Come funzionano le tasse con la riforma tributaria

Come funzionano le tasse con la riforma tributaria Entrerà in vigore il primo gennaio Come funzionano le tasse con la riforma tributaria L'applicazione delle norme per le ritenute sui compensi ordinari del lavoratore dipendente - Le aliquote che si applicano nei vari scaglioni Sono molti coloro che ci scrivono per conoscere la concreta applicazione delle norme, relative alla ritenuta di imposta sui redditi di lavoro dipendente. Il ministero delle Finanze non ha ancora provveduto ad emanare la preannunciata circolare per l'attuazione pratica dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle correlative norme in materia di accertamento. La situazione si presenta con carattere di una certa gravità in guanto le imprese, i professionisti, gli enti pubblici e privati dovranno applicare le nuove norme, in relazione ai loro dipendenti, fin dai primissimi giorni del 1974. Diverse sono le ipotesi che possono essere prese in considerazione, in quanto le nuove disposizioni riguardano una serie dì casi che vanno dalla normale retribuzione, agli emolumenti arretrati, alle indennità dovute in caso di fine rapporto. Prima di entrare nel vivo di uno degli argomenti ai quali si è fatto cenno, sarà opportuno premettere l'osservazione, che le somme dovute a titolo di assegni familiari dal 1" gennaio 1974 rientreranno nell'imponibile tassabile, a differenza di quanto stabilito finora. L'art. 42 del Decreto Presidenziale n. 601 (disciplina delle agevolazioni tributarie) dispone l'abrogazione di tutte le agevolazioni tributarie, diverse da quelle considerate dai decreti emanati in attuazione della legge delega 9 ottobre 1971, n. 825. I detti decreti infatti non fanno più cenno alla intassabilità degli assegni familiari. Vediamo ora di esaminare — per il momento schematicamente — come verranno effettuate le ritenute sui compensi ordinari corrisposti al lavoratore dipendente, precisando che in essi rientrano tutte le somme che possono qualificarsi quali accessori dei detti compensi, compresa quindi la retribuzione per lavoro straordinario. La definizione dell'art. 48 del Decreto n. 597 è particolarmente ampia, disponendo infatti che « il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutti i compensi ed emolumenti, comunque denominati, percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili e a titolo di sussidio o liberalità ». Come è noto, l'imposta sul reddito delle persone fisiche è progressiva a scaglioni, applicandosi la relativa aliquota ad ogni scaglione; ricordiamo che il primo scaglione comprende i redditi fino a lì e. 2.000.000 (con la corrispondente aliquota del 10%), che il secondo scaglione com- prende i redditi da lire 2.000.001 a lire 3.000.000 (con la corrispondente aliquota del 13%); che nel terzo scaglione è compresa la quota di reddito da lire 3.000.001 a lire 4.000.000 (e che la corrispondente aliquota è del 16%). Sarà quindi necessario procedere alla suddivisione dei singoli scaglioni, in relazione al periodo di tempo posto a base della retribuzione. In altre parole venendo ad un esempio pratico, nel caso di retribuzione mensile, l'imponìbile dei vari scaglioni dovrà essere diviso per dodici ottenendosi scaglioni mensili. In base a questi ultimi, sulle prime lire 166.666 verrà applicata l'aliquota del 10%; sul reddito da lire 166 mila 667 a lire 249.999, verrà applicata l'aliquota del 13% e, sul reddito da lire 250.000 a lire 333.333, verrà applicata l'ali luota del 16%. In base a queste nuove tabelle verranno ritenute le nuove imposte. Ipotizzando, quindi, un reddito mensile di lire 260.000, sulle prime L. 166.666 verrà operata una ritenuta del 10% (pari a lire 16.666); applicando l'aliquota del 13% sul reddito compreso tra lire 166.667 e lire 249.999, si ottiene una ritenuta di lire 10.834; infine, applicando l'aliquota del 16% sulle ultime lire 10.000, si otterrà una ritenuta di lire 1600. Complessivamente l'imposta sarà di lire 29.100. Ogni datore di lavoro dovrà pertanto procedere nel modo indicato, ma con la detta procedura avrà solo determinato l'ammontare della ritenuta di acconto per ciascun periodo di pagamento della retribuzione. A tale momento occorrerà operare le detrazioni previste dal Decreto istitutivo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Come è noto, uno dei principi fondamentali della riforma consiste nella detrazione dall'imposta e non dall'imponibile. Pertanto dall'ammontare della ritenuta di lire 29.100 dovranno essere detratte le somme previste dalla legge per ogni anno, per quota esente (lire 36.000), per spese di produzione di reddito (lire 36.000), per oneri vari (lire 12.000), per il coniuge a carico (lire 36.000) e per le altre persone a carico: tutte, in quanto spettanti. Gianfranco Gallo-Orsi

Persone citate: Gianfranco Gallo-orsi