I Comuni non possono "sfruttare,, i posteggi

I Comuni non possono "sfruttare,, i posteggi Una sentenza a Roma I Comuni non possono "sfruttare,, i posteggi II magistrato contesta all'amministrazione della capitale il diritto di pretendere dall'Automobile Club una "tangente" su ogni auto che si trova in sosta (Dalla redazione romana) Roma. 18 dicembre. Le amministrazioni comunali non possono speculare sulle aree di parcheggio: è questo il parere del tribunale che, al termine di una vertenza iniziatasi nel 1970, ha contestato al Comune di Roma il diritto di pretendere dall'Automobile Club ima «tangente» su ogni automobile parcheggiata. Gli amministratori capitolini si sono così visti negare 370 milioni che sollecitavano dall'ente automobilistico. Non solo: dovranno anche restituire all'Automobile Club di Roma 160 milioni da essi ricevuti negli anni passati. Tutto comincia nel 1966 quando il Comune indice una gara di appalto per l'assegnazione di diverse aree di parcheggio. Vincitore risulta l'Automobile Club di Roma, che perfeziona con l'amministrazione capitolina un contratto in forza del quale l'ente si impegna a pretendere una determinata tariffa dagli automobilisti e a versare al Comune una percentuale per ogni vettura posteggiata. L'automobile Club rispettò le clausole contrattuali fino al marzo del 1968, corrispondendo al Comune 160 milioni di lire. Poi l'ente si rifiutò di continuare il pagamento, nonostante i solleciti dell'amministrazione capitolina la quale, al 30 giugno del 1970, vantava un credito di 370 milioni. A questo punto il Comune citò in giudizio l'Acr chiedendo il pagamento dell'ingente somma. I legali dell'ente contestarono le pretese dell'amministrazione comunale, sostenendo che questa poteva pretendere soltanto un canone fisso, in conseguenza alla concessione dell'uso ordinario delle aree adibite a parcheggi custoditi. Quindi l'Automobile Club, in via riconvenzionale, chiese la restituzione dei 160 milioni già incassati dal Comune. Il tribunale ha dato ragione all'Acr condannando l'amministrazione capitolina a ridare la somma nonché a pagare le spese di giudizio. Nella sentenza si sottolinea che «il parcheggio degli autoveicoli su aree pubbliche non si differenzia sostanzialmente dalla sosta e quindi concreta l'uso ordinario del bene demaniale per cui nulla è dovuto al Comune». Il tribunale ha inoltre negato a quest'ultimo il diritto di imporre un tributo che sarebbe giustificato solo in caso di uso straordinario del bene demaniale.

Luoghi citati: Comune Di Roma, Roma