L'Iva e l'imposta di bollo

L'Iva e l'imposta di bollo LETTERE D'AFFARI L'Iva e l'imposta di bollo Alcuni lettori ci chiedono di precisare i rapporti tra l'Iva e l'Imposta di bollo. Il nostro esperto risponde. Il numero 5 dell'art. 7 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, portante delega legislativa al governo per la riforma tributarla, prevedeva che le disposizioni dei decreti avrebbero dovuto prevedere l'esenzione dall'imposta di bollo dei documenti relativi a rapporti soggetti all'Imposta sul valore aggiunto. Il decreto presidenziale 26 ottobre 1972, numero 642, relativo alla disciplina dell'imposta di bollo nella tabella allegato B, art. 6, prevede, tra gli atti e scritti esenti In modo assoluto dall'imposta di bollo, le « fatture ed equivalenti documenti relativi a cessioni di beni o prestazioni di servizi, con i quali viene addebitata l'imposta sul valore aggiunto ». Dal confronto tra la norma delegante e la norma delegata, possiamo trarre la conclusione che 11 legislatore delegato ha dato una applicazione restrittiva alla citata norma della legge delega. Infatti, altro è dire che l'esenzione dall'imposta di bollo si riferisce al documenti relativi a rapporti soggetti all'Iva, e altro è dire che l'esenzione riguarda documenti con 1 quali viene addebitata l'Iva. Manca, nel decreto in esame, qualsiasi riferimento alle operazioni esenti e non imponibili in senso stretto (che pur rientrano nell'ambito dell'Iva) e che sono, Invece, espressamente ricordate dal Decreto n. 634, portante la disciplina dell'imposta di registro. SI deve pertanto concludere, in primo luogo, che al documenti relativi a rapporti soggetti ad Iva, 1 quali però non comportino l'addebito dell'imposta, deve essere applicata l'imposta di bollo. In particolare lo saranno le fatture e gli altri documenti che riguardano unicamente operazioni esenti da Iva o non imponibili In senso stretto. Qualora, invece, le fatture o gli equivalenti documenti riguardino rapporti soggetti ad Iva, per 1 quali viene addebitata la relativa imposta, e, unitamente agli stessi, anche operazioni « non imponibili », il ministero delle Finanze con circolare n. 9/4172B3 in data 15 gennaio 1973 (e con nota 9 febbraio 1973 n. 417235) ha riconosciuto l'applicabilità dell'esenzione prevista dal citato art. 6 della tabella allegato B al decreto n. 642. Il ministero ha affermato che la giustificazione di tale posizione consiste nel fatto che 11 legislatore, nel caso in esame, ha inteso considerare i documenti nella loro forma esteriore, senza operare alcuna discrimi¬ nazione circa le componenti racchiuse negli stessi. In base a cale motivazione, dobbiamo ritenere che l'espressione « non Imponibili » usata dal detti documenti debba essere intesa non in senso stretto ma in senso lato, volendo il ministero riferirsi non solo alle operazioni non Imponibili in senso stretto, ma anche alle operazioni esenti od escluse dall'Iva, a sensi del decreto istitutivo di quest'ultima imposta. Con risoluzione trasmessa, in via breve, dal ministero suddetto alla Confcommercio, si è poi precisato che sono soggetti all'imposta di bollo, in applicazione di quanto sopra precisato: a) le fatture emesse nel confronti di esportatori; b) le fatture di vendita a Stato estero; c) le fatture (autofatture) di acquisto emesse nei confronti di soggetti esonerati; d) le ricevute rilasciate da commercianti al minuto e le quietanze per pagamento di fatture rilasciate con separato documento; e) le ricevute bancarie, anche se recanti la specifica dell'Iva addebitata con la fattura di vendita. Naturalmente l'imposta di bollo verrà applicata solo quando l'importo Indicato superi le lire 10 mila; la misura dell'imposta sarà quella fissa di lire 100. Gianfranco Gallo-Orsi

Persone citate: Gianfranco Gallo-orsi