La Procura contro il Parlamento sulle intercettazioni telefoniche di Guido Guidi

La Procura contro il Parlamento sulle intercettazioni telefoniche Sono però valide quelle fatte prima della legge La Procura contro il Parlamento sulle intercettazioni telefoniche (Nostro servizio particolare) Roma, 15 settembre. Per evitare che si concludano con una assoluzione completa degli imputati centinaia e centinaia dì procedimenti penali, il potere giudiziario ha deciso di ribellarsi, in un certo senso, al potere legislativo. Il procuratore della Repubblica di Roma, infatti, ha stabilito che non possa essere dato valore retroattivo alla legge che, di recente, ha dato una nuova regolamentazione alle indagini compiute utiliz- I zando le intercettazioni tele foniche. Il magistrato, in sostanza, ritiene che siano valide le prove d'accusa raccolte attraverso il controllo delle telefonate prima che entrasse in vigore la nuova legge. Il pretesto che ha consentito al procuratore della Repubblica di fare questa affermazione di principio è la vicenda di Mary Fiore che, già nota per essere stata protago nista anni fa di un clamoroso processo per sfruttamento 1 della prostituzione, è ora im- putata di traffico di stupefa-centi. Poiché le accuse nei suoi confronti potrebbero es-sere confermate solo dalle prove raccolte attraverso leintercettazioni del suo telefo- no, Mary Fiore ha chiesto di essere posta in libertà perché — sostiene — a quelle prove non può essere data alcuna validità giuridica. Il magistrato ha risposto negativamente alla richiesta perché — ha spiegato — il controllo del telefono di Mary Fiore fu disposto a suo tempo secondo le norme allora vìgenti li codice sino all'aprile scorso, prevedeva che le co- municazioni telefoniche po- tessero essere intercettate ad una sola condizione: che cifosse l'autorizzazione dall'au- torità giudiziaria con decreto ! motivato. Il Parlamento, nell'aprile scorso, ha promulgato una legge con la quale si stabilisce che le intercettazioni possono essere disposte soltanto per alcuni reati) quelli puniti con pene superiosi a 5 anni, quelli per traffico e detenzione di stupefacenti, quelli per traffico di armi e di contrabbando) e «solo quando vi siano seri e concreti indizi di reato oppure sussista effettiva necessità nei confronti dell'indiziato di limitare la libertà delle cominicazioni ai fini dell'acquisizione delle prove non altrimenti conseguibili». Inoltre, la legge prevede ta lune precise garanzie (la intercettazione deve essere compiuta da centrali installate presso gli uffici della procura della Repubblica, le registrazioni debbono esser racchiuse in apposite custodie sigillate) e stabilisce che sono nulle tutte le intercettazioni compiute in contrasto con quanto fissato dalle nuove norme. Infine, il Parlamento ha deciso che questa legge 1 venga applicata anche alle in ] tercettazioni compiute in pas1 sato. i La prima conseguenza è , stata, ad esempio, che tutto un gruppo di mafiosi incrimi \ nati a Roma, tra i quali Ger- landò Alberti, è riuscito ad ottenere l'archivazione del processo perché l'accusa si basava soltanto sulle prove raccolte attraverso le intercettazioni. Ma il procuratore generale ha protestato e si è rivolto in Cassazione. Ora è intervenuto, in modo ancora più deciso, il procura¬ tore della Repubblica, negan ! d° che si Possano ritenere nulle le vrove raccolte sulla oase dl una norma valida an'che se una legge successiva stabilisce il contrario e preve | la retroattività delle nori me. Il motivo che ha indotto il procuratore della Repubblica è evidente: evitare che cadano centinaia e centinaia dì processi, tra i quali ad esempio, quello contro il vicequestore Nicola Sciré; quello a Luciano Liggio; quello per lo scandalo dell'Anas. Guido Guidi

Persone citate: Luciano Liggio, Mary Fiore

Luoghi citati: Roma