icme al consumo sarà con80ntila solo per u vino di tipo unicri con 9' radi di aiC05i, nonche p„r a vermut lì moscat0 spumanfp ed j vini li oi.fi.wj n Riiiiciiiir quorosl aromatici 1 t ... ..... 8Vincolati per la vendita con frollala al consumo attraverso gii spacci cooperativi e per al (re particolari destinazioni. Il p,.ez'zo ,,e, vino di tipo unjco resta fissato in lire 9fTal gra- jdo alcool ettolitro (ettogradn i. _ ■ • •• ■ . .. ^ . .... _ j inteso assicurare una più larga , disponibilità di vino comune, jresa necessaria dali'occupazioj ne nemica di regioni maggior- niente vinicole e per sopperire alle esigenze delle masse lavoI latraci. I vini scelti, invece, clip sono vincolati anch'essi a favore lei Ministero, potranno essere franco stabilimento di vinificazione. Con la restrizione dei tipi speciali di vino, di cui è consentita la preparazione, il Ministero dell'Agricoltura ha