Grano ai residenti in Provincia per la confezione diretta del pane

Grano ai residenti in Provincia per la confezione diretta del pane DAL V AGOSTO PROSSIMO Grano ai residenti in Provincia per la confezione diretta del pane Le norme per l'assegnazione e la macinazione Il facoltativo ritiro dei quantitativi individuali |»« eventuali aumenti di va " - e La S.L.P.R.A.L. comunica: Il cupi) drìlu Provincia l'irsi, dente visto l'articolo 19 Uri t. v. del/a Legge. Provinciale c Comunale in considerazione dell'attuale situazione generale itrlla Provincia, ulto scopo di disporre un più facile approvvigionamento di alcune categorie di consumatoti decreta -, Art. l. — .1 partire dal l.o aijn. slo p. r. I consumatori annonariamente residenti nei Comuni della Provincia esetiu , il capoluogo arraniw Incolla di versare la carla annonaria per pane di cui sono In possesso uU'Ulllclo Annonario Coni a nule che l'ha rilasciata. Art. — L'UtticlQ Annonario asporterà dalle carte del generi razionati ì buoni prelevamento pane \non quelli per generi da minestra) e rilasciati Ouonl per Il prelevamento presso magazzini di ammasso o presso i produttori del seguenti quantitativi di grimo i guati rappresenteranno l'auto, sufficienza del consumatore per mesi sei e cioè dal l.o agosto al :il gennaio 11)45; a) per le carie annonarie rappresentanti razioni, da gr. 200 kg. 49; li) !c/., id., Id. gr. 275 kg. 50; C) Id., id., id. gr. 375 kg. 80. Art. 3. — L'Ufficio Annonario rilascimi la liullelta di macinazione con la quale sarà autorizzatili la macinazione del quantitativo jtìi grano assegnato a ciascun gruppo laminare. Art. 4. — Nessuna assegnazione di grano potrà essere latta in corrispettivo di versamento di carte annonarie supplementari, te anali continueranno ad avere valore e saranno rilasciate anche, in avvenire. •Art. 5, — Nell'eventualità che a seguilo ed a conclusione del nuovo raccolto e all'accertamento delle disponibilità vengano alimeli late, le razioni di normale consumo, a coloro che hanno ricevalo Il grano sarà corrisposta una nuova assegnazione in raffio- Art. 6. — E' assolutamente vie lato agli Uffici Annonari di effe! lume assegnazioni di grano contro ritiro di carte annonarie rilasciale da altri Comuni. Art. 7. — Per la macinazione vale quanto stabilito dalia circolare A'. 130 del l'i giugno relativa atte norme per il rilascio e l'uso delta bolletta di macinazione per la campagna 1944-45. La molllnra del grano può essere temporaneamente ellelluala anche dal mulini industriali sia a tenero che a giallo attrezzali per ìa macinazione del grano, tanto per i mulini aperti ette per quelli eschisi ital plano nazionale. Art. 8. — Le presenti norme .colgono per lutti l Comuni della j Provincia escluso 11 capoluogo. Sono state inviale ai Comuni te norme per l'applicazione cscailira del decreto slesso.