il processo in appello ai 4 cilnici condannati

il processo in appello ai 4 cilnici condannati Si tenta di far luce su leggi e convenzioni il processo in appello ai 4 cilnici condannati Sono i professori Dogliotti, Midana, Brunetti e Roccia - La difesa: "Devono essere equiparati ai primari, quindi non dovevano versare nulla all'Università" Incomincia domani mattina, davanti alla prima sezione della corte d'appello presieduta dal dottor Germano (relatore Buraggi, p.g. Buscaglino), il processo di secondo grado ai clinici imputati di peculato. Il pubblico ministero ne ; irf rimln.° 34.. i]ligjud1i,?e,Iis,t™ttore ne rinviò a giudizio 16, il tribuna le (nel dicembre dell'anno scorso) ne condannò 4. Che cosa decideranno i giudici d'appello? La ma1 tcria è fluida, tutte le soluzioni sono possibili. Sul banco degli imputati si ritroveranno il professor Giulio Cesare Dogliotti (condannato dai. giudici della terza sezione del tri- | bunale a 4 anni e 8 mesi); il prò fessor Faustino Brunetti 14 anni e I mese); il professor Bernardo Roccia (4 anni e 2 mesi); il professor Alberto Midana (3 anni e II mesi). Gli ultimi due sono in pensione. Sarranno difesi dall'avvocato Vittorio Chiusano (Dogliotti); dagli avvocati Altara, Zaccone e Moreno di Sanremo (Brunetti); dal professor Gallo e dall'avvocato Gianclaudio Andreis (Roccia); dagli avvocati Accatino e Pisapia di Milano (Midana). E' probabile che, di tutti gli assolti, si presenti soltanto il professor Adriano Bocci «per giovarsi». Il che significa: nel caso che la corte assolva i quattro «perché il fatto non sussiste», anche Bocci vedrebbe mutata la sua originaria formula di assoluzione «il fatto non costituisce reato», in quella I del «fatto non sussiste». Questo tipo di proscioglimento, infatti, è molto importante ai fini della responsabilità civile. L'avvocato Tortonese tutelerà gli interessi dell'ospedale San Giovanni. Le perplessità e i dubbi che hanno accompagnato il dibattimento di primo grado riemergeranno anche in appello. Si prevede una battaglia accanita, da par- ■ i ! i 1111 ■ i ■ 111 < 11 ■ 111 ■ i j l ■ i > 111 ■ 11 ■ i ■ e 111 : i ■ i j i ■ i J ■ i ■ l j ! 111 condo la difesa. n0- La sua tesl e te dell'accusa e della difesa, sull'interpretazione della caotica massa di leggi, convenzioni, circolari, disposizioni e «leggine» che avrebbero dovuto regolare, ma di fatto non fecero altro che confondere, i rapporti tra Università, Cliniche e Ospedali. Com'è noto, Dogliotti, Brunetti, Roccia e Midana sono accusati di essersi trattenuti, anziché versarli alle casse dell'Ateneo (che avrebbe provve duto a ridistribuirne in parte) circa 1 miliardo e 212 milioni. Ma questi soldi, dovevano o no essere versati all'Università? Se- questa: l'articolo 49 del Testo Unico sull'Istruzione superiore (31 agosto '33) tratta delle prestazioni di natura universitaria. Le cliniche, a quell'epoca, sono una diretta emanazione dell'Ateneo, i direttori scelgono gli ammalati per le loro ricerche e i loro studi, e 11 ■ i 11 ■ 111 ■ 11111111 > i • i ■ i i ■ i j 111 j t j ■ 9 ■ 1111 ■ 111 < ■ i ■ 11 ma non possono svolgere attività di assistenza sanitaria. Col passare del tempo, però, le cose cambiano: avviene una specie di osmosi tra ospedale e clinica. L'avvento delle mutue, poi, porta una radicale trasformazione: le cliniche diventano veri e propri ospedali, i cui direttori rivestono funzioni analoghe a quelle dei primari ospedalieri. Quindi i proventi finiti nelle loro tasche, e in quelle degli assistenti, aiuti, e altro personale, sono pienamente legittimi e come tali non devono essere versati all'Università. Secondo la sentenza del tribunale, invece, l'equiparazione tra direttore clinico e primario ospedaliero non è una novità, essendo prevista nelle convenzioni del '36 e del '40 tra Università e San Giovanni. Ma ha soltanto lo scopo di garantire l'organizzazione interna e, comunque, non può incidere sull'appartenenza delle somme, che dovevano essere versate all'A- teneo. Inoltre, il periodo di conte-stazione va dal '64 (emanazione della circolare Gui, che avrebbe dovuto — almeno nell'intenzione dell'accusa — far luce definitiva nel groviglio di norme) al 1970. Di qui, la sentenza, com'è stata definita, «generazionale»: cioè gli im putati anziani, che parteciparonoalle adunanze dei consigli dei eli- nici e presero visione delle varie cenvenzioni e circolari ministeria- li, fino a quella Gui «che non po- teva ingenerare errore e dubbi», continuando a trattenere per sé le somme, si sono resi responsabili di peculato. Gli imputati più giovani, invece, cioè quelli che sono venuti dopo di loro e hanno continuato a sbagliare, ma sulla loro scia, portati dall'onda della «buona fede», devono essere assolti. Una tesi, quest'ultima, che 1 difensori si preparano ad attaccare senza esclusione di colpi.

Luoghi citati: Midana, Milano, Sanremo