Minimi di paga e indennità di presenza

Minimi di paga e indennità di presenza Minimi di paga e indennità di presenza Il Commissario dell'Unione Provinciale Lavoratori dell'Indùtrla partecipa, nel notiziario sindiacale. che in un recente accordo stipulato, presso la sede del Commissariato Nazionale del Lavoro, è sitato convenuto che alle ragazze di età inferiore ai 16 anni, occupale presso stab'linient. meccanici e metallurgici, deve essere corrisposta, una paga oraria in misura pari al 45 per cento del minimo contrattuale del manovale specializzato di età superiore ai 18 anni. Per la nostra provincia, essendo la paga minima del manovale siK'clallzzalo stabilita In L. 11,9? orarie (escluso l'aumento del 30 per cento) alle ragazze di età inferiore ai 16 anni, dev'essere corrisposta, per gli stabilimenti con sede in città, la. paga minima oraria di L. 1.45, anziché di L. 1,24 mentre per gli stabilimenti con sede in provincia la paga minima oraria è ili L. 1,34, anziché, di L. 1.07. Alle operale di età inferiore ai 16 anni sono pertanto dovuti, per il periodo che intercorre dal 28 ottobre al 22' novembre 1945; gli arretrati. Per gli operai lavoranti ad orario ridotto, il Commissario precisa, che l'integrazione del 75 per cento dev'essere corrisposta oltrei che sul salario anche sull'indenni tà giornaliera di presenza, tane» do conto dell'aumento ad essa pollato dal l.o dicembre 1943. a