L'indennità di presenza

L'indennità di presenza L'indennità di presenza al lavoratori del Commercio Con sentenza dello scorso dicembre, in causa Kobelln. contro Casalegno, il Pretore di Torino ha confermato l'obbligo delle az ir mi e commerciali di anticipare ai propri dipendenti l'indennità goirnaliera di presenza sino a. funzionamento della costituenda Ca*ea di Integrazione. La sentenza assume particolare valore In quanto la Ditta convenuta sosteneva che, dovendo la detta indennità essere a carico della Cassa Integrazione e fluitando che detta _Ca*>sa non sarebbe stata costituita, essa non poteva essere tenuta ad anticiparla <r sinc dici. Il Pretore non ha ritenuto validi i motivi addotti dalla Ditta ed na sentenziato che <è bensì vero che ancora attualmente la Cassa non provvede al rimborso de']e indennità anticipate dai datori di lavoro ma la Cassa in parola è già stata costituita dallo stesso contratto collettivo 'art. 5"! che ha previsto l'amministrazione dell'Ente e determinato i poteri del Comitato. Non è lecito quindi affermare che la Cassa non veirà costituita. Posto quindi che il contratto collettivo non fl«sa alcun termine per l'inizio della corresponsione diretta delle indennità da parte della Ca=sa. i datori di lavoro non possono ritenersi autorizzati a sospendere l'anticipazione ». La sentenza, adunque, assume particolare importanza in quanto elimina ogni dubbio sulla pretesa asserzione di taluni datori di lavoro di non dover più provvedere alla anticipazione delle sopraddette indennità giornaliere di presenza i-ino a quando la Cassa Integrazione non sarà entrata in funzione.

Persone citate: Casalegno

Luoghi citati: Torino