Lo "scandalo,, di Borghese sepolto a S. Maria Maggiore
Lo "scandalo,, di Borghese sepolto a S. Maria Maggiore Il governo italiano e la Santa Sede Lo "scandalo,, di Borghese sepolto a S. Maria Maggiore A proposito della inumazione di Valerio Borghese nella basilica di S. Maria Maggiore, mi pare opportuno ricordare questi punti. Per gli articoli 15 e 15 del Trattato del Luterano le basiliche patriarcali godono delle immunità riconosciute dal diritto internazionale alle ambasciate. Queste immunità implicano la impossibilità per lo Stalo di compiere atti coercitivi, non hanno però effetto per quanto tocca i cittadini italiani: cioè se il portiere italiano di un'ambasciata ivi alloggiato muore, la sua successione si apre in Italia, non all'estero; se ivi gli nasce un figlio, questi si considera nato in Italia. Secondo le norme di polizia mortuaria vigenti, la tumulazione fuori dei cimiteri dev'essere autorizzata dal ministro dell'Interno e « costituisce speciale onoranza per la memoria di chi abbia acquistato in vita eccezionali benemerenze » (art. 85 R.D. 21 dicembre 1942 n. 1880). L'articolo 82 di tale decreto parla anche delle cappelle gentilizie, sottoponendole come i cimiteri alla vigilanza dell'autorità comunale. E' noto che solo in casi eccezionalissimi si è fatto luogo alla sepoltura in una chiesa subito dopo la morte (Crispi, Diaz, Orlando); anche per la traslazione molti anni dopo la morte (quella di Giuseppe Volpi ai Frari in Venezia) si è sempre considerata omaggio a chi avesse acquistato benemerenze di priin'ordine almeno rispetto alla città in cui veniva sepolto. Per il cari. 1205 del codice di diritto canonico i cadaveri non possono essere sepolti nelle chiese se non si tratti del vescovo nella sua cattedrale, oppure di cardinali o di appartenenti a famiglie regnanti. Parallelismo quindi tra il diritto dello Stato e quello della Chiesa nel considerare altamente onorifica la sepoltura in una chiesa. Si è detto che la S. Sede aveva stipulato una convenzione con la famiglia Borghese, per cui questa rinunciava ad un patronato sulla cappella ed otteneva il diritto di sepoltura. Il codice di diritto canonico facendo venir meno per l'avvenire l'istituto del patronato esortò gli attuali patroni a rinunciare in cambio di « spiritualia suffragio »; non parlò di diritto di sepoltura. Né mi consta di appartenenti alle grandi famiglie papali sepolti in chiese, e meno che mai nelle basiliche patriarcali, vigenti in Roma le norme generali sulle inumazioni. Certo la S. Sede non è legata dal codice; ma se questa convenzione c'è stata, dev'essere interpretata nel senso che la S. Sede consente la inumazione quando questa sia pur consentita dall'autorità italiana. Se diversamente intesa, rappresenterebbe una violazione del Trattato del Laterano. un abuso della extraterritorialità (chi penserebbe che la Tran , cia Potesse far seppellire un cit ladino italiano nel giardino di | una delle sue due ambasciate, presso la Repubblica e presso la S. Sede, senza che ci fosse il gradimento dello Stato italiano?). La S. Sede poteva essere legata da questa convenzione; ma il limite di ogni pretesa è il bonum publicum; e sono certo che sarebbe bastato un cenno del governo italiano nel senso che, proprio mentre si sottoponevano a perquisizioni e ad altre misure personalità della Resistenza, era inopportuna una sepoltura eccezionale, comparabile a quella dei grandi generali od uomini di Stato, per l'antico comandante della Mas, perché la S. Sede avrebbe negato quella sepoltura. Evidentemente questo cenno non c'è siato. Ognuno commenti come crede. A. C. Jemolo
Persone citate: A. C. Jemolo, Crispi, Diaz, Frari, Giuseppe Volpi, Valerio Borghese
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