Comuni e Province: un accordo per cinquecentomila dipendenti

Comuni e Province: un accordo per cinquecentomila dipendenti S'attende la ratifica delle assemblee Comuni e Province: un accordo per cinquecentomila dipendenti La "ristrutturazione" e i nuovi compensi delle categorie - L'orario di lavoro non dovrà superare le 40 ore settimanali - Il negoziato è stato lungo e difficile (Nostro servizio particolare) Roma, 20 dicembre. Si è conclusa senza scioperi la vertenza per il nuovo trattamento economico e normativo dei 500.000 lavoratori degli enti locali. Al termine di lunghe e difficili trattative, un accordo soddisfacente è stato raggiunto tra la Federazione unitaria dei lavoratori del settore (Flel) e le associazioni nazionali dei Comuni, delle Province e degli enti di assistenza. Si attende ora la ratifica ufficiale da parte delle assemblee di dipendenti e degli organi deliberanti delle organizzazioni dei datori di lavoro, ma si esclude che possano esservi colpi di scena. Insieme, enti locali e lavoratori chiedono al governo: 1) nuova legge sulle autonomie locali e sulla finanza locale che tenga conto della nuova realtà regionale e dell'esigenza di qualificare funzioni e atti; 2) un sistema di controlli di sola competenza regionale, diretto a garantire il corretto esercizio della pubblica amministrazione nella completa salvaguardia dell'autonomia e delle iniziative istituzionali degli enti; 3) forme democratiche di decentramento politico funzionale che permettano, fra l'altro, di superare le negative conseguenze determinate dalla polverizzazione degli enti con limitata consistenza territoriale, di popolazione e di funzioni; 4) la generalizzazione della gestione pubblica dei servizi di rilevanza sociale, attraverso la soppressione di ogni forma di appalto. L'accordo prevede l'inquadramento dei dipendenti in «livelli retributivi funzionali» che debbono essere assolu tamente « onnicomprensivi». Per ciascun livello sono chiaramente indicati le mansioni da svolgere, il titolo di studio richiesto, ecc. Nel primo livello (trattamento economico annuo iniziale onnicomprensivo di 1 milione 250 mila lire) è inquadrato il personale addetto esclusivamente a mansioni di pulizia e ordine dei locali. Il massimo livello (sesto bis atipico speciale, con retribuzione annua di 6 milioni di lire) raggruppa, negli enti di grandi dimensioni e sulla base di reali necessità funzionali, i dipendenti che coordinano le attività di più settori. Fra il primo e l'ultimo sono inserite le altre categorie di personale: secondo livello (1 milione 500 mila lire) per guardiani, custodi, commessi, bidelli, uscieri ecc.; primo livello intermedio fra il secondo e il terzo (da 1 milione 650 mila lire a 1 milione 730 mila lire) per lavoratori addetti ad attività di particolare disagio e rischio; terzo livello (1 milione 900 mila lire) per applicati-dattilografi, perforatori, messi notificatori e di conciliazione, operai addetti a lavori di manutenzione; secondo livello intermedio fra il terzo e il quarto (2 milioni 150 mila lire) per vigilatrici di asilo, vigile urbano (unico), operatore di centro elettronico; quarto livello (2 milioni 400 mila lire) per ragionieri, ufficiali amministratori, maestro di scuola materna ecc.; terzo livello intermedio fra il quarto e il quinto (da 2 milioni 640 mila lire a 2 milini 760 mila lire) per addetti con particolari funzioni di coordinamento in enti di piccola e media dimensione; quinto livello (3 milioni di lire) titolari di funzioni sia amministrative che tecniche; quarto livello intermedio fra il quinto e il sesto (da 3 milioni 450 mila lire a 3 milioni 750 mila lire) ingegnere, medico, procuratore legale; sesto livello (4 milioni 500 mila lire) capi di ripartizione. Stabiliti alcuni criteri generali per rendere omogeneo il trattamento economico dei dipendenti dai vari enti, si precisa che l'orario di lavoro non dovrà superare le quaranta ore settimanali e che a tale livello dovranno comunque essere ridotti tutti gli orari superiori al massimo entro il 1° gennaio 1975. Gli straordinari non potranno superare nell'anno il limite individuale di 150 ore. I posti disponibili nelle piante organiche dovranno essere coperti entro sei mesi. Il contratto decorrerà dal 1° luglio 1973 al 30 giugno 1976.

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