Le ferie ai lavoratori dell'industria

Le ferie ai lavoratori dell'industria Le ferie ai lavoratori dell'industria Il minimo settimanale assicurato anche durante il riposo annuale Un accordo è stato stipulato fra l'Unione negli industriali e l'Unione dei lavoratori dell'industria, in materia, di ferie; escono il testo: Art. 1. - La garanzia del minimo settimanale di cui all'art. 2 del contratto 22 novembre 1943 ha effetto anche nei periodi di ferie. Salvo preventivi accordi in comtrario tra le Organizzazioni sindacali le ferie debbono essere concesse continuativamente in un unico periodo. Art. 2. - Per il lavoratore che, l'epoca in cui vengono normalmente concesse le ferie collettive, non ab-hiai maturato il diritto al godimento dell'intero periodo delle ferie stesse, la garanzia del mimmo settimanale agira integralmente per la parte che si riferisce al minor periodo di ferie al quale egli ha effettivamente diritto mentre il rimanente periodo di forzata sospensione dal lavoro verrà, retribuito con il 50 per cento della differenza mancante al raggiungimento del minimo etesso. Art. 3. • Qualora per ditpoeizione di Autorità o per accordo intervenuto tra le competenti Organizzazioni sindacali, 11 godimento delle ferie collettive venisse stabilito con anticipazione sull'epoca normale, ai lavoratori dette ferie verranno liquidate effettuando i conteggi come se il godimento si verificaeso in epoca normale. Resta tuttavia ferma alla ditta, in cobo di anticipata risoluzione del rapporto di lavoro, la facoltà di trattenere sulle spettanze del lavoratore l'importo delle giornate di ferie corrisposte in più, in relazione alla minor anzianità di servizio effettivamente maturata dal lavoratore. rplldldricpiirsèvnsHttuOaspcptdnAlrnztnvmntfcIIIIIIIIIIIIIIIIItlllllllllllllllllllllllllIllllllllllilllllll Art. 4. - Nella eventualità di variazioni che potessero essere apportate all'istituto delle ferie nel lasso di tempo intercorrente fra l'amticipato ed il normale periodo di godimento delle ferie stesse, ai lavoratori di cui al primo comma del precedente articolo verrà corrisposto il conguaglio fra il percepito e qtianto avrebbero dovuto percepire se avessero usufruito delie ferie nell'epoca normale. Nel primo articolo si 6 ritenuto indispensahile stabilire che la garanzia! minima settimanale venisse estesa al periodo di ferie. Come è noto, l'art. 2109 del Codice Civile stabilisce che il periodo annuale di ferie retribuite debba essere « possibilmente continuativo ». H secondo capoverso del primo articolo dell'accordo stabilisce che tale possibilità sia subordinata ad un preventivo accordo tra. le due Organizzazioni e non più lasciata all'arbitrio dell'Azienda. Per quest'anmo essendosi verificata improvvisamente la necessità di concedere le ferie e non essendo stato possibile diramare tempestivamente le opportune istruzioni, potrà darsi l'eventualità che le ferie siano concesse in due o più periodi. Anche in tal caso però avendo l'accordo rigore dal lo marzo corrente occorrerà che i conteggi sciano effettuati in modo che dal frazionamento non derivi ai lavoratori alcun danno di carattere economico. • Infine gli articoli 3 e 4 provvedono a che l'anticipato godimento delle ferie non rechi alcun nocumento al lavoratore che, d'autorità, sia costretto a non usufruire del periodo feriale in epoca normale. lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllMIIIIIIIIIIIItlll