Il nuovo blocco dei prezzi

Il nuovo blocco dei prezzi Per la tutela dei salari e la difesa del piccolo consumatore Il nuovo blocco dei prezzi Istituzióne di Commissioni provinciali dei prezzi incaricate di accertare i reati e applicare le sanzioni di carattere amministrativo - Sentenze per direttissima e senza appello - Per i nnovl prezzi massimi Fatile del produttore non pnò superare l'otto per cento Multe fino a un milione e confisca dei beni per i colpevoli Il Decreto del Duce l»Il Duce della Repubblica So-1 Kciale Italiana, Capo del Gover- SKifacno, visto il D. L. 22 ciorile 1943 XXI N. 245, con cui" sono state coordinate le norme penali vforelative alla disciplina dèi con- xsumi; visto il decreto del Gom- Jtì1 lilacmissario nazionale dei prezzi in data 7 gennaio 1944-XXII; ritenuta la necessità urgente ed assoluta, per causa di guerra, di procedere ad opportune modificazioni delle deposizioni contenute nel citato D. L. 22 aprile 1943-XXI N. 245 e nel decreto del Commissario nazionale dei prezzi del 7 gennaio 1944-XXII, stabilendo nuove sanzioni di carattere amministrativo di immediata esecuzione e rinvigorendo la repressione penale; su proposta del Ministro di Giustizia, d'intessi con il Ministro per l'Interno, con il Ministro per le Finanze a con il Commissario nazionale dei prezzi, ha emanato il seguente Decreto: Art. 1. - Presso ogni prefettura è istituita una Commissione provinciale dei prezzi presieduta dal Capo della Provincia e composta dal Direttore della Sepreil, dal Direttore del Consiglio Provinciale dell'Economia, dal Segretario del Fascio del capoluogo e dal rappresentante dell organizzazione provinciale della Confederazione general» del lavoro, della tecnica e delle «rti. Segretario della commissione è il Capo dell'Ufficio Provinciale dì vigilanza prezzi. Art. 2. - Il verbale di denunzia per i reati preveduti dal D. Li. 22 aprile 1943-XXI è trasmesso dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziarie! alla Commissione provinciale dei prezzi. La Commissione, compiuti gli opportuni accertamenti, se riconosce che il fatto non sussiste o non presenta FU estremi del reato, dispone archiviazione della denunzia, senza rimetterla all'autorità giudiziaria. In caso diverso, applica al denunziato le seguenti sanzioni di caratere amministrativo: a) per i casi meno gravi: quelle previste dall'art. 23 del D. L. 22 aprile 1943-XXI numero 245 e la pena pecuniaria fino a L. 50 mila; b) per i casi più gravi: la pena pecuniaria da li, 50 mila a L. 1 milione, la> chiusura definitiva dell'esercizio con conseguente revoca della licenza, il sequestro dell'azienda con conseguente nomina di un commissario di gestione da parte del Capo della Provincia. Qualora il sequestro della azienda non appaia sufficiente in vista della gravità del fatto, il sequestro potrà essere esteso in tutto, o in parte, al patrimonio del denunziato. Gli atti devono essere trasmessi all'autorità giudiziaria competente per il normale procedimento, salvo che nell'ipotesi prevista dal capoverso dell'airt. 9 del D. L. 9 agosto 1943, per il quale è data facoltà alla Commissione di inoltrare o meno la denunzia alla autori tà giudiziaria. Art. S. - In base» a proprli accertamenti e quando ricorrono motivi di particolare urgenza e gravità, il Commissa rio nazionale dei prezzi avoca a sé l'applicazione delle sanzioni amministrative sopra indicate nella misura e con le modalità stabilite Art. 4. — Le somme sequestrate sono vergate in apposito conto corrente, pres.-o la Banca d'Italia, intestato al Capo ciplla Provincia. In caso di mancato pagamento delle pene pecuniarie, si procede al se questo) sulla casa, sul negozio, sullo stabilimento e sul podere dell'esequato. sui suoi crediti e al l'iscrizione Ipotecaria sugli immobili di sua proprietà. I beni sequestrati sono affidati ad un se- tuestratario nominato dall'Intenente di Finanza. Art. 5. — Nell'ipotesi di cui al capoverso dell'art. 9 del. D. L. 22 aprile 1943-XXI, n. 245. e quando non segue l'inoltro della denun. zia all'autorità giudiziaria, le sanzioni comminate diventano deftni•tive: le somme esatte sono immediatamente confiscate. Si procede alla vendita giudiziaria dei beni eventualmente sequestrati. L'importo delle somme ricavate è devoluto, con decreto del Capo della Provincia, ad opera di pubblica assistenza, salvo al Commissario nazionale dei prezzi la facoltà di disporre diversamente. Negli altri casi, se è stata pronunziata sentenza di condanna, la somma già pagata dal colpevole in forza della decisione della Commissione viene scomputata dalla pena irrogata dalla sentenza di condanna a titolo di multa o di ammenda, nonché a titolo di sanzione civile ai sensi dell'art, 21 del D L. 22 aprile 1943-XXI, n. 245. Se e stata pronunziata sentenza di proscioglimento, le sanzioni amministrative decadono^ Art. 6. - Il Caipo della Provincia, quando lo ritenga necessario, può istituire nei Comuni con non meno di 30 mila abitanti, delle commissioni comunali dei prezzi composte di quattro membri da lui nominati e presiedute da un funzionario di prefettura da lui delegato. Le commissioni comunali possono, con decisione, non soggetta ad impugnazione, applicare soltanto le sanzioni al cui all'art. 2) lett a». Art 7 — li massimo delle m-uite per ideati di cui al D. L. 22 apriler1943-XXI numero 245, i di L. 100 mila; i limiti ed i minimi fissati nello stesso decreto per i singoli reati sono raddoppiati; eccezione fatta per l'art. 9, rimane fermo il disposto dell'art. 20. Art. 8. — Per giuoicare i reati previsti dal presente decreto, il tribunale ordinano è composto dal presidente, da un fiudice e da un esperto, seeio dal presidente tra quelli de- IobtevocgpletsdssdspbcC'isletnndntlpstemadsipp1CppXmlSd1mgsgdcpt1stMmmdqdsd1deEpsdvaNvdCe l»i?&<Ssar?dSS,SS: 1 KBLFTffiSS* de5AliI?en SKPSft*. esperto chiamato a ifar parte del collegio giudicante presta giuramento da- vanti al presidente, secondo la formula seguente : « Giuro di x™ • aegue JtìSffift* con coadenza ed 1 ligenza e nel solo interesse della giustizia i doveri dell'ufficio che mi viene affidato ». Art. 9. -— L'ufficio di esperto è e è i a e , à l 0 n a n a a e e l a , a o i a e e rn e e o, e l oee- nal 2 nn. niee ni mea a o di ri nà lea a nai 2 aoioeoa odi inui oe, on». elal u i lo ane r i e è un eie- Iobbligatorio, A colui che non Intervenga, senza giustificato motivo, all'udienza- fissata, si applica disposizione dell'art, 32, secondo i-ommn del D, L. 31 maggio 1943-XXI, n. 1073. Agli esperti dovuta un'indennità di L. 50 per ogni giorno in cui esercitano le loro funzioni. A quelli che pretano servizio fuori della loro residenza spettano, inoltre, la indennità di soggiorno e il rimborso delle spese dì viaggio nella misura stabilita per i giudici di grado sesto. Art. io. — Rispetto agli esperti si osservano, in quanto siano ap plicabili, le norme sull'incompati bilità, astensione e ricusazione d: cui agli art. 61 e seguenti del C'.P.P. La cognizione dei motivi di incompatibilità, astensione e ricu sazione degli esperti spetta a col legio composto dei foli macistra ti, che decide con provvedimento non soggetto nd impugnazione. Art. 11. — Avanti al tribù naie si procede con giudizio direttissimo. Il pretore pronuncia decreto penale, se ritiene di poter applicare la sola pena pecuniaria, altrimenti procede con giudizio direttissimo. Il termine di cui all'articolo 503 C. P. P. non può essere accordato. Art. 12. — Le sentenze del magistrato non sono soggette ad impugnazione. Art. 13. — E' abrogata ogni disposizione contraria al presente decreto, o con questo incompatibile. Le nuove norme Il Commissario nazionale dei prezzi, visto il decreto del Capo dello St'?;to 6 dicembre 1943-XXII, che istituisce il Commissariato nazionale dei prezzi; visto il decreto del Capo dello Stato 7 gennaio 1944XXII che attribuisce al Commissario nazionale dei prezzi le facoltà conferite ai Ministri Segretari di Stato con decreti del Capo dello Stato 8 ottobre 1943-XXI; visto il D. L. H marzo 1943 N. 100 che proroga fino a sei mesi dopo la cessazione dell'attuale stato di guerra, il blc-cco dei prezzi, delle merci,, dei servizi, delle costruzioni edilizie e degli impianti industriali e degli affitti, di cui al D. L. 12 marzo 1941 N. 142; ritenuta la necessità urgente di regolare la materia dei prezzi, d intesei con il Ministro della Giustizia, ha emanato il seguente decreto: Art. 1. — I prezzi massimi legalmente validi dei prodotti agricoli e alimentari, nonqhè dei prodotti industriali e dei servizi, sono quelli già stabiliti con decreti e circolari di data anteriore «1 6 dicembre 1943 - XXII, rispettivamente del Ministero dell'Agricoltura e Foreste e del Ministero della Economia Corporativa; per i prezzi di tutti gli altri beni e servizi menzionati nell'art. 1 del D. L. 12 marzo 1941 N. 142, valgono le disposizioni di cui al D. L. 11 marzo 1943-XXI, N. 100. Art. 2. - La fissazione o la variazione del prezzi massimi di cui all'art. 2 del decreto del Capo dello Sfato del 6 dicembre 1943-XXII è stabilita con decreti del Commissario nazionale dei prezzi. Le richieste di revisione dei prezzi dovranno essere presentate alle amministrazioni o •a.ssocia'zioni pubbliche competenti, od alle associazioni sindacali direttamente al Commissariato nazionale dei prezzi. Questo potrà provvedere alla fissazione del nuovo prezzo, quando sia riconosciuto che variazioni ufficiali nei vari elementi del costo di produzione e della distribuzione e del servizio sono inter venute dalla data del blocco o della fissazione del prezzo da rivedersi. Art. S. - Chiunque ponga in vendita merci o compia servizi a prezzi superiori a quelli stabiliti secondo le disposizioni dell'art. 1 del presente decreto o a quelli fissati dal Commissario nazionale dei prezzi è,punito con la pena prevista dal D. L. 22 aprile 1943-XXI, N. 245 e con le sanzioni punitive amministratwe previste dal decreto del Capo dello Stato 7 gennaio 1944-XXII. Art. 4. - Per i prodotti industriali, i cui prezzi non siano stati mai fissati ufficialmente, il prezzo di vendita del produttore non dovrà superare il prezzo di costo computato secondo le relative, prescrizioni emanate dal Commissario nazionale dei prezzi, e, in ogni caso, non dovrà superare il costo complessivo effettivamente sostenuto dal produttore, più l'equo profitto cne non dovrà mal eccedere la misura dell'8 per cento. Il calcolo del costo complessivo, della valutazione delle materie prime e accessori incorporati nel prodotto, della mano d'opera impiegata e di tutti gli altri elementi componenti il costo, dovrà essere fatto sulla base delle relative quotazioni ufficialmente stabilite e vigenti all'atto della produzione. Art. r>. - Se dagli accertamenti che potranno essere disposti aziendalmente dal Commissario nazionale dei prezzi, con propri! tecnici o in qualunque altro modo, risulterà, che i prezzi di vendita di cui ali articolo precedente sono ecces¬ siprcoteredeNlebdXnfidl'peti1mpsIsclpslzpSmszimoppcplpnptecneicsCpgPpsicnClcatcmicdcd i e e à i e a a i e 1 , i , a i l n i sivamente elevati rispetto al prezzo di costo calcolato secondo le disposizioni richiamate, il fatto sarà considerato reato punibile secondo l'art. 18 del D. L. 12 aprile 1943-XXI, N. 245 salvo l'applicazione delle sanzioni cmmiriistrative stabilite con decreto del Capo dello Stato 7 gennaio 1944XXII. Art. 6. — Per i prodotti che non abbiano avuto finora la fissazione ufficiale del prezzo di vendita, i commercianti all'ingrosso e al dettaglio non potranno variwe il prezzo da essi fatto per gli stessi prodotti alla data del l.o gennaio 1943.-XXI, se non del solo aumento che ad essi sia stato applicato dal produttore, successivamente alla d?ita medesima. I rivenditori dovranno essere sempre in grado di giustificare con adeguata documentazione le differenze aggiunte come sopra. Per le infrazioni relative si applicano le pene dì cui al l'articolo precedente. Art. 7. — Il listino dei prezzi dei prodotti alimentari, compilato periodicamente dalle Sezioni provinciali della Alimentazione, deve essere esposto visibilmente in ogni negozio o spaccio di vendita. Tutti i prodotti in vendita, sia alimentari che d'abbigliamento, o merci varie, anche se compresi in un listino ufficiale dei prezzi esposto ed pubblico a cura del rivenditore, debbono portare l'unito cartellino con l'indicazione del rispettivo prezzo di vendita. Le infrazioni a queste disposizioni sono punite secondo quanto stabilito dal D. L. » gennaio 1923. ddtsgTslbicdbigcfdciIl nuovo blocco dei prezzi ed il decreto del Duce con cui si inaspriscono le sanzioni e si istituisce uno speciale e più rapido meccanismo di indagine e di giudizio a carico dei contravventori viene a seguito della costituzione del Commissariato nazionale dei prezzi, creato come conseguenza del caos verificatosi in questo basilare settore della vita e dell'economia del Paese e col preciso incarico di riportarvi ordine e disciplina. In tale campo, fin dall'inizio della guerra, non si può dire che tutto sia proceduto soddisfacentemente, ma, fino al 25 luglio, gli aumenti e le evasioni erano stati contenuti in determinati limiti di una certa sopportabilità, almeno nei generi di prima necessità. Con la « libertà » di Badoglio la situazione è esplosa e la corsa in salita dei prezzi ha assunto una velocità addirittura vertiginosa, con quali conseguenze per i bilanci familiari Sei lavoratori a piccolo e medio reddito è facile immaginare. Industriali, grandi commercianti, grossisti, capitalisti, alti stipendi si videro offerta la più ampia facoltà e possibilità di speculazione e di compra-vendita in « borsa nera ». Per loro, la « libertà dei 45 giorni » andava benissimo. Per gli altri, per la massa lavoratrice, restava la « libertà » di morire di fame. Riassunte le redini del governo, il Duce, frammezzo alle colossali difficoltà conseguenti alla capitolazione, ia subito posto tra i suoi programmi il ristabilimento d'un sano equilibrio fra salari e prezzi ed ha dato vita ai due Commissariati destinati ad organizzare le due branche dei lavoro, della 'produzione, del rifornimento e dell'alimentazione nazionali. I ritocchi salariali sono stati un primo passo per, ade. guarsì alla nuova situazione. Tali miglioramenti, però, e lo si è detto scritto e constatato le mille volte, a nulla varrebbero se non si procedesse ad infrenare inflessibilmente la corsa dei prezzi. Di qui i due decreti odierni ed il nuovo blocco. Le norme sono precise e ineludibili; le sanzioni sono gravissime, poiché, oltre al carcere, c'è di mezzo la multa fino ai milione e la confisca di tutti gli utili e i beni dei colpevoli; pratiche, indagini, istruttorie, giudizi sono svel¬ titi, facilitati, rinnovati. La guida su cui marciare c'è. E ci pare anche ottima,, oltre che precisa ed equanime. Non •*S che da seguirla. Ma per seguirla bisogna imporne il rispetto a tutti ed a qualunque costo. Troppe volte abbiamo dovuto constatare che giusti ea> Utili provvedimenti non trovavano che un'applicazione occasionale ed incompleta. Guai se ciò si dovesse ripetere^ adesso. Le resistenze dei settori colpiti saranno accanite e, per sfondarle ed annientarle, bisognerà mostrare che finalmente sj fi sul serio, per grosso che sia il pesce perseguito o ca\duto nella rete.

Persone citate: Badoglio, D. L., Duce, P. P.