Obbligo di denuncia dei prodotti petroliferi

Obbligo di denuncia dei prodotti petroliferi Obbligo di denuncia dei prodotti petroliferi ,rali sti; Sede del Governo, 18 gennaio. Il Ministero dell'Economia Corporativa ha emanato un decreto che dispone l'obbligo della denuncia a chiunque detenga a qualsiasi titolo prodotti petroliferi ed affini per un quantitativo complessivo pari o superiore a Kg. 100. I prodotti che d-evono e i sere denunziati sono i seguenti: 1) olio minerale greggio e semilavorato; 2) benzina (comprese le benzine speciali); 3 gasolio; 4) petrolio carburante ed illuminante; 5) benzolo carburante; 6) alcool carburante; 7) olio combustibile di qualsiasi tipo; 8) qualsiasi miscela dei prodotti menzionati dall'uno al sette; 9) acquaragia minerale, benzina olvente ed altri solventi petroliferi; 10) olii minerali lubrificanti; 11) olio per trasformatori; 12) olii di vaselina; 13) olii emulsionagli; 14) grassi ed olii composti in genere contenenti olii mine-' 15) olii lubrificanti esau- 16) paraffina, ceiesina ed ozokerite; 17) vaseline; 18) bitumi. Odoro che detengono i prodotti stessi per usi diretti delle proprie aziende potranno utilizzare i prodotti denunciati esclusivamente per il loro "armale fabbisogno, con divieto di cederli 0 vince l.arli all'uso di terzi.